Art. 10 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Le disposizioni del  presente  decreto  sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti  e  delle
relative norme di attuazione. 
  2. Al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni
del presente decreto, il  Ministero  e  le  regioni  adottano,  entro
centottanta giorni  dalla  pubblicazione  del  presente  decreto,  di
comune accordo delle linee guida, che definiscano: 
    i. la modulistica per una gestione  omogenea  ed  uniforme  delle
informazioni che le  A.O.P.  devono  trasmettere  all'amministrazione
competente ai fini dell'istruttoria e delle attivita' di controllo; 
    ii. linee di indirizzo per la valutazione di quei  requisiti  e/o
criteri di particolare complessita'; 
    iii.  modalita'  comune  per  una   gestione   informatizzata   e
coordinata delle informazioni e per una integrazione  delle  relative
banche dati; 
    iv. eventuali elementi aggiuntivi per  l'analisi  dei  rischi  da
inserire nei piani di controllo. 
  3. Per  quanto  non  espressamente  disciplinato,  si  rinvia  alle
disposizioni contenute nel regolamento nonche' alla normativa vigente
in materia. 
  Il  presente  decreto,  inviato  alla  Corte  dei  conti   per   la
registrazione,  entra  in  vigore  il  giorno  successivo  alla   sua
pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero per  le  politiche
agricole     alimentari,      forestali      e      del      turismo.
(www.politicheagricole.it). 
 
    Roma, 31 gennaio 2019 
 
                                               Il Ministro: Centinaio 

Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2019 
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