Art. 10 
 
     Ulteriori misure in favore dell'occupazione nel Mezzogiorno 
 
  1. Allo  scopo  di  facilitare  la  ricollocazione  dei  lavoratori
espulsi dai processi produttivi nelle  regioni  Abruzzo,  Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia,  Sardegna  e  Sicilia,  l'Agenzia
nazionale per le politiche attive del lavoro  (ANPAL),  istituita  ai
sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre  2014,  n.
150, realizza, in raccordo con le regioni interessate nonche'  con  i
fondi  interprofessionali  per  la   formazione   continua   di   cui
all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, programmi  per
la riqualificazione e la ricollocazione di  lavoratori  coinvolti  in
situazioni di crisi aziendale o settoriale. A tal fine e' autorizzata
la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2017 e 25 milioni  di  euro
per l'anno 2018 a favore dell'ANPAL. Al relativo onere si provvede: 
    a) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2017 e  25  milioni  di
euro per l'anno 2018, mediante versamento  all'entrata  del  bilancio
dello  Stato,  da  effettuare  nei  medesimi  anni,  di   quota   dei
corrispondenti importi delle  disponibilita'  in  conto  residui  del
Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, di cui  all'articolo  18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; 
    b) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2017 e  25  milioni  di
euro per l'anno 2018,  ai  fini  della  compensazione  degli  effetti
finanziari  in  termini  di  fabbisogno  e  di  indebitamento  netto,
mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  per  la  compensazione
degli  effetti  finanziari  non  previsti  a  legislazione   vigente,
conseguenti all'attualizzazione di  contributi  pluriennali,  di  cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.  154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.