Art. 10. Servizi minimi indispensabili In caso di sciopero del personale marittimo, i soggetti che lo promuovono, i lavoratori che vi aderiscono e l'azienda, garantiscono la regolare effettuazione delle corse sulle tratte previste dagli orari pubblicati come di seguito specificato: a) nel periodo 16 settembre-15 giugno tutte le linee in partenza nelle fasce orarie 6,00/8,30, 12,00/14,00; b) nel periodo 15 giugno-15 settembre tutte le linee in partenza nelle fasce orarie 6,00/8,30, 15,00/17,00. Le suddette linee dovranno comunque essere effettuate anche in caso di eventuali ritardi (per motivi operativi) rispetto agli orari programmati. Le linee dovranno essere completate secondo il seguente criterio: a) per i collegamenti «circolari» tra terraferma e isole (per esempio: Milazzo-Eolie-Milazzo), sino al rientro del mezzo sulla terraferma; b) per i collegamenti «point to point» (per esempio: Messina-Reggio) dalla prima partenza in fascia protetta sino al primo attracco previsto dopo le fasce protette; c) per i collegamenti «isole-terraferma» (per esempio: Eolie-Milazzo), sino all'arrivo del mezzo sulla terraferma. Nessun mezzo potra' interrompere la propria linea prima della conclusione della stessa conformemente ai criteri suddetti. Tali fasce e linee sono «protette» anche ove l'astensione inizi dopo il termine della fascia. Per esempio: se una linea inizia alle ore 7,00 (all'interno della fascia garantita) e termina alle ore 10,00 deve essere completata anche nel caso l'astensione inizi alle ore 9,00. In allegato, a mero titolo esemplificativo, si riportano le linee che sulla base del presente accordo, sarebbero garantite nelle fasce protette con i criteri su riportati, relativamente ad un venerdi' della stagione estiva 2017. L'azienda determinera' e comunichera', nelle modalita' previste dalla legge, le corse garantite sulla base dell'effettivo operativo in vigore nel giorno di effettuazione dello sciopero. Applicazione del criterio del numero minimo di' corse garantite sulle linee cosiddette «lunghe». A causa della distanza dalla terraferma, alcune isole sono raggiungibili con tempi lunghi. Ove si applicasse il criterio della fascia protetta, si avrebbe un limitato arco temporale per esercitare il diritto di sciopero in quanto la linea puo' terminare anche parecchie ore dopo il termine della fascia di garanzia. Vengono pertanto definite a tal scopo come «linee lunghe» quelle di collegamento tra la terraferma e Stromboli, Alicudi e Pantelleria. Su tali «linee lunghe» verranno pertanto garantite: a) una corsa di mattina e una di pomeriggio per ciascuna delle linee di collegamento con Stromboli e con Alicudi; b) una corsa al giorno per la linea di collegamento con Pantelleria (quando prevista).