Art. 10 
            Vincoli sugli investimenti e sulle attivita' 
 
  1. I beni oggetto delle agevolazioni sono  vincolati  all'esercizio
dell'attivita' finanziata per un periodo minimo di cinque  anni  dopo
la data del loro completamento e  comunque  fino  all'estinzione  del
finanziamento  agevolato.  I  beni  sostitutivi  di  quelli   ammessi
all'agevolazione e  deperiti  od  obsoleti  di  analoga  o  superiore
quantita'  e/o  qualita'  sono   altresi'   vincolati   all'esercizio
dell'impresa per lo stesso periodo. In tal caso, il  beneficiario  ha
l'obbligo di comunicarne il piano di  ammodernamento  all'ISMEA  che,
entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione,   puo'
esprimere  motivato  avviso  contrario   a   tutela   dell'iniziativa
agevolata. 
  2.  La  sede  operativa  dell'impresa  deve  essere  mantenuta  nel
territorio nazionale fino all'estinzione del finanziamento agevolato. 
  3. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo  e'
causa di decadenza dalle agevolazioni concesse.