Art. 10 Autorizzati al trattamento 1. I dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri che trattano dati personali in relazione alle competenze attribuite o comunque esercitate presso gli uffici cui sono preposti, secondo l'ordinamento della PCM, sono autorizzati al trattamento nel rispetto delle misure e delle istruzioni adottate da chi esercita le funzioni di titolare del trattamento dei dati personali. 2. E' autorizzato al trattamento dei dati personali tutto il personale in servizio presso la PCM che tratta dati personali in relazione alle competenze della unita' organizzativa alla quale e' stato assegnato, salvo eventuali diverse determinazioni adottate dai soggetti di cui all'art. 3.