Art. 10 
 
 
             Patrimoni destinati ad uno specifico affare 
 
  1. Gli enti del Terzo settore dotati di personalita'  giuridica  ed
iscritti nel registro delle imprese possono  costituire  uno  o  piu'
patrimoni destinati ad uno  specifico  affare  ai  sensi  e  per  gli
effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riportano gli articoli 2447- bis  e  seguenti  del
          codice civile: 
              «Art. 2447-bis (Patrimoni destinati  ad  uno  specifico
          affare). - La societa' puo': 
                a) costituire uno o piu' patrimoni ciascuno dei quali
          destinato in via esclusiva ad uno specifico affare; 
                b)  convenire   che   nel   contratto   relativo   al
          finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale  o
          parziale  del  finanziamento  medesimo  siano  destinati  i
          proventi dell'affare stesso, o parte di essi. 
              Salvo quanto disposto in leggi  speciali,  i  patrimoni
          destinati ai sensi della lettera a)  del  primo  comma  non
          possono essere costituiti per  un  valore  complessivamente
          superiore al dieci per cento  del  patrimonio  netto  della
          societa' e  non  possono  comunque  essere  costituiti  per
          l'esercizio di affari attinenti ad attivita'  riservate  in
          base alle leggi speciali.». 
              «Art.   2447-ter   (Deliberazione    costitutiva    del
          patrimonio destinato). -  La  deliberazione  che  ai  sensi
          della lettera a) del primo comma dell'art. 2447-bis destina
          un patrimonio ad uno specifico affare deve indicare: 
                a) l'affare al quale e' destinato il patrimonio; 
                b) i beni e i rapporti  giuridici  compresi  in  tale
          patrimonio; 
                c) il piano economico-finanziario da cui  risulti  la
          congruita'  del  patrimonio  rispetto  alla   realizzazione
          dell'affare, le modalita'  e  le  regole  relative  al  suo
          impiego, il  risultato  che  si  intende  perseguire  e  le
          eventuali garanzie offerte ai terzi; 
                d) gli eventuali apporti di terzi,  le  modalita'  di
          controllo sulla gestione e di partecipazione  ai  risultati
          dell'affare; 
                e) la possibilita' di emettere  strumenti  finanziari
          di partecipazione all'affare, con la specifica  indicazione
          dei diritti che attribuiscono; 
                f) la nomina di un revisore legale o di una  societa'
          di revisione legale per la revisione dei conti dell'affare,
          quando la societa' non e' gia' assoggettata alla  revisione
          legale; 
                g)  le  regole  di  rendicontazione  dello  specifico
          affare. 
              Salvo   diversa   disposizione   dello   statuto,    la
          deliberazione di  cui  al  presente  articolo  e'  adottata
          dall'organo amministrativo a maggioranza assoluta dei  suoi
          componenti.». 
              «Art. 2447-quater (Pubblicita' della  costituzione  del
          patrimonio destinato).  -  La  deliberazione  prevista  dal
          precedente articolo deve essere  depositata  e  iscritta  a
          norma dell'art. 2436. 
              Nel termine di sessanta  giorni  dall'iscrizione  della
          deliberazione  nel  registro  delle  imprese  i   creditori
          sociali anteriori all'iscrizione possono fare  opposizione.
          Il tribunale, nonostante l'opposizione, puo'  disporre  che
          la deliberazione sia eseguita previa prestazione  da  parte
          della societa' di idonea garanzia.».