Art. 10 
 
                       Promozione ed esercizio 
             delle attivita' selvicolturali di gestione 
 
  1. Le regioni promuovono la crescita delle imprese che operano  nel
settore  forestale  e  ambientale,   della   selvicoltura   e   delle
utilizzazioni  forestali,  nella   gestione,   difesa,   tutela   del
territorio e  nel  settore  delle  sistemazioni  idraulico-forestali,
nonche' nel settore della prima trasformazione e  commercializzazione
dei prodotti legnosi quali tronchi,  ramaglie  e  cimali,  se  svolta
congiuntamente ad almeno una delle pratiche o degli interventi di cui
all'articolo  7,  comma  1.  Promuovono  altresi'  la  formazione   e
l'aggiornamento professionale  degli  operatori,  anche  al  fine  di
garantire la tutela dell'ambiente e la salvaguardia del territorio. 
  2. Per i fini di cui al comma 1, le regioni istituiscono elenchi  o
albi delle imprese che  eseguono  lavori  o  forniscono  servizi  nei
settori sopra indicati, articolati per categorie o sezioni distinte a
seconda della diversa natura giuridica delle  imprese  tenendo  anche
conto delle loro capacita' tecnico-economiche e  della  tipologia  di
prestazioni e prevedendo in ogni caso una specifica categoria per  le
imprese  agricole  di  cui  all'articolo  2135  del  codice   civile,
coerentemente con i criteri minimi  nazionali  di  cui  al  comma  8,
lettera a). 
  3. Fatti salvi i motivi di esclusione di cui  all'articolo  80  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, agli elenchi o albi di cui
al comma  2  possono  iscriversi  le  imprese,  in  forma  singola  e
associata,  che   siano   in   possesso   dei   requisiti   generali,
professionali e tecnici necessari per lo svolgimento delle  attivita'
di cui al comma 1. Le imprese di cui al primo periodo possono  essere
partecipate anche dai proprietari di  aree  agro-silvo-pastorali.  La
partecipazione da parte di proprietari pubblici avviene in deroga  al
disposto di cui all'articolo 4  del  decreto  legislativo  19  agosto
2016, n. 175. 
  4. Le regioni, conformemente alla disciplina vigente in materia  di
contratti pubblici, dettano norme  per  la  concessione  in  gestione
delle superfici forestali  pubbliche  agli  operatori  iscritti  agli
elenchi o agli albi di cui al comma 2 o ad altri soggetti pubblici  o
privati, al fine di favorirne la gestione attiva,  assicurandosi  che
resti  inalterata  la  superficie,  la  stabilita'  ecosistemica,  la
destinazione  economica   e   la   multifunzionalita'   dei   boschi.
Costituisce  titolo  preferenziale  ai  fini  della  concessione   in
gestione delle superfici forestali pubbliche,  la  partecipazione  di
imprese iscritte negli elenchi o negli albi di  cui  al  comma  2  ed
aventi centro aziendale  entro  un  raggio  di  70  chilometri  dalla
superficie forestale oggetto di concessione. 
  5. Al fine di garantire  la  tutela  e  la  gestione  attiva  delle
risorse agro-silvo-pastorali, il miglioramento dei fondi  abbandonati
e la ricostituzione di unita' produttive  economicamente  sostenibili
in  grado  di  favorire  l'occupazione,   la   costituzione   ed   il
consolidamento  di  nuove  attivita'  imprenditoriali,   le   regioni
promuovono l'associazionismo fondiario tra i proprietari dei  terreni
pubblici o privati, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 4
del  decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  175,   nonche'   la
costituzione e la partecipazione ai consorzi forestali, a cooperative
che operano prevalentemente in  campo  forestale  o  ad  altre  forme
associative tra i proprietari e i titolari della  gestione  dei  beni
terrieri,  valorizzando   la   gestione   associata   delle   piccole
proprieta', i demani, le proprieta' collettive e gli usi civici delle
popolazioni. 
  6. Le cooperative forestali e i loro consorzi che forniscono in via
prevalente,  anche  nell'interesse  di  terzi,  servizi   in   ambito
forestale e lavori nel settore della selvicoltura,  ivi  comprese  le
sistemazioni idraulico-forestali, sono equiparati  agli  imprenditori
agricoli.  Con  decreto  del  Ministro   delle   politiche   agricole
alimentari e forestali, da emanarsi entro 60  giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono  disciplinate   le
condizioni di equiparazione di cui al presente comma. 
  7. Le regioni definiscono coerentemente  con  i  criteri  nazionali
minimi di cui al comma 8, lettera b), i  criteri  per  la  formazione
professionale degli operatori forestali e i  requisiti  professionali
minimi per l'esecuzione degli interventi  di  gestione  forestale  in
relazione alla loro natura e complessita'. 
  8. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali, adottato d'intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, sono definite apposite disposizioni per la definizione: 
    a) dei criteri minimi nazionali per l'iscrizione agli  elenchi  o
albi regionali di cui al comma 2; 
    b) dei criteri minimi nazionali per la  formazione  professionale
degli operatori forestali e  per  l'esecuzione  degli  interventi  di
gestione forestale di cui al comma 7, in coerenza con  gli  indirizzi
europei. 
  9. Le regioni si adeguano alle disposizioni emanate  ai  sensi  del
comma 8 entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del  decreto
di cui al comma 8. Nelle more della definizione dei predetti criteri,
gli elenchi o gli albi gia' istituiti  dalle  regioni  conservano  la
propria efficacia. 
  10.  Le  regioni  promuovono  la  certificazione  volontaria  della
gestione forestale  sostenibile  e  la  tracciabilita'  dei  prodotti
forestali,  l'utilizzo  di  prodotti  forestali   certificati   nelle
politiche  di  acquisto  pubblico  nonche'  la  valorizzazione  della
bioeconomia forestale e delle produzioni legnose  e  non  legnose  di
qualita', con particolare attenzione ai  servizi  ambientali  forniti
dagli ecosistemi forestali. 
