Art. 10 Procedimento immediato innanzi alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale 1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 32, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Quando il richiedente e' sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero e' stato condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, il questore ne da' tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente, che provvede nell'immediatezza all'audizione dell'interessato e adotta contestuale decisione. Salvo quanto previsto dal comma 3, in caso di rigetto della domanda, il richiedente ha in ogni caso l'obbligo di lasciare il territorio nazionale, anche in pendenza di ricorso avverso la decisione della Commissione. A tal fine si provvede ai sensi dell'articolo 13, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»; b) all'articolo 35-bis, comma 5, le parole «ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b).» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b), nonche' del provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis.».