Art. 10 
 
 
             Supervisore del veicolo a guida automatica 
                     durante la sperimentazione 
 
  1. La conduzione su strada del  veicolo  automatizzato  durante  la
sperimentazione e' effettuata  da  un  supervisore  che  possiede  da
almeno cinque anni la patente di guida per la classe del  veicolo  in
prova, ha superato con successo un corso di guida sicura o  un  corso
specifico per sperimentatori di veicoli a guida automatica presso  un
ente accreditato in uno dei Paesi dell'Unione  europea,  ha  condotto
prove su veicoli a guida automatica in  sede  protetta  o  su  strada
pubblica,  anche  all'estero,  purche'  in  uno  Stato  in   cui   la
sperimentazione dei veicoli a guida automatica e' regolamentata,  per
una percorrenza di almeno mille chilometri e possiede  le  conoscenze
necessarie, adeguatamente documentate, per prendere parte alle  prove
in veste di supervisore. 
  2. Il supervisore deve essere in grado di commutare tempestivamente
tra operativita' del veicolo in modo automatico e operativita'  dello
stesso  in  modo  manuale  e  viceversa.   Il   supervisore   ha   la
responsabilita' del veicolo in entrambe le modalita' operative.