Art. 10 
 
Amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attivita' economiche 
 
  1. L'articolo 34 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,
e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 34.  (L'amministrazione  giudiziaria  dei  beni  connessi  ad
attivita' economiche e delle aziende). - 1. Quando, a  seguito  degli
accertamenti  di  cui  all'articolo  19  o  di  quelli  compiuti  per
verificare   i   pericoli   di   infiltrazione   mafiosa,    previsti
dall'articolo 92, ovvero di quelli compiuti  ai  sensi  dell'articolo
213 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto  legislativo
18 aprile  2016,  n.  50,  dall'Autorita'  nazionale  anticorruzione,
sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di
determinate  attivita'  economiche,  comprese  quelle  di   carattere
imprenditoriale, sia direttamente o  indirettamente  sottoposto  alle
condizioni   di   intimidazione   o   di   assoggettamento   previste
dall'articolo 416-bis del codice penale o  possa  comunque  agevolare
l'attivita' di persone nei confronti delle quali e' stata proposta  o
applicata una delle misure di prevenzione  personale  o  patrimoniale
previste dagli articoli 6  e  24  del  presente  decreto,  ovvero  di
persone sottoposte a procedimento penale per taluno  dei  delitti  di
cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e  i-bis),  del  presente
decreto, ovvero per i delitti di cui agli articoli 603-bis, 629, 644,
648-bis e 648-ter del codice penale, e non  ricorrono  i  presupposti
per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al
capo  I  del   presente   titolo,   il   tribunale   competente   per
l'applicazione  delle  misure  di  prevenzione  nei  confronti  delle
persone sopraindicate  dispone  l'amministrazione  giudiziaria  delle
aziende o dei beni utilizzabili, direttamente o  indirettamente,  per
lo svolgimento delle predette attivita' economiche, su  proposta  dei
soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 17 del presente decreto. 
  2. L'amministrazione  giudiziaria  dei  beni  e'  adottata  per  un
periodo non superiore a un anno e puo' essere prorogata di  ulteriori
sei mesi per un periodo comunque non superiore complessivamente a due
anni, a richiesta del pubblico ministero o d'ufficio,  a  seguito  di
relazione dell'amministratore giudiziario che evidenzi la  necessita'
di completare il programma  di  sostegno  e  di  aiuto  alle  imprese
amministrate e la rimozione delle situazioni di fatto  e  di  diritto
che avevano determinato la misura. 
  3. Con il provvedimento di cui al comma 1, il tribunale  nomina  il
giudice delegato e l'amministratore giudiziario,  il  quale  esercita
tutte le facolta' spettanti ai titolari dei diritti sui beni e  sulle
aziende oggetto della misura. Nel caso di imprese esercitate in forma
societaria, l'amministratore giudiziario  puo'  esercitare  i  poteri
spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi  sociali
secondo le modalita' stabilite  dal  tribunale,  tenuto  conto  delle
esigenze di prosecuzione dell'attivita'  d'impresa,  senza  percepire
ulteriori emolumenti. 
  4. Il provvedimento  di  cui  al  comma  1  e'  eseguito  sui  beni
aziendali con l'immissione dell'amministratore  nel  possesso  e  con
l'iscrizione  nel  registro  tenuto  dalla   camera   di   commercio,
industria, artigianato e agricoltura nel quale e' iscritta l'impresa.
Qualora oggetto  della  misura  siano  beni  immobili  o  altri  beni
soggetti a iscrizione in pubblici registri, il provvedimento  di  cui
al comma 1 deve essere trascritto nei medesimi pubblici registri. 
  5. L'amministratore giudiziario adempie agli obblighi di  relazione
e segnalazione di cui all'articolo 36, comma 2, anche  nei  confronti
del pubblico ministero.  Si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le
disposizioni di cui ai capi I e II del titolo III del presente libro. 
  6. Entro la data di scadenza dell'amministrazione  giudiziaria  dei
beni o del sequestro di cui al comma 7,  il  tribunale,  qualora  non
disponga  il  rinnovo  del  provvedimento,  delibera  in  camera   di
consiglio  la  revoca  della  misura  disposta  ed  eventualmente  la
contestuale   applicazione   del   controllo   giudiziario   di   cui
all'articolo 34-bis, ovvero la confisca dei beni che si ha motivo  di
ritenere che siano il frutto di attivita' illecite o ne costituiscano
il  reimpiego.  Alla  camera  di  consiglio  partecipano  il  giudice
delegato e il pubblico ministero. Al procedimento  si  applicano,  in
quanto compatibili, le disposizioni previste dal titolo I,  capo  II,
sezione  I,  del  presente  libro.  Per  le  impugnazioni  contro   i
provvedimenti di revoca con controllo giudiziario e  di  confisca  si
applicano le disposizioni previste dall'articolo 27. 
  7. Quando vi  sia  concreto  pericolo  che  i  beni  sottoposti  al
provvedimento di  cui  al  comma  1  vengano  dispersi,  sottratti  o
alienati, nei casi in cui si ha motivo di ritenere che i  beni  siano
frutto di attivita' illecite o ne costituiscano l'impiego, i soggetti
di cui all'articolo 17 possono richiedere al tribunale di disporne il
sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni previste
dal presente titolo. Il sequestro e' disposto sino alla scadenza  del
termine stabilito a norma del comma 2».