Art. 10 Gestione della Sezione 1. Al raggiungimento di un importo per accantonamenti a titolo di coefficiente di rischio a fronte di garanzie concesse e di operazioni in sofferenza e per perdite liquidate pari all'80% della dotazione finanziaria della Sezione speciale per il cinema, il Gestore del Fondo ne da' immediata comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e al Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Il Gestore del Fondo, qualora non riceva formale comunicazione da parte del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, per il tramite del Ministero dello sviluppo economico, di nuova assegnazione di risorse, all'esaurimento della dotazione finanziaria, interrompe l'operativita' della Sezione speciale. 3. Nel caso di chiusura della Sezione speciale per esaurimento di risorse finanziarie, l'operativita' della medesima Sezione puo' essere riattivata dal Gestore del Fondo, d'intesa con i Ministeri interessati, qualora, a seguito di svincoli di precedenti impegni a valere sulla Sezione speciale, venga raggiunto un ammontare di risorse nuovamente disponibili almeno pari a euro 500.000. In tali casi, per i quali non trova applicazione quanto previsto dal comma 1, l'operativita' della Sezione speciale e' interrotta dal Gestore del Fondo all'esaurimento della dotazione finanziaria, previa informativa al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, per il tramite del Ministero dello sviluppo economico, fatta salva la possibilita' di riattivazione della stessa, ai sensi e con le modalita' di cui al presente comma.