Art. 10 
 
  Norme in materia di giustizia amministrativa e di difesa erariale 
 
  1.  Tutte  le  controversie  relative  agli   atti   adottati   dal
Commissario  straordinario  di  cui  all'articolo   1,   nonche'   ai
conseguenti rapporti giuridici anteriori al momento  di  stipula  dei
contratti  che  derivano  da   detti   atti,   sono   devolute   alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 
  2. Ai giudizi di cui al comma  1  si  applica  l'articolo  125  del
codice del processo amministrativo. 
  3.  Il  Commissario  straordinario   si   avvale   del   patrocinio
dell'avvocatura dello  Stato  ai  sensi  dell'articolo  1  del  regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.