Art. 10 Disposizioni transitorie e finali 1. Il presente decreto si applica alle opere di cui all'Allegato 1 per le quali il provvedimento, o la determina a contrarre, dell'affidamento dell'incarico di redazione del progetto di fattibilita' tecnico-economica e' stato adottato successivamente alla data della sua entrata in vigore. Se il provvedimento, o la determina a contrarre, sono adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, e' consentita l'indizione volontaria del dibattito pubblico, di cui all'articolo 3, comma 4. 2. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 23, comma 3, del codice, il dibattito pubblico si svolge, in relazione alle opere per cui non sia stato predisposto il documento di fattibilita' delle alternative progettuali, con riferimento al progetto di fattibilita' ovvero al progetto preliminare. 3. Il presente decreto entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la Commissione di cui all'articolo 4, a seguito dell'attivita' di monitoraggio previste all'articolo 4, comma 6, lettere a) ed e), propone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti disposizioni integrative e correttive del presente decreto da adottarsi con le procedure previste dall'articolo 22, comma 2, del codice. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 10 maggio 2018 p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Boschi Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Delrio Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2018 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 1824
Note all'art. 10: - Si riporta il testo dell'art. 23, comma 3, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: «Art. 23 (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonche' per i servizi). - (Omissis). 3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. Con il decreto di cui al primo periodo e', altresi', determinato il contenuto minimo del quadro esigenziale che devono predisporre le stazioni appaltanti. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'art. 216, comma 4. (Omissis).». - Per il testo dell'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si veda nelle note alle premesse.