Art. 10 Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1. All'articolo 7 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la Rubrica e' sostituita dalla seguente: «Diritto a servizi on-line semplici e integrati»; b) prima del comma 1 e' inserito il seguente: «01. Chiunque ha diritto di fruire dei servizi erogati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in forma digitale e in modo integrato, tramite gli strumenti telematici messi a disposizione dalle pubbliche amministrazioni e il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis, anche attraverso dispositivi mobili.»; c) al comma 1, le parole «dei soggetti giuridici» sono sostituite dalle seguenti: «degli utenti», le parole «i propri servizi per via telematica» sono sostituite dalle seguenti: «on-line i propri servizi» e le parole da «e livelli di qualita'» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «e dei livelli di qualita' individuati e periodicamente aggiornati dall'AgID con proprie Linee guida tenuto anche conto dell'evoluzione tecnologica»; d) il comma 2 e' abrogato; e) al comma 4, le parole «gli interessati» sono sostituite dalle seguenti: «gli utenti, fermo restando il diritto di rivolgersi al difensore civico digitale di cui all'articolo 17,».
Note all'art. 10: - Si riporta il testo dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, come sostituito dal presente decreto: «Art. 7 (Diritto a servizi on-line semplici e integrati). - 01. Chiunque ha diritto di fruire dei servizi erogati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in forma digitale e in modo integrato, tramite gli strumenti telematici messi a disposizione dalle pubbliche amministrazioni e il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis, anche attraverso dispositivi mobili . 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, provvedono alla riorganizzazione e all'aggiornamento dei servizi resi, sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze degli utenti e rendono disponibili on-line i propri servizi nel rispetto delle disposizioni del presente Codice e degli standard e dei livelli di qualita' individuati e periodicamente aggiornati dall'AgID con proprie Linee guida, , tenuto anche conto dell'evoluzione tecnologica. 2. (abrogato) 3. Per i servizi in rete, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, consentono agli utenti di esprimere la soddisfazione rispetto alla qualita', anche in termini di fruibilita', accessibilita' e tempestivita', del servizio reso all'utente stesso e pubblicano sui propri siti i dati risultanti, ivi incluse le statistiche di utilizzo. 4. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, gli utenti, fermo restando il diritto di rivolgersi al difensore civico digitale di cui all'articolo 17, possono agire in giudizio, anche nei termini e con le modalita' stabilite nel decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.».