Art. 10 Informazioni al revisore legale 1. L'impresa fornisce al revisore legale ogni informazione utile per lo svolgimento dell'attivita' di revisione esterna. 2. La Relazione sulla solvibilita' e condizione finanziaria, approvata dall'organo amministrativo dell'impresa, viene messa a disposizione del revisore legale almeno quindici giorni prima della data di pubblicazione prevista dalla disciplina di riferimento.