  11. Il Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali,
d'intesa con le regioni e le province  autonome,  intraprende  azioni
volte a contrastare il commercio di legname e dei prodotti  in  legno
di provenienza illegale in attuazione degli indirizzi internazionali,
del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio del 20 dicembre 2005,
del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento e del  Consiglio  del
20 ottobre 2010 e nel rispetto di quanto previsto agli articoli  7  e
10 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. 
  12. Le imprese iscritte agli albi di cui al comma 2 sono  esonerate
dall'obbligo di  iscrizione  al  registro  degli  operatori  previsto
dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178. 
  13. All'attuazione del presente articolo si fa  fronte  nell'ambito
delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali   disponibili   a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
pubblica. 
  14. Continuano  a  trovare  applicazione  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97,  all'articolo  15
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,  ed  all'articolo  2,
comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  2135  del  codice
          civile: 
              «Art. 2135. (Imprenditore  agricolo).  E'  imprenditore
          agricolo  chi  esercita  una  delle   seguenti   attivita':
          coltivazione  del  fondo,  selvicoltura,   allevamento   di
          animali e attivita' connesse. 
              - Per coltivazione del fondo, per  selvicoltura  e  per
          allevamento di animali si intendono  le  attivita'  dirette
          alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico  o  di  una
          fase necessaria del ciclo stesso, di carattere  vegetale  o
          animale, che utilizzano o possono utilizzare il  fondo,  il
          bosco o le acque dolci, salmastre o marine. 
              -  Si  intendono  comunque   connesse   le   attivita',
          esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla
          manipolazione,        conservazione,        trasformazione,
          commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
          prodotti ottenuti prevalentemente  dalla  coltivazione  del
          fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le
          attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
          l'utilizzazione  prevalente  di  attrezzature   o   risorse
          dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita'  agricola
          esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del
          territorio e del patrimonio rurale e forestale,  ovvero  di
          ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  80  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n.  50  (Codice  dei  contratti
          pubblici), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  19  aprile
          2016, n. 91, supplemento ordinario: 
              «Art. 80. (Motivi di esclusione). 1. Costituisce motivo
          di   esclusione   di   un   operatore    economico    dalla
          partecipazione a una procedura d'appalto o concessione,  la
          condanna  con  sentenza  definitiva  o  decreto  penale  di
          condanna divenuto irrevocabile o sentenza  di  applicazione
          della pena su richiesta  ai  sensi  dell'articolo  444  del
          codice  di  procedura  penale,  anche  riferita  a  un  suo
          subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105,  comma  6,
          per uno dei seguenti reati: 
                a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli
          416, 416-bis del  codice  penale  ovvero  delitti  commessi
          avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo
          416-bis ovvero  al  fine  di  agevolare  l'attivita'  delle
          associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per  i
          delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del
          decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.
          309, dall'articolo 291-quater del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260
          del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  in  quanto
          riconducibili  alla  partecipazione   a   un'organizzazione
          criminale, quale definita all'articolo  2  della  decisione
          quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 
                b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli
          317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
          346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e  356  del  codice  penale
          nonche' all'articolo 2635 del codice civile; 
                b-bis)  false  comunicazioni  sociali  di  cui   agli
          articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
                c) frode ai sensi dell'articolo 1  della  convenzione
          relativa  alla  tutela  degli  interessi  finanziari  delle
          Comunita' europee; 
                d)  delitti,  consumati  o  tentati,   commessi   con
          finalita'  di  terrorismo,  anche  internazionale,   e   di
          eversione dell'ordine costituzionale reati  terroristici  o
          reati connessi alle attivita' terroristiche; 
                e) delitti di cui agli articoli  648-bis,  648-ter  e
          648-ter.1 del codice penale,  riciclaggio  di  proventi  di
          attivita' criminose o finanziamento del  terrorismo,  quali
          definiti all'articolo 1 del decreto legislativo  22  giugno
          2007, n. 109 e successive modificazioni; 
                f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme  di
          tratta di esseri umani definite con il decreto  legislativo
          4 marzo 2014, n. 24; 
                g) ogni altro  delitto  da  cui  derivi,  quale  pena
          accessoria, l'incapacita' di contrattare  con  la  pubblica
          amministrazione. 
              2.  Costituisce  altresi'  motivo  di   esclusione   la
          sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al  comma
          3, di cause di  decadenza,  di  sospensione  o  di  divieto
          previste  dall'articolo  67  del  decreto   legislativo   6
          settembre 2011, n. 159 o di un tentativo  di  infiltrazione
          mafiosa di cui  all'articolo  84,  comma  4,  del  medesimo
          decreto. Resta fermo quanto  previsto  dagli  articoli  88,
          comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n.  159,  con  riferimento  rispettivamente
          alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. 
              3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la
          sentenza o il decreto ovvero la  misura  interdittiva  sono
          stati emessi nei confronti: del titolare  o  del  direttore
          tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o
          del direttore tecnico, se si tratta  di  societa'  in  nome
          collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico,
          se si tratta  di  societa'  in  accomandita  semplice;  dei
          membri del  consiglio  di  amministrazione  cui  sia  stata
          conferita la legale rappresentanza, ivi compresi  institori
          e procuratori generali, dei membri degli organi con  poteri
          di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri
          di  rappresentanza,  di  direzione  o  di  controllo,   del
          direttore tecnico o del socio unico persona fisica,  ovvero
          del socio di maggioranza in caso di societa'  con  meno  di
          quattro soci, se si tratta di  altro  tipo  di  societa'  o
          consorzio. In ogni caso l'esclusione e il  divieto  operano
          anche nei  confronti  dei  soggetti  cessati  dalla  carica
          nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
          gara, qualora l'impresa  non  dimostri  che  vi  sia  stata
          completa  ed   effettiva   dissociazione   della   condotta
          penalmente sanzionata; l'esclusione non va  disposta  e  il
          divieto  non  si  applica  quando   il   reato   e'   stato
          depenalizzato   ovvero    quando    e'    intervenuta    la
          riabilitazione ovvero quando il reato e'  stato  dichiarato
          estinto dopo la condanna ovvero in  caso  di  revoca  della
          condanna medesima. 
