Art. 10 
 
Agevolazioni fiscali per le navi iscritte nei  registri  degli  Stati
  dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. Caso EU Pilot
  7060/14/TAXU 
 
  1. Dal periodo d'imposta a decorrere dal quale entra in  vigore  il
decreto di cui al comma 3  del  presente  articolo,  le  disposizioni
dell'articolo  4  del  decreto-legge  30  dicembre  1997,   n.   457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998,  n.  30,
dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre  1997,
n. 446, e dell'articolo 155, comma 1, del testo unico  delle  imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai soggetti residenti e  ai
soggetti non residenti aventi stabile organizzazione  nel  territorio
dello Stato che utilizzano navi  adibite  esclusivamente  a  traffici
commerciali  internazionali  iscritte  nei   registri   degli   Stati
dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. 
  2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano a
condizione che sia rispettato quanto previsto dagli articoli 1, comma
5, e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.  457,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dall'articolo 317
del codice della navigazione e dall'articolo 426 del regolamento  per
l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio  1952,  n.
328. 
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge, sono  stabilite  le  modalita'  di  attuazione  delle
disposizioni dei commi 1 e 2. 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 20 milioni di euro
per l'anno 2018 e in 11 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno
2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per  il
recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Note all'art. 10: 
              Il testo dell'articolo 4, del decreto-legge n. 457/1997
          (Disposizioni urgenti  per  lo  sviluppo  del  settore  dei
          trasporti  e  l'incremento  dell'occupazione),   pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  31  dicembre  1997,  n.  303  e
          convertito  in  legge,  con  modificazioni,  dalla  L.   27
          febbraio 1998, n. 30, cosi' recita: 
              "Art. 4. Trattamento fiscale. 
              1. Ai soggetti che esercitano l'attivita' produttiva di
          reddito  di  cui  al  comma  2  e'  attribuito  un  credito
          d'imposta in misura corrispondente all'imposta sul  reddito
          delle  persone  fisiche  dovuta  sui  redditi   di   lavoro
          dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di
          bordo  imbarcato   sulle   navi   iscritte   nel   Registro
          internazionale, da valere  ai  fini  del  versamento  delle
          ritenute alla fonte relative a tali redditi. Detto  credito
          non concorre alla formazione  del  reddito  imponibile.  Il
          relativo  onere  e'   posto   a   carico   della   gestione
          commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1. Per
          le navi traghetto ro-ro e ro-ro pax iscritte  nel  registro
          internazionale adibite a  traffici  commerciali  tra  porti
          appartenenti  al  territorio  nazionale,   continentale   e
          insulare, anche a seguito o in  precedenza  di  un  viaggio
          proveniente da o diretto verso un altro Stato, il beneficio
          di cui al presente comma e'  attribuito  a  condizione  che
          sulla nave nel periodo cui si riferisce il versamento delle
          ritenute alla  fonte  sia  stato  imbarcato  esclusivamente
          personale italiano o comunitario. 
              2. A partire dal  periodo  d'imposta  in  corso  al  1°
          gennaio 1998, il reddito  derivante  dall'utilizzazione  di
          navi  iscritte  nel  Registro  internazionale  concorre  in
          misura  pari  al  20  per  cento  a  formare   il   reddito
          complessivo assoggettabile all'imposta  sul  reddito  delle
          persone fisiche e all'imposta  sul  reddito  delle  persone
          giuridiche, disciplinate dal testo unico delle imposte  sui
          redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 . Il
          relativo  onere  e'   posto   a   carico   della   gestione
          commissariale del Fondo di cui all'articolo 6 del  presente
          decreto. 
              2-bis. Alla maggiore spesa di cui al comma  2,  pari  a
          lire 15,5 miliardi per il  1998  e  lire  10,5  miliardi  a
          decorrere dal 1999,  si  provvede  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale 1998-2000, nell'ambito  dell'unita'  previsionale
          di base di parte corrente «Fondo speciale» dello  stato  di
          previsione del Ministero del tesoro, del bilancio  e  della
          programmazione economica per l'anno finanziario 1998,  allo
          scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
          Ministero dei trasporti e della navigazione. 
              2-ter. Gli utili di esercizio, le riserve e  gli  altri
          fondi formati con utili che non  concorrono  a  formare  il
          reddito ai sensi del comma 2, rilevano agli  effetti  della
          determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma
          4 dell'articolo 105  del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  secondo  i  criteri
          previsti per i proventi di cui al numero  1)  dello  stesso
          comma. 
              2-quater. Per le navi  traghetto  ro-ro  e  ro-ro  pax,
          iscritte nel registro internazionale,  adibite  a  traffici
          commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale,
          continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di
          un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, i
          benefici fiscali di  cui  al  comma  2  sono  attribuiti  a
          condizione   che   sulla   nave   sia    stato    imbarcato
          esclusivamente personale italiano o comunitario.". 
              Il  testo  dell'articolo  12,  comma  3,  del   decreto
          legislativo n. 446/1997 (Istituzione dell'imposta regionale
          sulle  attivita'  produttive,  revisione  degli  scaglioni,
          delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e  istituzione
          di  una  addizionale  regionale  a  tale  imposta,  nonche'
          riordino della disciplina dei tributi  locali),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997,  n.  298,  cosi'
          recita: 
              "Art.12. Determinazione  del  valore  della  produzione
          netta realizzata fuori dal  territorio  dello  Stato  o  da
          soggetti non residenti. 
              (Omissis). 
