(Accordo FILT/CGIL, FIT/CISL, UILTRASPORTI e USLAC UNCDIM SMACD-art. 10)
                              Art. 10. 
                    Servizi minimi indispensabili 
 
    In caso di sciopero del personale marittimo, i  soggetti  che  lo
promuovono, i lavoratori che vi aderiscono e l'azienda,  garantiscono
la regolare effettuazione delle corse  sulle  tratte  previste  dagli
orari pubblicati come di seguito specificato: 
      a) nel  periodo  16  settembre-15  giugno  tutte  le  linee  in
partenza nelle fasce orarie 6,00/8,30, 12,00/14,00; 
      b) nel  periodo  15  giugno-15  settembre  tutte  le  linee  in
partenza nelle fasce orarie 6,00/8,30, 15,00/17,00. 
    Le suddette linee dovranno comunque essere  effettuate  anche  in
caso di eventuali ritardi (per motivi operativi) rispetto agli  orari
programmati. 
    Le linee dovranno essere completate secondo il seguente criterio: 
      a) per i collegamenti «circolari» tra terraferma e  isole  (per
esempio: Milazzo-Eolie-Milazzo), sino  al  rientro  del  mezzo  sulla
terraferma; 
      b)  per  i  collegamenti  «point  to   point»   (per   esempio:
Messina-Reggio) dalla prima partenza in fascia protetta sino al primo
attracco previsto dopo le fasce protette; 
      c)  per  i  collegamenti   «isole-terraferma»   (per   esempio:
Eolie-Milazzo), sino all'arrivo del mezzo sulla terraferma. 
    Nessun mezzo potra' interrompere la  propria  linea  prima  della
conclusione della stessa conformemente ai criteri suddetti. 
    Tali fasce e linee sono «protette» anche ove  l'astensione  inizi
dopo il termine della fascia. 
    Per esempio: se una linea inizia alle ore 7,00 (all'interno della
fascia garantita) e termina alle ore  10,00  deve  essere  completata
anche nel caso l'astensione inizi alle ore 9,00. 
    In allegato, a mero titolo esemplificativo, si riportano le linee
che sulla base del presente accordo, sarebbero garantite nelle  fasce
protette con i criteri su riportati,  relativamente  ad  un  venerdi'
della stagione estiva 2017. 
    L'azienda determinera' e comunichera', nelle  modalita'  previste
dalla legge, le corse garantite sulla base  dell'effettivo  operativo
in vigore nel giorno di effettuazione dello sciopero. 
    Applicazione del criterio del numero minimo di'  corse  garantite
sulle linee cosiddette «lunghe». 
    A causa  della  distanza  dalla  terraferma,  alcune  isole  sono
raggiungibili con tempi lunghi. 
    Ove si applicasse il criterio della fascia protetta,  si  avrebbe
un limitato arco temporale per esercitare il diritto di  sciopero  in
quanto la linea puo' terminare anche parecchie ore  dopo  il  termine
della fascia di garanzia. 
    Vengono pertanto definite a tal scopo come «linee lunghe»  quelle
di collegamento tra la terraferma e Stromboli, Alicudi e Pantelleria. 
    Su tali «linee lunghe» verranno pertanto garantite: 
      a) una corsa di mattina e una di pomeriggio per ciascuna  delle
linee di collegamento con Stromboli e con Alicudi; 
      b) una corsa  al  giorno  per  la  linea  di  collegamento  con
Pantelleria (quando prevista).