              4.   Un   operatore   economico   e'   escluso    dalla
          partecipazione a una procedura  d'appalto  se  ha  commesso
          violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto  agli
          obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o  dei
          contributi previdenziali, secondo la legislazione  italiana
          o quella dello Stato in cui sono  stabiliti.  Costituiscono
          gravi violazioni quelle che comportano un omesso  pagamento
          di  imposte  e   tasse   superiore   all'importo   di   cui
          all'articolo 48-bis,  commi  1  e  2-bis  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602.
          Costituiscono violazioni definitivamente  accertate  quelle
          contenute  in  sentenze  o  atti  amministrativi  non  piu'
          soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in
          materia contributiva e  previdenziale  quelle  ostative  al
          rilascio del documento unico  di  regolarita'  contributiva
          (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e  delle
          politiche  sociali  30  gennaio  2015,   pubblicato   sulla
          Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero  delle
          certificazioni  rilasciate  dagli  enti  previdenziali   di
          riferimento non aderenti al sistema dello  sportello  unico
          previdenziale. Il presente  comma  non  si  applica  quando
          l'operatore  economico  ha  ottemperato  ai  suoi  obblighi
          pagando o impegnandosi  in  modo  vincolante  a  pagare  le
          imposte  o  i  contributi  previdenziali  dovuti,  compresi
          eventuali  interessi  o  multe,  purche'  il  pagamento   o
          l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del
          termine per la presentazione delle domande. 
              5.   Le    stazioni    appaltanti    escludono    dalla
          partecipazione  alla  procedura  d'appalto   un   operatore
          economico in una delle seguenti situazioni, anche  riferita
          a un suo subappaltatore nei casi di cui  all'articolo  105,
          comma 6, qualora: 
                a)  la  stazione  appaltante  possa  dimostrare   con
          qualunque mezzo adeguato la presenza  di  gravi  infrazioni
          debitamente accertate alle norme in  materia  di  salute  e
          sicurezza  sul  lavoro  nonche'  agli   obblighi   di   cui
          all'articolo 30, comma 3 del presente codice; 
                b)  l'operatore  economico  si  trovi  in  stato   di
          fallimento,   di   liquidazione   coatta,   di   concordato
          preventivo, salvo il caso  di  concordato  con  continuita'
          aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un  procedimento
          per la dichiarazione  di  una  di  tali  situazioni,  fermo
          restando quanto previsto dall'articolo 110; 
                c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati
          che l'operatore economico si e'  reso  colpevole  di  gravi
          illeciti professionali,  tali  da  rendere  dubbia  la  sua
          integrita'  o  affidabilita'.  Tra  questi  rientrano:   le
          significative  carenze  nell'esecuzione  di  un  precedente
          contratto di appalto o di concessione che ne hanno  causato
          la risoluzione  anticipata,  non  contestata  in  giudizio,
          ovvero confermata all'esito di un  giudizio,  ovvero  hanno
          dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno  o  ad
          altre sanzioni; il tentativo di  influenzare  indebitamente
          il processo decisionale  della  stazione  appaltante  o  di
          ottenere  informazioni  riservate  ai   fini   di   proprio
          vantaggio; il fornire, anche per  negligenza,  informazioni
          false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
          sull'esclusione, la  selezione  o  l'aggiudicazione  ovvero
          l'omettere le informazioni  dovute  ai  fini  del  corretto
          svolgimento della procedura di selezione; 
                d)   la   partecipazione   dell'operatore   economico
          determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi
          dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile; 
                e) una distorsione della  concorrenza  derivante  dal
          precedente coinvolgimento degli operatori  economici  nella
          preparazione della procedura d'appalto di cui  all'articolo
          67 non possa essere risolta con misure meno intrusive; 
                f) l'operatore  economico  sia  stato  soggetto  alla
          sanzione interdittiva  di  cui  all'articolo  9,  comma  2,
          lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231  o
          ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre  con
          la  pubblica  amministrazione,  compresi  i   provvedimenti
          interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo
          9 aprile 2008, n. 81; 
                f-bis)  l'operatore  economico  che  presenti   nella
          procedura  di  gara  in  corso  e  negli   affidamenti   di
          subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; 
                f-ter) l'operatore economico iscritto nel  casellario
          informatico tenuto  dall'Osservatorio  dell'ANAC  per  aver
          presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle
          procedure di gara e negli  affidamenti  di  subappalti.  Il
          motivo  di  esclusione  perdura   fino   a   quando   opera
          l'iscrizione nel casellario informatico; 
                g)  l'operatore  economico  iscritto  nel  casellario
          informatico tenuto  dall'Osservatorio  dell'ANAC  per  aver
          presentato false dichiarazioni o  falsa  documentazione  ai
          fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione,  per
          il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 
                h) l'operatore economico abbia violato il divieto  di
          intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della  legge
          19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha  durata  di  un  anno
          decorrente dall'accertamento definitivo della violazione  e
          va comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa; 
                i)   l'operatore   economico    non    presenti    la
          certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12  marzo
          1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la  sussistenza  del
          medesimo requisito; 
                l)  l'operatore  economico  che,  pur  essendo  stato
          vittima dei reati previsti e puniti dagli  articoli  317  e
          629 del codice penale aggravati ai  sensi  dell'articolo  7
          del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12  luglio  1991,  n.  203,  non
          risulti aver denunciato i fatti all'autorita'  giudiziaria,
          salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4,  primo
          comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza
          di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi  a  base
          della  richiesta  di  rinvio  a  giudizio   formulata   nei
          confronti   dell'imputato   nell'anno   antecedente    alla
          pubblicazione  del  bando   e   deve   essere   comunicata,
          unitamente alle generalita' del soggetto che ha  omesso  la
          predetta  denuncia,  dal   procuratore   della   Repubblica
          procedente all'ANAC, la quale cura la  pubblicazione  della
          comunicazione sul sito dell'Osservatorio; 
                m) l'operatore economico  si  trovi  rispetto  ad  un
          altro partecipante alla medesima procedura di  affidamento,
          in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del
          codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto,
          se la situazione di controllo o la relazione  comporti  che
          le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 
              6.  Le  stazioni  appaltanti  escludono  un   operatore
          economico in qualunque  momento  della  procedura,  qualora
          risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti
          compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una
          delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5. 
