Art. 10 Disposizioni transitorie e finali 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il regio decreto 19 novembre 1931, n. 1793. 3. Il regio decreto 26 maggio 1932, n. 772, e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 1, comma 3. 4. Alla legge 6 gennaio 1931, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni: a) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 sono abrogati; b) all'articolo 8, primo comma, le parole «agli artt.» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo» e le parole «e 7» sono soppresse. 5. Il rinvio alle norme abrogate fatto da leggi, da regolamenti e da altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente decreto e dei provvedimenti ivi previsti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 21 maggio 2018 MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri e ad interim Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Galletti, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Lorenzin, Ministro della salute Calenda, Ministro dello sviluppo economico Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 10: - Il regio decreto 19 novembre 1931, n. 1793, abrogato dal presente decreto legislativo, recava «Approvazione del regolamento per l'applicazione della legge 6 gennaio 1931, n. 99, portante disposizioni sulla disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali». - Il regio decreto 26 maggio 1932, n. 772, abrogato dal presente decreto legislativo, recava «Elenco delle piante dichiarate officinali». - Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della citata legge 6 gennaio 1931, n. 99, abrogati dal presente decreto legislativo, recavano rispettivamente: «Articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 9 (Coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali)»; «Articoli 10 e 11 (Commissione consultiva per le piante officinali)»; «Articoli 12, 13, 14 e 15 (Consorzi e federazioni)»; «Articoli 16, 17 e 18 (Disposizioni generali e transitorie)». - Si riporta il testo dell'art. 8 della citata legge 6 gennaio 1931, n. 99, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 8. - Le contravvenzioni all'articolo 6 sono punite con una sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 200.000. In caso di recidiva, la pena e' aumentata sino alla meta' e si fa luogo alla sospensione dell'esercizio della professione, per la durata da uno a sei mesi.».