Art. 10
Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la Rubrica e' sostituita dalla seguente: «Diritto a servizi
on-line semplici e integrati»;
b) prima del comma 1 e' inserito il seguente: «01. Chiunque ha
diritto di fruire dei servizi erogati dai soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, in forma digitale e in modo integrato,
tramite gli strumenti telematici messi a disposizione dalle pubbliche
amministrazioni e il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis,
anche attraverso dispositivi mobili.»;
c) al comma 1, le parole «dei soggetti giuridici» sono sostituite
dalle seguenti: «degli utenti», le parole «i propri servizi per via
telematica» sono sostituite dalle seguenti: «on-line i propri
servizi» e le parole da «e livelli di qualita'» fino alla fine del
periodo sono sostituite dalle seguenti: «e dei livelli di qualita'
individuati e periodicamente aggiornati dall'AgID con proprie Linee
guida tenuto anche conto dell'evoluzione tecnologica»;
d) il comma 2 e' abrogato;
e) al comma 4, le parole «gli interessati» sono sostituite dalle
seguenti: «gli utenti, fermo restando il diritto di rivolgersi al
difensore civico digitale di cui all'articolo 17,».
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del citato
decreto legislativo n. 82 del 2005, come sostituito dal
presente decreto:
«Art. 7 (Diritto a servizi on-line semplici e
integrati). - 01. Chiunque ha diritto di fruire dei servizi
erogati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in
forma digitale e in modo integrato, tramite gli strumenti
telematici messi a disposizione dalle pubbliche
amministrazioni e il punto di accesso di cui all'articolo
64-bis, anche attraverso dispositivi mobili .
1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
provvedono alla riorganizzazione e all'aggiornamento dei
servizi resi, sulla base di una preventiva analisi delle
reali esigenze degli utenti e rendono disponibili on-line i
propri servizi nel rispetto delle disposizioni del presente
Codice e degli standard e dei livelli di qualita'
individuati e periodicamente aggiornati dall'AgID con
proprie Linee guida, , tenuto anche conto dell'evoluzione
tecnologica.
2. (abrogato)
3. Per i servizi in rete, i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, consentono agli utenti di
esprimere la soddisfazione rispetto alla qualita', anche in
termini di fruibilita', accessibilita' e tempestivita', del
servizio reso all'utente stesso e pubblicano sui propri
siti i dati risultanti, ivi incluse le statistiche di
utilizzo.
4. In caso di violazione degli obblighi di cui al
presente articolo, gli utenti, fermo restando il diritto di
rivolgersi al difensore civico digitale di cui all'articolo
17, possono agire in giudizio, anche nei termini e con le
modalita' stabilite nel decreto legislativo 20 dicembre
2009, n. 198.».