              3. Le persone fisiche e gli altri soggetti  passivi  si
          considerano residenti nel  territorio  dello  Stato  quando
          ricorrono  le  condizioni,   rispettivamente   applicabili,
          previste negli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera d),
          e 87, comma 3, del testo unico delle imposte  sui  redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917.  Se  il  soggetto  passivo  esercita
          attivita'  produttive  mediante  l'utilizzazione  di   navi
          iscritte nel registro di cui all'articolo 1, comma  1,  del
          decreto-legge 30 dicembre 1997,  n.  457,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27  febbraio  1998,  n.  30,  la
          quota di valore a queste attribuibile, determinata a  norma
          dell'articolo 5, e' scomputata dalla base imponibile.". 
              Il testo dell'articolo 155,  comma  1,  del  D.P.R.  n.
          917/1986 (Approvazione del testo unico  delle  imposte  sui
          redditi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  31  dicembre
          1986, n. 302, cosi' recita: 
              "Art. 155. Ambito soggettivo ed oggettivo 
              1. Il reddito  imponibile  dei  soggetti  di  cui  all'
          articolo 73, comma 1, lettera a),  derivante  dall'utilizzo
          delle navi indicate nell' articolo 8-bis, comma 1,  lettera
          a), del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre
          1972, n. 633,  e  successive  modificazioni,  iscritte  nel
          registro internazionale di cui al decreto-legge 30 dicembre
          1997, n. 457 convertito, con modificazioni, dalla legge  27
          febbraio 1998, n. 30, e dagli stessi armate, nonche'  delle
          navi noleggiate il cui tonnellaggio non sia superiore al 50
          per  cento  di  quello  complessivamente   utilizzato,   e'
          determinato ai sensi  della  presente  sezione  qualora  il
          contribuente comunichi un'opzione in tal senso  all'Agenzia
          delle entrate con la dichiarazione presentata  nel  periodo
          d'imposta a  decorrere  dal  quale  si  intende  esercitare
          l'opzione. L'opzione e'  irrevocabile  per  dieci  esercizi
          sociali. Al termine  del  decennio,  l'opzione  si  intende
          tacitamente rinnovata per un altro decennio, a meno che non
          sia revocata secondo le modalita' e i termini previsti  per
          la comunicazione dell'opzione. La disposizione  di  cui  al
          terzo periodo si applica al termine  di  ciascun  decennio.
          L'opzione  di  cui  al  comma  1  deve  essere   esercitata
          relativamente a tutte le navi aventi i  requisiti  indicati
          nel medesimo  comma  1,  gestite  dallo  stesso  gruppo  di
          imprese  alla  cui  composizione  concorrono  la   societa'
          controllante e le controllate ai sensi  dell'articolo  2359
          del codice civile.". 
              Il testo dell'articolo 1, comma 5, e  dell'articolo  3,
          del citato decreto-legge n. 457/1997, cosi' recita: 
              "Art. 1. Istituzione del Registro internazionale. 
              (Omissis). 
              5. Le navi iscritte  nel  Registro  internazionale  non
          possono effettuare servizi di cabotaggio  per  i  quali  e'
          operante la riserva di  cui  all'articolo  224  del  codice
          della navigazione, come sostituito dall'articolo  7,  salvo
          che per le navi da carico di oltre 650 tonnellate di stazza
          lorda e nei limiti di  un  viaggio  di  cabotaggio  mensile
          quando il viaggio di cabotaggio segua o preceda un  viaggio
          in provenienza o diretto verso  un  altro  Stato  ,  se  si
          osservano i criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettere
          b) e c). Le predette navi  possono  effettuare  servizi  di
          cabotaggio nel limite massimo  di  sei  viaggi  mensili,  o
          viaggi,  ciascuno  con  percorrenza  superiore  alle  cento
          miglia marine se osservano i criteri di cui all'articolo 2,
          comma 1, lettera a), e comma 1-bis  e,  limitatamente  alle
          navi traghetto ro-ro e ro-ro  pax,  iscritte  nel  registro
          internazionale, adibite a traffici  commerciali  tra  porti
          appartenenti  al  territorio  nazionale,   continentale   e
          insulare, anche a seguito o in  precedenza  di  un  viaggio
          proveniente da o diretto verso un altro Stato, deve  essere
          imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario." 
              "Art.   3.   Legge   regolatrice   del   contratto   di
          arruolamento - Contrattazione collettiva. 
              1. Le condizioni economiche,  normative,  previdenziali
          ed  assicurative  dei  marittimi  italiani   o   comunitari
          imbarcati sulle navi iscritte nel  Registro  internazionale
          sono disciplinate dalla legge regolatrice del contratto  di
          arruolamento e dai contratti collettivi dei  singoli  Stati
          membri. 
              2. Il rapporto di lavoro del personale non  comunitario
          non residente nell'Unione europea, imbarcato a bordo  delle
          navi iscritte nel Registro internazionale, e' regolamentato
          dalla legge scelta dalle  parti  e  comunque  nel  rispetto
          delle convenzioni OIL in materia di lavoro marittimo. 
              3.  Le  organizzazioni  sindacali  sottoscrittrici  dei
          contratti collettivi di cui  al  comma  1  stabiliscono  le
          condizioni economiche, salariali e assicurative, minime che
          devono essere comunque osservate per tutti i lavoratori non
          comunitari  impegnati  a  bordo  delle  navi  iscritte  nel
          Registro   internazionale,   nel   rispetto   dei    limiti
          internazionalmente stabiliti.".