Art. 10 
 
 
                 Modifiche alla parte II, titolo IX, 
           del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
 
  1. Alla parte II, titolo IX,  del  decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Altri trattamenti in
ambito pubblico o di interesse pubblico»; 
    b)  la  rubrica  del  Capo  I  e'  sostituita   dalla   seguente:
«Assicurazioni»; 
    c) all'articolo 120: 
      1) al comma 1, le parole «private  e  di  interesse  collettivo
(ISVAP)» sono soppresse; 
      2) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209». 
 
          Note all'art. 10: 
 
              - L'art. 120 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196, citato nelle note alle premesse, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 120 (Sinistri). - 1. L'Istituto per la  vigilanza
          sulle assicurazioni definisce con proprio provvedimento  le
          procedure e le modalita' di funzionamento  della  banca  di
          dati  dei  sinistri  istituita  per  la  prevenzione  e  il
          contrasto di comportamenti fraudolenti  nel  settore  delle
          assicurazioni  obbligatorie  per   i   veicoli   a   motore
          immatricolati in Italia, stabilisce le modalita' di accesso
          alle informazioni raccolte dalla banca dati per gli  organi
          giudiziari e per le pubbliche amministrazioni competenti in
          materia  di  prevenzione  e  contrasto   di   comportamenti
          fraudolenti nel settore delle  assicurazioni  obbligatorie,
          nonche'  le  modalita'  e  i  limiti  per  l'accesso   alle
          informazioni da parte delle imprese di assicurazione. 
              2. Il trattamento e la comunicazione ai soggetti di cui
          al comma 1  dei  dati  personali  sono  consentiti  per  lo
          svolgimento delle funzioni indicate nel medesimo comma. 
              3. Per quanto non previsto  dal  presente  articolo  si
          applicano le disposizioni dell'art. 135  del  codice  delle
          assicurazioni private  di  cui  al  decreto  legislativo  7
          settembre 2005, n. 209».