              7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che  si
          trovi  in  una  delle  situazioni  di  cui  al   comma   1,
          limitatamente alle ipotesi in cui  la  sentenza  definitiva
          abbia imposto una pena detentiva non superiore  a  18  mesi
          ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione
          come definita per le singole fattispecie  di  reato,  o  al
          comma 5, e' ammesso  a  provare  di  aver  risarcito  o  di
          essersi impegnato a risarcire qualunque danno  causato  dal
          reato o dall'illecito  e  di  aver  adottato  provvedimenti
          concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi  al
          personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. 
              8. Se la stazione appaltante ritiene che le  misure  di
          cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico  non
          e'   escluso   della   procedura    d'appalto;    viceversa
          dell'esclusione   viene   data    motivata    comunicazione
          all'operatore economico. 
              9.  Un  operatore  economico   escluso   con   sentenza
          definitiva dalla partecipazione alle procedure  di  appalto
          non puo' avvalersi della possibilita' prevista dai commi  7
          e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante  da  tale
          sentenza. 
              10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa  la
          durata  della  pena   accessoria   della   incapacita'   di
          contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia
          intervenuta riabilitazione, tale durata e'  pari  a  cinque
          anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore,
          e in tale caso e' pari alla durata della pena principale  e
          a tre anni, decorrenti  dalla  data  del  suo  accertamento
          definitivo, nei casi di cui ai commi 4  e  5  ove  non  sia
          intervenuta sentenza di condanna. 
              11.  Le  cause  di  esclusione  previste  dal  presente
          articolo  non  si  applicano  alle   aziende   o   societa'
          sottoposte a sequestro o confisca  ai  sensi  dell'articolo
          12-sexies  del  decreto-legge  8  giugno  1992,   n.   306,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  1992,
          n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto  legislativo  6
          settembre 2011,  n.  159,  ed  affidate  ad  un  custode  o
          amministratore giudiziario o finanziario,  limitatamente  a
          quelle  riferite  al   periodo   precedente   al   predetto
          affidamento. 
              12. In caso di presentazione di falsa  dichiarazione  o
          falsa documentazione,  nelle  procedure  di  gara  e  negli
          affidamenti di subappalto, la stazione  appaltante  ne  da'
          segnalazione all'Autorita' che, se ritiene che siano  state
          rese  con  dolo  o  colpa  grave  in  considerazione  della
          rilevanza o della gravita' dei fatti  oggetto  della  falsa
          dichiarazione    o    della    presentazione    di    falsa
          documentazione,   dispone   l'iscrizione   nel   casellario
          informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara
          e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino
          a due anni, decorso il quale l'iscrizione e'  cancellata  e
          perde comunque efficacia. 
              13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro  novanta
          giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice,
          puo' precisare, al fine di garantire omogeneita' di  prassi
          da parte delle stazioni appaltanti, quali  mezzi  di  prova
          considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze
          di esclusione di cui al comma 5, lettera c),  ovvero  quali
          carenze  nell'esecuzione  di  un  procedente  contratto  di
          appalto siano significative ai fini del medesimo  comma  5,
          lettera c). 
              14. Non possono essere affidatari di subappalti  e  non
          possono stipulare i relativi contratti  i  soggetti  per  i
          quali  ricorrano  i  motivi  di  esclusione  previsti   dal
          presente articolo.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  decreto
          legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in  materia
          di societa' a partecipazione  pubblica),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 8 settembre 2016, n. 210: 
              «Art.    4.    (Finalita'     perseguibili     mediante
          l'acquisizione e la gestione di partecipazioni  pubbliche).
          1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o
          indirettamente,  costituire  societa'  aventi  per  oggetto
          attivita' di produzione di beni e servizi non  strettamente
          necessarie per il  perseguimento  delle  proprie  finalita'
          istituzionali, ne' acquisire  o  mantenere  partecipazioni,
          anche di minoranza, in tali societa'. 
              2. Nei limiti di cui al  comma  1,  le  amministrazioni
          pubbliche   possono,   direttamente    o    indirettamente,
          costituire societa' e acquisire o mantenere  partecipazioni
          in  societa'  esclusivamente  per  lo   svolgimento   delle
          attivita' sotto indicate: 
                a) produzione di un servizio di  interesse  generale,
          ivi inclusa la realizzazione e la  gestione  delle  reti  e
          degli impianti funzionali ai servizi medesimi; 
                b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica
          sulla base di un accordo di programma  fra  amministrazioni
          pubbliche,  ai  sensi   dell'articolo   193   del   decreto
          legislativo n. 50 del 2016; 
                c) realizzazione  e  gestione  di  un'opera  pubblica
          ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse
          generale attraverso un contratto  di  partenariato  di  cui
          all'articolo 180 del decreto legislativo n.  50  del  2016,
          con un imprenditore selezionato con  le  modalita'  di  cui
          all'articolo 17, commi 1 e 2; 
                d)  autoproduzione  di  beni  o  servizi  strumentali
          all'ente  o  agli  enti  pubblici   partecipanti   o   allo
          svolgimento  delle  loro  funzioni,  nel   rispetto   delle
          condizioni stabilite dalle direttive europee in materia  di
          contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di
          recepimento; 
                e) servizi di committenza, ivi incluse  le  attivita'
          di committenza ausiliarie, apprestati a  supporto  di  enti
          senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di
          cui all'articolo  3,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto
          legislativo n. 50 del 2016. 
