Art. 10 Formazione e conservazione della raccolta delle deliberazioni. Efficacia e pubblicita' 1. Le delibere adottate dal Comitato, dopo la sottoscrizione, sono numerate in ordine progressivo e inoltrate, ricorrendone i presupposti, alla Corte dei conti per il controllo di cui all'art. 3 della legge n. 20/1994, unitamente agli esiti delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 5, comma 7, e successivamente inviate alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per la pubblicazione. 2. Le delibere sono ritirate dal controllo preventivo di legittimita' su richiesta dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2. Le medesime delibere, ove non reinviate alla Corte dei conti su richiesta dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, entro sei mesi dalla data del ritiro, si intendono definitivamente revocate e possono essere riproposte all'esame del Comitato con le procedure del presente regolamento. Della revoca delle delibere si da informazione al CIPE nella prima seduta utile. 3. Nelle more della registrazione da parte della Corte dei conti copia delle delibere adottate puo' essere rilasciata, su espressa richiesta scritta dei soggetti interessati, solo ove sussistano precise e motivate condizioni di pubblico interesse. Nelle copie rilasciate deve essere data puntuale indicazione che il provvedimento e' in corso di registrazione.