Art. 10 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono
abrogate le seguenti disposizioni: 
    a) articolo 15 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194; 
    b) articoli 14, 17, 23, 25 e 26 della legge 26 novembre 1973,  n.
883; 
    c) articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro  dell'industria,
del commercio e dell'artigianato 11 aprile 1996. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 15 novembre 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
                               Gentiloni  Silveri,   Presidente   del
                               Consiglio dei ministri 
 
                               Orlando, Ministro della giustizia 
 
                               Calenda,   Ministro   dello   sviluppo
                               economico 
 
                               Padoan, Ministro dell'economia e delle
                               finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Note all'art. 10: 
              - Per i riferimenti al citato  decreto  legislativo  22
          maggio 1999, n. 194, modificato dal  presente  decreto,  si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti alla citata legge 26 novembre 1973,
          n. 883, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti, al  citato  decreto  del  Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11  aprile
          1996, modificato dal presente decreto, si veda  nelle  note
          alle premesse.