Art. 10 
 
               Proroga di termini in materia di sport 
 
  1. Al fine di consentire l'ultimazione  delle  opere  previste  per
l'Universiade Napoli 2019, il termine previsto dall'articolo 1, comma
378, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' prorogato al 31  maggio
2019, e al comma 375, del  medesimo  articolo,  le  parole  da:  «con
decreto del Presidente» sino a:  «il  quale  opera»  sono  sostituite
dalle seguenti: «il Direttore dell'Agenzia regionale Universiade 2019
(ARU)  e'  nominato  commissario  straordinario».   Conseguentemente,
all'articolo 1, comma 379, della legge n. 205 del 2017,  il  terzo  e
quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il commissario,  previa
intesa con il sindaco in caso di interventi da realizzare nell'ambito
territoriale del comune di Napoli, assicura  la  realizzazione  degli
interventi di cui al comma 375. A tale scopo e' costituita una cabina
di  coordinamento,   della   quale   fanno   parte   il   commissario
straordinario, il Presidente della Regione Campania o un suo delegato
e i sindaci delle citta' capoluogo di provincia della Campania o loro
delegati nonche' dei comuni ove vengano localizzati  gli  interventi,
il presidente della FISU, il presidente del CUSI, il  presidente  del
CONI o un suo delegato e il presidente dell'ANAC o un suo delegato.». 
  (( 1-bis. Al  fine  di  assicurare  il  pieno  perseguimento  delle
proprie    finalita'    istituzionali,     anche     in     relazione
all'organizzazione del Gran  Premio  d'Italia  di  Formula  1  presso
l'autodromo di Monza, sono fissati al  31  dicembre  2018  i  termini
entro cui l'Automobile Club d'Italia (ACI) e gli Automobile  Club  ad
esso federati,  in  quanto  enti  pubblici  a  base  associativa  non
gravanti sulla finanza  pubblica  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma
2-bis, del decreto-legge 31 agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si  adeguano  con
propri regolamenti ai principi generali desumibili dal testo unico di
cui al decreto legislativo 19 agosto 2016,  n.  175,  in  materia  di
societa' a  partecipazione  pubblica,  sulla  base  delle  rispettive
specificita' e secondo criteri di  razionalizzazione  e  contenimento
della spesa. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente  dell'articolo  1,  comma
          378, della legge 27 dicembre  2017,  n.  205  (Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020): 
              In vigore dal 1° gennaio 2018 
              «378. La consegna delle opere previste nel piano  degli
          interventi deve avvenire entro il  termine  del  30  aprile
          2019. Si applicano i commi 6 e 7 del citato articolo 61 del
          decreto-legge n. 50 del 2017.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 375, della
          citata legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato  dal
          presente decreto: 
              In vigore dal 26 luglio 2018. 
              «375.  Al   fine   di   assicurare   la   realizzazione
          dell'Universiade Napoli  2019,  il  Direttore  dell'Agenzia
          regionale Universiade 2019 (ARU)  e'  nominato  commissario
          straordinario in via esclusiva con il compito di provvedere
          all'attuazione  del  piano   di   interventi   volti   alla
          progettazione e realizzazione di lavori e  all'acquisizione
          di servizi e beni, anche per eventi  strettamente  connessi
          allo  svolgimento   della   manifestazione   sportiva.   Al
          commissario non spettano compensi, gettoni  di  presenza  e
          indennita'  comunque  denominati.  Gli  eventuali  rimborsi
          spese sono posti a carico delle somme gia' stanziate per il
          finanziamento della manifestazione.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 379, della
          citata legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato  dal
          presente decreto: 
              «379. Per la realizzazione degli interventi di  propria
          competenza, il commissario straordinario svolge le funzioni
          di stazione appaltante, anche  avvalendosi  della  centrale
          acquisti   interna   della   regione   Campania    e    del
          provveditorato interregionale per  le  opere  pubbliche  di
          Campania, Molise, Puglia e Basilicata. I  rapporti  tra  il
          commissario straordinario  e  la  centrale  acquisti  e  il
          provveditorato  alle  opere  pubbliche  sono  regolati   da
          apposita convenzione. Il commissario, previa intesa con  il
          sindaco in caso di  interventi  da  realizzare  nell'ambito
          territoriale   del   comune   di   Napoli,   assicura    la
          realizzazione degli interventi di cui al comma 375. A  tale
          scopo e' costituita  una  cabina  di  coordinamento,  della
          quale  fanno  parte  il   commissario   straordinario,   il
          Presidente della Regione Campania o un  suo  delegato  e  i
          sindaci delle citta' capoluogo di provincia della  Campania
          o loro delegati nonche' dei comuni ove vengano  localizzati
          gli interventi, il presidente della FISU, il presidente del
          CUSI, il presidente  del  CONI  o  un  suo  delegato  e  il
          presidente dell'ANAC o un suo delegato.». 
              - Il testo vigente dell'articolo 2,  comma  2-bis,  del
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,   n.   125
          (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi  di
          razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni),  e'  il
          seguente: 
              «Art.  2  (Disposizioni  in  tema  di   accesso   nelle
          pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle  eccedenze
          e  potenziamento  della  revisione  della  spesa  anche  in
          materia di personale). - (Omissis). 
              2-bis. Gli ordini, i collegi professionali, i  relativi
          organismi nazionali e gli enti aventi  natura  associativa,
          con propri regolamenti, si adeguano,  tenendo  conto  delle
          relative peculiarita', ai principi del decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione  dell'articolo  4,  del
          decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,  ad  eccezione
          dell'articolo 14  nonche'  delle  disposizioni  di  cui  al
          titolo III, e ai principi generali di  razionalizzazione  e
          contenimento della spesa,  in  quanto  non  gravanti  sulla
          finanza pubblica.». 
              - Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175  (Testo
          unico in materia di societa' a partecipazione pubblica), e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8  settembre  2016,  n.
          210.