Art. 10. Servizi minimi indispensabili In caso di sciopero del personale marittimo, i soggetti che lo promuovono, i lavoratori che vi aderiscono e l'azienda, garantiscono la regolare effettuazione delle corse sulle tratte previste dagli orari pubblicati come di seguito specificato: a) nel periodo 16 settembre - 15 giugno tutte le linee in partenza nelle fasce orarie 6,00/08,30, 12,00/14,00; b) nel periodo 15 giugno - 15 settembre tutte le linee in partenza nelle fasce orarie 6,00/08,30, 15,00/17,00; Le suddette linee dovranno comunque essere effettuate anche in caso di eventuali ritardi (per motivi operativi) rispetto agli orari programmati. Le linee dovranno essere completate secondo il seguente criterio: a) per i collegamenti «circolari» tra terraferma e isole (es: Milazzo Eolie), sino al rientro del mezzo sulla terraferma; b) per i collegamenti «point to point» (es. Messina - Reggio) dalla prima partenza in fascia protetta sino al primo attracco previsto dopo l'inizio dell'astensione. Tali fasce e linee sono «protette» anche ove l'astensione inizi dopo il termine della fascia. Per esempio: se una linea inizia alle ore 7,00 (all'interno della fascia garantita) e termina alle ore 10,00 deve essere completata anche nel caso l'astensione inizi alle ore 9,00. In allegato, a mero titolo esemplificativo, si riportano le linee che sulla base del presente accordo, sarebbero garantite nelle fasce protette con i criteri su riportati, relativamente ad un venerdi' della stagione estiva 2017. L'azienda determinera' e comunichera', nelle modalita' previste dalla legge, le corse garantite sulla base dell'effettivo operativo in vigore nel giorno di effettuazione dello sciopero.