Art. 10 
 
                       Sospensione dei lavori 
 
  1. In caso di sospensione dei lavori ai sensi dell'articolo 107 del
codice, il direttore dei lavori dispone visite periodiche al cantiere
durante il periodo di sospensione per accertare le  condizioni  delle
opere e la presenza  eventuale  della  manodopera  e  dei  macchinari
eventualmente presenti e da' le disposizioni necessarie  a  contenere
macchinari e manodopera  nella  misura  strettamente  necessaria  per
evitare danni alle opere gia' eseguite e per  facilitare  la  ripresa
dei lavori. 
  2. Il contratto deve contenere una clausola penale nella  quale  il
risarcimento dovuto all'esecutore nel caso di  sospensioni  totali  o
parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle  di  cui  ai
commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del codice  sia  quantificato  sulla
base dei seguenti criteri: 
    a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si  ottengono
sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa  nella  misura
del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento  e
calcolando sul risultato la  percentuale  del  6,5  per  cento.  Tale
risultato va diviso per il tempo contrattuale e  moltiplicato  per  i
giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il
risarcimento  quantificato  sulla  base  del  criterio  di  cui  alla
presente lettera; 
    b) la lesione  dell'utile  e'  riconosciuta  coincidente  con  la
ritardata percezione dell'utile di impresa, nella  misura  pari  agli
interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera  e)
del decreto  legislativo  9  ottobre  2002  n.  231  computati  sulla
percentuale   del   dieci   per   cento,   rapportata   alla   durata
dell'illegittima sospensione; 
    c)  il  mancato  ammortamento  e  le   retribuzioni   inutilmente
corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore  reale,  all'atto
della sospensione,  dei  macchinari  esistenti  in  cantiere  e  alla
consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori; 
    d) la determinazione dell'ammortamento  avviene  sulla  base  dei
coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali. 
  3. La sospensione  parziale  dei  lavori  determina,  altresi',  il
differimento dei termini contrattuali pari ad  un  numero  di  giorni
determinato dal prodotto dei giorni di sospensione  per  il  rapporto
tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto  della  sospensione
parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso  periodo
secondo il cronoprogramma. 
  4. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione  il
direttore dei  lavori  lo  comunica  al  RUP  affinche'  quest'ultimo
disponga  la  ripresa  dei  lavori  e  indichi   il   nuovo   termine
contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di  ripresa  dei
lavori effettuata dal RUP,  il  direttore  dei  lavori  procede  alla
redazione  del  verbale  di  ripresa  dei  lavori,  che  deve  essere
sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il  nuovo  termine
contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in  cui  l'esecutore  ritenga
cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea  dei
lavori e il RUP non abbia disposto  la  ripresa  dei  lavori  stessi,
l'esecutore puo' diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al
direttore dei  lavori  perche'  provveda  alla  ripresa;  la  diffida
proposta ai fini sopra indicati, e' condizione necessaria  per  poter
iscrivere  riserva  all'atto  della  ripresa  dei   lavori,   qualora
l'esecutore intenda far valere l'illegittima  maggiore  durata  della
sospensione. 
  5. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle  sospensioni  dei
lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e
di ripresa dei lavori, salvo  che  per  le  sospensioni  inizialmente
legittime, per le quali e' sufficiente l'iscrizione  nel  verbale  di
ripresa dei lavori. 
  6. Il direttore dei lavori  e'  responsabile  nei  confronti  della
stazione  appaltante  di  un'eventuale  sospensione  illegittima  dal
medesimo ordinata per circostanze non previste dall'articolo 107  del
codice. 
 
          Note all'art. 10: 
              -  Per  il  testo   dell'articolo   107   del   decreto
          legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  si  vedano  le  note
          all'articolo 5. 
              - Si riporta l'articolo 2,  comma  1,  lettera  e)  del
          citato decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231: 
              «Art. 2 (Definizioni). - Ai fini del  presente  decreto
          si intende per: 
              (Omissis). 
                e) «interessi legali di mora»: interessi semplici  di
          mora su base giornaliera ad un tasso che e' pari  al  tasso
          di riferimento maggiorato di otto punti percentuali; 
              (Omissis).».