Art. 10 
 
                 Diffusione della stampa quotidiana 
 
  1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza
del Consiglio dei ministri promuove la stipulazione di un'intesa  tra
il  Governo,  l'Associazione  nazionale  dei  comuni   italiani,   la
Federazione  italiana  editori  giornali  e  i  rappresentanti  delle
agenzie di distribuzione della stampa quotidiana, al fine di adottare
le iniziative necessarie affinche' la  distribuzione  dei  quotidiani
sia assicurata anche nei piccoli comuni.