Art. 10 
 
Modifiche al decreto-legge 18 febbraio 2015, n.  7,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43 
 
  1. Al  decreto-legge  18  febbraio  2015,  n.  7,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015,  n.  43,  all'articolo  3,
comma 3-bis, dopo le parole:  «munizioni  e  sostanze  esplodenti,  i
soggetti di cui agli articoli» sono inserite  le  seguenti:  «31-bis,
nelle ipotesi di  cui  al  comma  2,  ultimo  periodo,  del  medesimo
articolo,». 
 
          Note all'art. 10: 
 
              -  Il  testo  dell'articolo  3  del  decreto-legge   18
          febbraio 2015, n. 7, citato nelle note alle premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art.  3  (Integrazione  della  disciplina  dei   reati
          concernenti l'uso e la custodia di sostanze esplodenti e di
          quella della detenzione di  armi  comuni  da  sparo  e  dei
          relativi caricatori, nonche' tracciabilita'  delle  armi  e
          delle sostanze esplodenti). - 1. Dopo  l'articolo  678  del
          codice penale, e' inserito il seguente: 
              «Art. 678-bis  (Detenzione  abusiva  di  precursori  di
          esplosivi). - Chiunque, senza averne titolo, introduce  nel
          territorio dello Stato, detiene, usa o mette a disposizione
          di privati le sostanze  o  le  miscele  che  le  contengono
          indicate come precursori di esplosivi nell'allegato  I  del
          regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 15 gennaio 2013,  e'  punito  con  l'arresto
          fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a euro 1.000.». 
              2. Dopo l'articolo 679 del codice penale,  e'  inserito
          il seguente: 
              «Art. 679-bis (Omissioni in materia  di  precursori  di
          esplosivi). - Chiunque omette di  denunciare  all'Autorita'
          il furto  o  la  sparizione  delle  materie  indicate  come
          precursori  di  esplosivi  negli  Allegati  I  e   II   del
          Regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 15 gennaio 2013, e di miscele o sostanze che
          le contengono, e' punito con l'arresto fino a dodici mesi o
          con l'ammenda fino a euro 371.». 
              3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria  da
          1.000 a 5.000 euro nei  confronti  di  chiunque  omette  di
          segnalare all'Autorita' le transazioni  sospette,  relative
          alle  sostanze  indicate  negli  allegati  I   e   II   del
          regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 15 gennaio 2013, o le miscele o sostanze che
          le contengono. Ai  fini  della  presente  disposizione,  le
          transazioni si considerano  sospette  quando  ricorrono  le
          condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del predetto
          regolamento. 
              3-bis. Al fine di assicurare al Ministero  dell'interno
          l'immediata raccolta delle informazioni in materia di armi,
          munizioni e sostanze esplodenti, i  soggetti  di  cui  agli
          articoli 31-bis, nelle ipotesi di cui al  comma  2,  ultimo
          periodo, del medesimo articolo, 35 e  55  del  testo  unico
          delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio  decreto
          18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonche'
          le imprese di cui all'articolo  3,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  25  gennaio  2010,  n.  8,  come   da   ultimo
          modificato  dal  comma   3-ter   del   presente   articolo,
          comunicano tempestivamente alle  questure  territorialmente
          competenti  le  informazioni  e  i   dati   ivi   previsti,
          avvalendosi di  mezzi  informatici  o  telematici,  secondo
          modalita'  e  tempi  stabiliti  con  decreto  del  Ministro
          dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati
          personali, da adottare entro trenta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto. 
              3-ter.  All'articolo  3  del  decreto  legislativo   25
          gennaio  2010,  n.  8,  e  successive  modificazioni,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al comma 1, le parole: «A decorrere dal  5  aprile
          2015, le imprese sono tenute ad utilizzare» sono sostituite
          dalle seguenti: «Le imprese possono utilizzare»; 
                b) il primo periodo del comma  2  e'  sostituito  dal
          seguente: «Ogni impresa istituisce un sistema  di  raccolta
          dei dati per gli esplosivi per uso civile, che comprende la
          loro identificazione univoca lungo tutta  la  catena  della
          fornitura e durante l'intero ciclo di vita  dell'esplosivo,
