Art. 10 Modalita' di revoca del cofinanziamento 1. La revoca del cofinanziamento avviene sulla base delle seguenti modalita': a) nel caso in cui la Commissione, nell'ambito della propria attivita' di monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, constati il verificarsi di una delle condizioni di revoca previste dal precedente art. 9 procede a chiedere ai soggetti beneficiari del cofinanziamento i chiarimenti ritenuti necessari e che dovranno essere in ogni caso presentati all'attenzione della Commissione, stabilendo contestualmente i termini perentori del riscontro; b) la Commissione, successivamente all'esame della documentazione trasmessa dal soggetto beneficiario e delle eventuali controdeduzioni da questi fornite, formula al Ministero pareri e proposte in merito alla eventuale revoca; c) il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sulla base del parere e le proposte della Commissione, procede, con proprio decreto, alla revoca del cofinanziamento, definendo le modalita' e i tempi per il recupero delle somme eventualmente gia' erogate, nonche' il calcolo degli interessi da determinarsi sulla scorta delle disposizioni vigenti della contabilita' di Stato e di quanto altro determinato dall'Amministrazione al momento della revoca.