              3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo
          di beni immobili facenti parte del proprio  patrimonio,  le
          amministrazioni  pubbliche  possono,  altresi',  anche   in
          deroga al comma 1,  acquisire  partecipazioni  in  societa'
          aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione  del
          patrimonio  delle  amministrazioni   stesse,   tramite   il
          conferimento di beni immobili allo scopo di  realizzare  un
          investimento  secondo  criteri  propri  di   un   qualsiasi
          operatore di mercato. 
              4. Le societa' in  house  hanno  come  oggetto  sociale
          esclusivo una o piu' delle attivita' di  cui  alle  lettere
          a), b), d)  ed  e)  del  comma  2.  Salvo  quanto  previsto
          dall'articolo 16, tali societa' operano in  via  prevalente
          con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti. 
              5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali
          adottate  nell'esercizio  della  potesta'  legislativa   in
          materia di organizzazione amministrativa, e' fatto  divieto
          alle societa' di cui al comma 2, lettera d), controllate da
          enti locali, di costituire nuove societa'  e  di  acquisire
          nuove partecipazioni in societa'. Il divieto non si applica
          alle societa' che hanno come oggetto sociale  esclusivo  la
          gestione delle partecipazioni societarie  di  enti  locali,
          salvo il rispetto degli obblighi  previsti  in  materia  di
          trasparenza dei dati finanziari  e  di  consolidamento  del
          bilancio degli enti partecipanti. 
              6.  E'  fatta  salva  la  possibilita'  di   costituire
          societa'  o  enti  in  attuazione  dell'articolo   34   del
          regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio del 17  dicembre  2013  e  dell'articolo  61  del
          regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio 15 maggio 2014. 
              7.  Sono  altresi'  ammesse  le  partecipazioni   nelle
          societa' aventi per oggetto sociale prevalente la  gestione
          di  spazi   fieristici   e   l'organizzazione   di   eventi
          fieristici, la realizzazione e la gestione di  impianti  di
          trasporto  a  fune  per  la  mobilita'   turistico-sportiva
          eserciti in aree montane, nonche' la produzione di  energia
          da fonti rinnovabili. 
              8. E' fatta salva la  possibilita'  di  costituire,  ai
          sensi degli articoli 2  e  3  del  decreto  legislativo  27
          luglio 1999, n. 297, le  societa'  con  caratteristiche  di
          spin off o di start up universitari previste  dall'articolo
          6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n.  240,  nonche'
          quelle con caratteristiche analoghe degli enti di  ricerca.
          E' inoltre fatta salva la possibilita', per le universita',
          di costituire societa' per la gestione di aziende  agricole
          con funzioni didattiche. 
              9.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  o  dell'organo  di  vertice   dell'amministrazione
          partecipante,  motivato  con  riferimento  alla  misura   e
          qualita'  della  partecipazione  pubblica,  agli  interessi
          pubblici a essa connessi e al  tipo  di  attivita'  svolta,
          riconducibile alle finalita' di cui al comma  1,  anche  al
          fine di agevolarne la quotazione ai sensi dell'articolo 18,
          puo'  essere  deliberata  l'esclusione  totale  o  parziale
          dell'applicazione delle disposizioni del presente  articolo
          a singole societa' a partecipazione pubblica. Il decreto e'
          trasmesso alle Camere  ai  fini  della  comunicazione  alle
          commissioni  parlamentari  competenti.  I   Presidenti   di
          Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano,  con
          provvedimento  adottato   ai   sensi   della   legislazione
          regionale e nel rispetto  dei  principi  di  trasparenza  e
          pubblicita',   possono,   nell'ambito   delle    rispettive
          competenze,  deliberare  l'esclusione  totale  o   parziale
          dell'applicazione delle disposizioni del presente  articolo
          a singole societa' a partecipazione della Regione  o  delle
          province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  motivata   con
          riferimento alla misura  e  qualita'  della  partecipazione
          pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo
          di attivita' svolta, riconducibile alle finalita' di cui al
          comma  1.  Il  predetto  provvedimento  e'  trasmesso  alla
          competente Sezione regionale di controllo della  Corte  dei
          conti, alla struttura di  cui  all'articolo  15,  comma  1,
          nonche'  alle  Camere  ai  fini  della  comunicazione  alle
          commissioni parlamentari competenti. 
              9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, e'  fatta
          salva la possibilita' per le amministrazioni  pubbliche  di
          acquisire  o  mantenere  partecipazioni  in  societa'   che
          producono servizi economici di interesse generale  a  rete,
          di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011,
          n. 138,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  14
          settembre   2011,   n.   148,   anche   fuori   dall'ambito
          territoriale della collettivita' di riferimento, in  deroga
          alle previsioni di cui al  comma  2,  lettera  a),  purche'
          l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e
          avvenga tramite procedure ad evidenza  pubblica.  Per  tali
          partecipazioni, trova  piena  applicazione  l'articolo  20,
          comma  2,  lettera  e).   Resta   fermo   quanto   previsto
          dall'articolo 16. 
              9-ter.  E'  fatta  salva   la   possibilita'   per   le
          amministrazioni  pubbliche   di   acquisire   o   mantenere
          partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento  del
          capitale sociale, in societa' bancarie di finanza  etica  e
          sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del  testo
          unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
          al decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  senza
          ulteriori oneri  finanziari  rispetto  a  quelli  derivanti
          dalla partecipazione medesima.». 
              - Il regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio del 20
          dicembre 2005 relativo all'istituzione  di  un  sistema  di
          licenze  FLEGT  per  le  importazioni  di   legname   nella
          Comunita' europea, e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          dell'Unione europea 30 dicembre 2005, n. L 347. 
