Art. 10 Disposizioni transitorie e finali 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. 2. Al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni del presente decreto, il Ministero e le regioni adottano, entro centottanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, di comune accordo delle linee guida, che definiscano: i. la modulistica per una gestione omogenea ed uniforme delle informazioni che le A.O.P. devono trasmettere all'amministrazione competente ai fini dell'istruttoria e delle attivita' di controllo; ii. linee di indirizzo per la valutazione di quei requisiti e/o criteri di particolare complessita'; iii. modalita' comune per una gestione informatizzata e coordinata delle informazioni e per una integrazione delle relative banche dati; iv. eventuali elementi aggiuntivi per l'analisi dei rischi da inserire nei piani di controllo. 3. Per quanto non espressamente disciplinato, si rinvia alle disposizioni contenute nel regolamento nonche' alla normativa vigente in materia. Il presente decreto, inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. (www.politicheagricole.it). Roma, 31 gennaio 2019 Il Ministro: Centinaio Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2019 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 168