Art. 10 
 
               Disposizioni in materia di redditometro 
 
  1. All'art. 38 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, al quinto comma, dopo  la  parola  «biennale»
sono  inserite  le  seguenti:  «,  sentiti  l'Istituto  nazionale  di
statistica (ISTAT) e le associazioni maggiormente rappresentative dei
consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di  ricostruzione
induttiva del reddito complessivo in base alla capacita' di  spesa  e
alla propensione al risparmio dei contribuenti». 
  2. E' abrogato  il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 16 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223
del 25 settembre  2015.  ((  Le  disposizioni  del  predetto  decreto
cessano di avere efficacia per  gli  anni  di  imposta  successivi  a
quello in corso al 31 dicembre 2015. )) 
  3. Il presente articolo non si applica agli inviti per fornire dati
e notizie rilevanti ai  fini  dell'accertamento  e  agli  altri  atti
previsti dall'art. 38, settimo  comma,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 600 del 1973, per gli anni di imposta fino al  31
dicembre 2015. In ogni caso non si applica agli atti gia'  notificati
e non si fa luogo al rimborso delle somme gia' pagate. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'art.  38  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600
          (Disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento  delle
          imposte sui redditi), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 38 (Rettifica delle dichiarazioni  delle  persone
          fisiche). - L'ufficio delle imposte procede alla  rettifica
          delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche quando
          il  reddito  complessivo  dichiarato  risulta  inferiore  a
          quello effettivo o non sussistono o non spettano, in  tutto
          o in parte, le deduzioni dal reddito  o  le  detrazioni  di
          imposta indicate nella dichiarazione. 
              La rettifica deve essere fatta  con  unico  atto,  agli
          effetti dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche  e
          dell'imposta  locale  sui  redditi,  ma   con   riferimento
          analitico ai redditi delle varie categorie di cui  all'art.
          6 del decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre
          1973, n. 597. 
              L'incompletezza, la falsita' e l'inesattezza  dei  dati
          indicati  nella  dichiarazione,  salvo   quanto   stabilito
          nell'art. 39, possono essere  desunte  dalla  dichiarazione
          stessa, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni
          precedenti e dai dati e dalle notizie di  cui  all'articolo
          precedente  anche  sulla  base  di  presunzioni   semplici,
          purche' queste siano gravi, precise e concordanti. 
              L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni  recate
          dai  commi  precedenti  e   dall'art.   39,   puo'   sempre
          determinare  sinteticamente  il  reddito  complessivo   del
          contribuente sulla base delle  spese  di  qualsiasi  genere
          sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva  la  prova
          che il  relativo  finanziamento  e'  avvenuto  con  redditi
          diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta,
          o con redditi esenti o soggetti a  ritenuta  alla  fonte  a
          titolo di imposta o,  comunque,  legalmente  esclusi  dalla
          formazione della base imponibile. 
              La  determinazione  sintetica  puo'   essere   altresi'
          fondata sul contenuto induttivo di elementi  indicativi  di
          capacita' contributiva individuato  mediante  l'analisi  di
          campioni significativi di contribuenti, differenziati anche
          in funzione del nucleo familiare e  dell'area  territoriale
          di appartenenza, con decreto del Ministero dell'economia  e
          delle finanze da pubblicare nella  Gazzetta  Ufficiale  con
          periodicita' biennale, (( sentiti l'Istituto  nazionale  di
          statistica   (ISTAT)   e   le   associazioni   maggiormente
          rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti
          la  metodica  di  ricostruzione   induttiva   del   reddito
          complessivo  in  base  alla  capacita'  di  spesa  e   alla
          propensione al risparmio dei contribuenti. )) In tale  caso
          e' fatta salva per il contribuente la  prova  contraria  di
          cui al quarto comma. 
              La determinazione sintetica del reddito complessivo  di
          cui ai precedenti commi e'  ammessa  a  condizione  che  il
          reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un  quinto
          quello dichiarato. 
              L'ufficio che procede alla determinazione sintetica del
          reddito   complessivo   ha   l'obbligo   di   invitare   il
          contribuente  a  comparire  di  persona  o  per  mezzo   di
          rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini
          dell'accertamento  e,  successivamente,   di   avviare   il
          procedimento  di  accertamento  con   adesione   ai   sensi
          dell'art. 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. 
              Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono
          deducibili i soli oneri previsti dall'art. 10  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917;
          competono,   inoltre,   per   gli   oneri   sostenuti   dal
          contribuente, le  detrazioni  dall'imposta  lorda  previste
          dalla legge.».