Art. 10 
 
 
          Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 
 
  1. All'articolo 7 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) la Rubrica e' sostituita  dalla  seguente:  «Diritto  a  servizi
on-line semplici e integrati»; 
  b) prima del comma 1 e' inserito  il  seguente:  «01.  Chiunque  ha
diritto  di  fruire  dei  servizi  erogati  dai   soggetti   di   cui
all'articolo 2, comma 2, in  forma  digitale  e  in  modo  integrato,
tramite gli strumenti telematici messi a disposizione dalle pubbliche
amministrazioni e il punto di accesso  di  cui  all'articolo  64-bis,
anche attraverso dispositivi mobili.»; 
  c) al comma 1, le parole «dei soggetti giuridici»  sono  sostituite
dalle seguenti: «degli utenti», le parole «i propri servizi  per  via
telematica»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «on-line  i   propri
servizi» e le parole da «e livelli di qualita'» fino  alla  fine  del
periodo sono sostituite dalle seguenti: «e dei  livelli  di  qualita'
individuati e periodicamente aggiornati dall'AgID con  proprie  Linee
guida tenuto anche conto dell'evoluzione tecnologica»; 
  d) il comma 2 e' abrogato; 
  e) al comma 4, le parole «gli interessati»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «gli utenti, fermo restando il  diritto  di  rivolgersi  al
difensore civico digitale di cui all'articolo 17,». 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  7  del  citato
          decreto legislativo n. 82 del  2005,  come  sostituito  dal
          presente decreto: 
              «Art.  7  (Diritto  a  servizi   on-line   semplici   e
          integrati). - 01. Chiunque ha diritto di fruire dei servizi
          erogati dai soggetti di cui all'articolo  2,  comma  2,  in
          forma digitale e in modo integrato, tramite  gli  strumenti
          telematici   messi   a   disposizione    dalle    pubbliche
          amministrazioni e il punto di accesso di  cui  all'articolo
          64-bis, anche attraverso dispositivi mobili . 
              1.  I  soggetti  di  cui  all'articolo  2,   comma   2,
          provvedono alla riorganizzazione  e  all'aggiornamento  dei
          servizi resi, sulla base di una  preventiva  analisi  delle
          reali esigenze degli utenti e rendono disponibili on-line i
          propri servizi nel rispetto delle disposizioni del presente
          Codice  e  degli  standard  e  dei  livelli   di   qualita'
          individuati  e  periodicamente  aggiornati  dall'AgID   con
          proprie Linee guida, , tenuto anche  conto  dell'evoluzione
          tecnologica. 
              2. (abrogato) 
              3.  Per  i  servizi  in  rete,  i   soggetti   di   cui
          all'articolo  2,  comma  2,  consentono  agli   utenti   di
          esprimere la soddisfazione rispetto alla qualita', anche in
          termini di fruibilita', accessibilita' e tempestivita', del
          servizio reso all'utente stesso  e  pubblicano  sui  propri
          siti i dati  risultanti,  ivi  incluse  le  statistiche  di
          utilizzo. 
              4. In caso di  violazione  degli  obblighi  di  cui  al
          presente articolo, gli utenti, fermo restando il diritto di
          rivolgersi al difensore civico digitale di cui all'articolo
          17, possono agire in giudizio, anche nei termini e  con  le
          modalita' stabilite nel  decreto  legislativo  20  dicembre
          2009, n. 198.».