              - Il regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento e  del
          Consiglio del 20 ottobre 2010 che stabilisce  gli  obblighi
          degli operatori che commercializzano legno  e  prodotti  da
          esso  derivati,  e'  pubblicato   nellaGazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea 12 novembre 2010, n. L 295. 
              -  Si  riportano  gli  articoli  7  e  10  del  decreto
          legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia
          di  razionalizzazione   delle   funzioni   di   polizia   e
          assorbimento del Corpo  forestale  dello  Stato,  ai  sensi
          dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7  agosto
          2015,  n.  124,  in  materia  di   riorganizzazione   delle
          amministrazioni  pubbliche),  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 2016, n. 213: 
              «Art. 7. (Assorbimento del Corpo forestale dello  Stato
          nell'Arma dei carabinieri e attribuzione  delle  funzioni).
          1. Il Corpo forestale dello Stato  e'  assorbito  nell'Arma
          dei carabinieri, la quale esercita le funzioni gia'  svolte
          dal citato Corpo previste dalla legislazione  vigente  alla
          data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  fermo
          restando quanto disposto dall'articolo 2,  comma  1,  e  ad
          eccezione delle  competenze  in  materia  di  lotta  attiva
          contro gli incendi boschivi e spegnimento con  mezzi  aerei
          degli stessi, attribuite al Corpo nazionale dei vigili  del
          fuoco ai sensi  dell'articolo  9,  nonche'  delle  funzioni
          attribuite alla Polizia di Stato e al Corpo  della  guardia
          di finanza ai sensi dell'articolo 10 e delle attivita'  cui
          provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e
          forestali, ai sensi dell'articolo 11. 
              2. In relazione a quanto previsto dal comma  1,  l'Arma
          dei carabinieri esercita le seguenti funzioni: 
                a) prevenzione e repressione  delle  frodi  in  danno
          della qualita' delle produzioni agroalimentari; 
                b) controlli derivanti  dalla  normativa  comunitaria
          agroforestale e ambientale e concorso nelle attivita' volte
          al  rispetto  della  normativa  in  materia  di   sicurezza
          alimentare del consumatore e di biosicurezza in genere; 
                c)  vigilanza,  prevenzione   e   repressione   delle
          violazioni compiute in danno dell'ambiente,  con  specifico
          riferimento  alla  tutela  del  patrimonio   faunistico   e
          naturalistico  nazionale  e  alla  valutazione  del   danno
          ambientale,  nonche'  collaborazione  nell'esercizio  delle
          funzioni di cui all'articolo 35 del decreto legislativo  30
          luglio 1999, n. 300; 
                d)  sorveglianza  e   accertamento   degli   illeciti
          commessi in violazione delle norme  in  materia  di  tutela
          delle  acque  dall'inquinamento  e   del   relativo   danno
          ambientale; 
                e)  repressione  dei  traffici   illeciti   e   degli
          smaltimenti illegali dei rifiuti; 
                f) concorso nella  prevenzione  e  nella  repressione
          delle violazioni compiute in danno degli animali; 
                g)  prevenzione  e   repressione   delle   violazioni
          compiute in materia di incendi boschivi; 
                h)  vigilanza  e  controllo   dell'attuazione   delle
          convenzioni  internazionali  in  materia  ambientale,   con
          particolare riferimento alla tutela delle foreste  e  della
          biodiversita' vegetale e animale; 
                i) sorveglianza sui  territori  delle  aree  naturali
          protette di rilevanza nazionale e  internazionale,  nonche'
          delle altre aree protette  secondo  le  modalita'  previste
          dalla legislazione vigente, ad eccezione delle acque marine
          confinanti con le predette aree; 
                l)  tutela  e  salvaguardia  delle  riserve  naturali
          statali   riconosciute   di    importanza    nazionale    e
          internazionale, nonche' degli  altri  beni  destinati  alla
          conservazione della biodiversita' animale e vegetale; 
                m) contrasto al commercio illegale nonche'  controllo
          del  commercio  internazionale  e   della   detenzione   di
          esemplari di fauna e di  flora  minacciati  di  estinzione,
          tutelati ai sensi della Convenzione CITES,  resa  esecutiva
          con legge 19  dicembre  1975,  n.  874,  e  della  relativa
          normativa  nazionale,  comunitaria  e   internazionale   ad
          eccezione di quanto previsto agli  articoli  10,  comma  1,
          lettera b) e 11; 
                n) concorso nel  monitoraggio  e  nel  controllo  del
          territorio  ai  fini   della   prevenzione   del   dissesto
          idrogeologico,   e   collaborazione    nello    svolgimento
          dell'attivita' straordinaria di polizia idraulica; 
                o)  controllo  del  manto  nevoso  e  previsione  del
          rischio   valanghe,   nonche'   attivita'   consultive    e
          statistiche ad essi relative; 
                p)  attivita'  di  studio  connesse  alle  competenze
          trasferite con  particolare  riferimento  alla  rilevazione
          qualitativa e quantitativa delle risorse  forestali,  anche
          al  fine  della  costituzione   dell'inventario   forestale
          nazionale, al monitoraggio sullo stato fitosanitario  delle
          foreste, ai controlli sul  livello  di  inquinamento  degli
          ecosistemi forestali, al  monitoraggio  del  territorio  in
          genere  con   raccolta,   elaborazione,   archiviazione   e
          diffusione dei dati, anche relativi alle aree percorse  dal
          fuoco; 
                q) adempimenti connessi alla gestione e allo sviluppo
          dei collegamenti di cui  all'articolo  24  della  legge  31
          gennaio 1994, n. 97; 
                r) attivita' di supporto al Ministero delle politiche
          agricole alimentari  e  forestali  nella  rappresentanza  e
          nella tutela degli interessi forestali  nazionali  in  sede
          comunitaria e internazionale e raccordo  con  le  politiche
          forestali regionali; 
                s) educazione ambientale; 
                t) concorso al  pubblico  soccorso  e  interventi  di
          rilievo  nazionale  di  protezione  civile  su   tutto   il
          territorio  nazionale,  ad  eccezione   del   soccorso   in
          montagna; 
                u) tutela del paesaggio e dell'ecosistema; 
                v)  concorso  nel  controllo  dell'osservanza   delle
          disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 363; 
                z) Ferme restando le attribuzioni del Corpo nazionale
          dei vigili del fuoco di cui all'articolo 9, commi  1  e  2,
          con protocollo di intesa tra l'Arma dei carabinieri  ed  il
          Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco  sono  definite  le
          operazioni di spegnimento a terra  degli  incendi  boschivi
          nelle aree di cui all'articolo  7,  comma  2,  lettera  i),
          svolte   dalle   unita'   specialistiche   dell'Arma    dei
          carabinieri. 
