Art. 10 
 
                  Norma transitoria per le sementi 
 
  1)  Per  l'uso  di  sementi  o  di  materiale  di   moltiplicazione
vegetativa non ottenuti con il metodo di produzione biologico -  art.
45 regolamento (CE) n. 889/2008, fino alla data di applicazione degli
articoli 4, 5, 6, 7 ed 8, del decreto ministeriale 24 febbraio  2017,
n. 15130 recante «Istituzione della banca dati  informatizzata  delle
sementi e del materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con il
metodo biologico e disposizioni per l'uso di sementi o  di  materiale
di  moltiplicazione  vegetativa  non  ottenuti  con  il   metodo   di
produzione biologico» si applica quanto segue. 
  2) Ai sensi del paragrafo  4,  art.  45  del  regolamento  (CE)  n.
889/2008 la competenza per il rilascio delle  autorizzazioni  all'uso
di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa non biologici
e' affidata al CREA -  Centro  di  ricerca  difesa  e  certificazione
Milano. 
  3) Il CREA - Centro  di  ricerca  difesa  e  certificazione  Milano
provvede,  in  particolare,  al   mantenimento   della   banca   dati
informatizzata nella quale sono  elencate  le  varieta'  di  sementi,
tuberi di patata da seme e materiale  di  moltiplicazione  vegetativo
biologici disponibili sul territorio nazionale ai sensi dell'art.  48
paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 889/2008. 
  4) Si rimanda all'allegato 6 per la definizione di: 
  a. sementi; 
  b. materiale di moltiplicazione vegetativa; 
  c. norme di produzione per le sementi, materiali di moltiplicazione
vegetativa e piante biologiche destinate al trapianto; 
  d. il regime di deroga per l'impiego di sementi e dei materiali  di
moltiplicazione vegetativa  e  piante  non  biologiche  destinate  al
trapianto; 
  e. attivita' di verifica; 
  f. modulistica. 
  5) Per le specie incluse nell'allegato 6 parte B, il rilascio delle
autorizzazioni all'uso di sementi o di materiale  di  moltiplicazione
vegetativa non  biologici  non  e'  ammesso,  salvo  che  questo  sia
giustificato per scopi di ricerca e sperimentazione in  pieno  campo,
su scala  ridotta  o  per  scopi  di  conservazione  delle  varieta',
riconosciuti dall'autorita' competente.