          ovvero puo' consorziarsi  con  altre  imprese  al  fine  di
          istituire   e   condividere   un   sistema   di    raccolta
          automatizzato dei dati relativi alle operazioni di carico e
          di scarico degli esplosivi  che  consenta  la  loro  pronta
          tracciabilita', secondo quanto previsto dal comma 1»; 
                c) al comma 5  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo: «E' fatto obbligo alle imprese di provvedere  alla
          verifica periodica del sistema di  raccolta  dei  dati  per
          assicurare  la  sua  efficacia  e  la  qualita'  dei   dati
          registrati, nonche'  di  proteggere  i  dati  raccolti  dal
          danneggiamento e dalla distruzione accidentali o dolosi». 
              3-quater. Gli obblighi per le imprese,  previsti  dalle
          disposizioni di cui al comma 3-ter, si applicano dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto. 
              3-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di  cui
          ai commi 3-bis e 3-ter non devono derivare nuovi o maggiori
          oneri a carico del bilancio dello Stato. 
              3-sexies. All'articolo 31, primo comma, del testo unico
          di  cui  al  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  e
          successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente
          periodo: «Ai titolari  della  licenza  di  cui  al  periodo
          precedente e nell'ambito delle attivita' autorizzate con la
          licenza  medesima,  le  autorizzazioni  e  gli  adempimenti
          previsti dalla normativa vigente non sono richiesti  per  i
          caricatori di cui all'articolo  38,  primo  comma,  secondo
          periodo». 
              3-septies. All'articolo  38,  primo  comma,  del  testo
          unico di cui al regio decreto 18 giugno  1931,  n.  773,  e
          successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente
          periodo: «La denuncia e' altresi'  necessaria  per  i  soli
          caricatori in grado di contenere un numero  superiore  a  5
          colpi per le armi lunghe e un numero superiore a  15  colpi
          per  le  armi  corte,  fermo   restando   quanto   previsto
          dall'articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975,
          n. 110, e successive modificazioni». 
              3-octies. All'articolo 697,  primo  comma,  del  codice
          penale, dopo le parole: «detiene armi o" sono  inserite  le
          seguenti:  «caricatori  soggetti  a   denuncia   ai   sensi
          dell'articolo 38 del testo unico di cui al regio decreto 18
          giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, o». 
              3-novies. Chiunque, a decorrere dalla data  di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto,
          detiene   caricatori   soggetti   a   denuncia   ai   sensi
          dell'articolo 38, primo comma, secondo periodo,  del  testo
          unico di cui al regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,
          introdotto dal comma 3-septies del presente articolo,  deve
          provvedere alla denuncia entro il  4  novembre  2015.  Sono
          fatte  salve  le  ipotesi  di  esclusione  dall'obbligo  di
          denuncia previste dal medesimo articolo 38, secondo comma. 
              3-decies. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della  legge
          11 febbraio 1992, n. 157, e' inserito il seguente: 
              «2-bis. In deroga a quanto previsto dai commi  1  e  2,
          l'attivita' venatoria  non  e'  consentita  con  l'uso  del
          fucile rientrante tra  le  armi  da  fuoco  semiautomatiche
          somiglianti ad un'arma da fuoco  automatica,  di  cui  alla
          categoria  B,  punto  7,  dell'allegato  I  alla  direttiva
          91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991,  nonche'  con
          l'uso di armi e cartucce a percussione anulare  di  calibro
          non superiore a 6 millimetri Flobert». 
              3-undecies. Alle armi  escluse  dall'uso  venatorio  ai
          sensi  dell'articolo  13,  comma  2-bis,  della  legge   11
          febbraio 1992, n. 157, introdotto dal  comma  3-decies  del
          presente articolo, detenute alla data di entrata in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto, continuano
          ad applicarsi i limiti numerici  sulla  detenzione  vigenti
          anteriormente alla medesima data. In caso  di  cessione,  a
          qualunque titolo,  delle  armi  medesime,  si  applicano  i
          limiti detentivi di cui all'articolo 10, sesto comma, primo
          periodo, della legge 18 aprile 1975, n. 110,  e  successive
          modificazioni.".