              3.  Per  le  finalita'   del   presente   articolo   e'
          autorizzata la spesa di euro 1.450.000 per l'anno 2017.» 
              «Art. 10. (Attribuzione alla  Polizia  di  Stato  e  al
          Corpo della guardia di finanza di specifiche  funzioni  del
          Corpo forestale dello Stato).  1.  In  relazione  a  quanto
          previsto all'articolo 7,  comma  1,  le  seguenti  funzioni
          svolte dal Corpo forestale dello Stato sono attribuite: 
                a) alla Polizia di Stato,  in  materia  di  ordine  e
          sicurezza pubblica  e  di  prevenzione  e  contrasto  della
          criminalita' organizzata in ambito interforze; 
                b) al Corpo della guardia di finanza, in  materia  di
          soccorso  in  montagna,  sorveglianza  delle  acque  marine
          confinanti  con  le  aree  naturali  protette  e  controllo
          doganale in materia di commercio  illegale  della  flora  e
          della  fauna  in  via  di  estinzione,   ai   sensi   delle
          convenzioni  internazionali  vigenti   e   della   relativa
          normativa  nazionale   e   comunitaria,   da   esercitarsi,
          esclusivamente in relazione all'attivita' di cui al decreto
          del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio
          n.  176  dell'8  luglio  2005,  anche  tramite  le   unita'
          specializzate dell'Arma dei carabinieri.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  decreto
          legislativo  30  ottobre  2014,  n.  178  (Attuazione   del
          regolamento (CE) n. 2173/2005 relativo  all'istituzione  di
          un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di  legname
          nella Comunita' europea e del regolamento (UE) n.  995/2010
          che   stabilisce   gli   obblighi   degli   operatori   che
          commercializzano  legno  e  prodotti  da  esso   derivati),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10  dicembre  2014,  n.
          286: 
              «Art. 4. (Registro degli  operatori).  1.  Al  fine  di
          consentire la predisposizione del programma  dei  controlli
          di  cui  al  regolamento  (UE)   n.   995/2010   da   parte
          dell'autorita'  nazionale  competente,  e'   istituito   il
          registro degli  operatori.  Alla  tenuta  del  Registro  il
          Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali
          provvede con le risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente, comunque senza nuovi  o
          maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 
              2.  Ai  fini  della  valutazione  del  rischio  di  cui
          all'articolo  10  del   regolamento   (UE)   n.   995/2010,
          l'Autorita' nazionale competente riceve dall'Agenzia  delle
          dogane e dei monopoli, entro il 1° febbraio di ogni anno, i
          dati dei destinatari indicati nella dichiarazione  doganale
          di importazione relativi all'anno precedente,  completi  di
          ogni altra utile informazione sulle singole importazioni da
          essi effettuate, riguardanti i  codici  della  nomenclatura
          combinata riportati nell'allegato al  regolamento  (UE)  n.
          995/2010. Tali  informazioni  sono  espressamente  previste
          nell'ambito delle realizzazioni dell'interoperabilita'  per
          l'attuazione dello sportello unico doganale. 
              3. Con decreto del Ministro  delle  politiche  agricole
          alimentari  e  forestali,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, d'intesa con  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, anche sulla base dei  dati  del  registro
          delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre
          1993, n. 580, sono individuati i requisiti per l'iscrizione
          al registro, le modalita'  di  gestione,  il  corrispettivo
          dovuto per l'iscrizione al medesimo e le relative modalita'
          di versamento.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17 della  legge  31
          gennaio  1994,  n.  97  (Nuove  disposizioni  per  le  zone
          montane), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  9  febbraio
          1994, n. 32, supplemento ordinario: 
              «Art.  17.  (Incentivi  alle  pluriattivita').   1.   I
          coltivatori diretti, singoli o associati, i quali conducono
          aziende agricole ubicate nei comuni montani, in deroga alle
          vigenti disposizioni di legge possono assumere  in  appalto
          sia  da  enti   pubblici   che   da   privati,   impiegando
          esclusivamente il lavoro proprio e  dei  familiari  di  cui
          all'articolo 230-bis del codice civile, nonche' utilizzando
          esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprieta',
          lavori  relativi  alla  sistemazione  e  manutenzione   del
          territorio  montano,  quali  lavori  di  forestazione,   di
          costruzione  di  piste   forestali,   di   arginatura,   di
          sistemazione  idraulica,   di   difesa   dalle   avversita'
          atmosferiche  e  dagli  incendi  boschivi,  nonche'  lavori
          agricoli e forestali tra i quali l'aratura, la  semina,  la
          potatura, la falciatura, la mietitrebbiatura, i trattamenti
          antiparassitari,  la  raccolta  di  prodotti  agricoli,  il
          taglio del bosco, per importi  non  superiori  a  cinquanta
          milioni di lire per ogni anno. Tale importo  e'  rivalutato
          annualmente con decreto del  Ministro  competente  in  base
          all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di  operai
          e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica. 
              1-bis. I lavori di cui al comma 1 non sono  considerati
          prestazioni di servizi ai fini fiscali e non sono  soggetti
          ad  imposta,  se  sono  resi  tra  soci   di   una   stessa
          associazione non avente fini di lucro ed avente lo scopo di
          migliorare la situazione economica delle  aziende  agricole
          associate e lo scambio interaziendale di servizi. 
              1-ter. I soggetti di cui al comma 1 possono trasportare
          il latte fresco fino alla propria cooperativa per se' e per
          altri soci della stessa  cooperativa  impiegando  mezzi  di
          trasporto di  loro  proprieta',  anche  agricoli,  iscritti
          nell'ufficio meccanizzazione agricola (UMA). Tale attivita'
          ai fini fiscali non e'  considerata  quale  prestazione  di
          servizio e non e' soggetta ad imposta. 
              1-quater. I contributi agricoli unificati  versati  dai
          coltivatori   diretti    all'INPS,    gestione    agricola,
          garantiscono la copertura assicurativa infortunistica per i
          soggetti e le attivita' di cui ai commi 1-bis e 1-ter. 
              1-quinquies. I soggetti  di  cui  al  comma  1  possono
          assumere  in  appalto  da  enti  pubblici   l'incarico   di
          trasporto locale  di  persone,  utilizzando  esclusivamente
          automezzi di proprieta'. 
              2. Le cooperative di produzione agricola  e  di  lavoro
          agricolo-forestale   che   abbiano   sede   ed   esercitino
          prevalentemente le loro attivita' nei comuni montani e che,
          conformemente  alle  disposizioni  del   proprio   statuto,
          esercitino  attivita'  di   sistemazione   e   manutenzione
          agraria, forestale e, in genere,  del  territorio  e  degli
          ambienti rurali, possono ricevere in affidamento dagli enti
          locali e dagli altri enti di diritto  pubblico,  in  deroga
          alle  vigenti  disposizioni  di  legge  ed  anche   tramite
          apposite convenzioni, l'esecuzione di lavori e  di  servizi
          attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e
          del  paesaggio,  quali  la   forestazione,   il   riassetto
          idrogeologico e la sistemazione idraulica, a condizione che
          l'importo dei lavori o servizi non  sia  superiore  a  lire
          300.000.000 per anno. 
              3. Le costruzioni o porzioni di  costruzioni  rurali  e
          relative pertinenze destinate all'esercizio  dell'attivita'
          agrituristica di cui alla legge 5 dicembre  1985,  n.  730,
          svolta  in  territori   montani,   sono   assimilate   alle
          costruzioni rurali di cui all'articolo 39 del  testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e
          successive modificazioni.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  15  del  decreto
          legislativo  18  maggio  2001,  n.  228   (Orientamento   e
          modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo
          7 della L. 5 marzo 2001, n. 57), pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137, supplemento ordinario: 
              «Art.    15.    (Convenzioni    con    le     pubbliche
          amministrazioni). 1. Al fine di favorire lo svolgimento  di
          attivita' funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione
          del territorio, alla salvaguardia del paesaggio  agrario  e
          forestale,  alla  cura  ed  al  mantenimento   dell'assetto
          idrogeologico e di promuovere prestazioni  a  favore  della
          tutela  delle  vocazioni  produttive  del  territorio,   le
          pubbliche  amministrazioni,  ivi  compresi  i  consorzi  di
          bonifica,   possono   stipulare   convenzioni    con    gli
          imprenditori agricoli. 
              2. Le convenzioni di cui  al  comma  1  definiscono  le
          prestazioni delle  pubbliche  amministrazioni  che  possono
          consistere, nel rispetto degli Orientamenti  comunitari  in
          materia  di  aiuti  di  Stato  all'agricoltura   anche   in
          finanziamenti,   concessioni   amministrative,    riduzioni
          tariffarie o  realizzazione  di  opere  pubbliche.  Per  le
          predette finalita' le pubbliche amministrazioni, in  deroga
          alle norme vigenti, possono stipulare  contratti  d'appalto
          con  gli  imprenditori  agricoli  di  importo  annuale  non
          superiore a 50.000 euro nel caso di imprenditori singoli, e
          300.000 euro nel caso di imprenditori in forma associata.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 134, della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge  finanziaria  2008),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, supplemento ordinario: 
              «Art. 2. (Sviluppo della multifunzionalita' nel settore
          agroforestale). 134. Le cooperative e i  loro  consorzi  di
          cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio  2001,
          n. 227, che abbiano sede ed esercitino  prevalentemente  le
          loro attivita' nei comuni montani e che, conformemente alle
          disposizioni del proprio statuto, esercitino  attivita'  di
          sistemazione  e  manutenzione  agraria,  forestale  e,   in
          genere, del territorio e  degli  ambienti  rurali,  possono
          ricevere in affidamento diretto, a condizione che l'importo
          dei lavori o servizi non sia superiore a 190.000  euro  per
          anno, dagli enti locali  e  dagli  altri  enti  di  diritto
          pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni  di  legge  e
          anche tramite apposite convenzioni: 
                a)  lavori  attinenti  alla  valorizzazione  e   alla
          gestione e  manutenzione  dell'ambiente  e  del  paesaggio,
          quali  la  forestazione,  la  selvicoltura,  il   riassetto
          idrogeologico, le opere di difesa e di  consolidamento  del
          suolo, la sistemazione idraulica, le opere e i  servizi  di
          bonifica e a verde; 
                b) servizi tecnici attinenti alla realizzazione delle
          opere di  cui  alla  lettera  a).  Possono  inoltre  essere
          affidati alle cooperative di produzione  agricolo-forestale
          i servizi  tecnici,  la  realizzazione  e  la  gestione  di
          impianti  di  produzione  di  calore  alimentati  da  fonti
          rinnovabili di origine agricolo-forestale.».