Art. 10 
 
Formazione  e  conservazione  della  raccolta  delle   deliberazioni.
                       Efficacia e pubblicita' 
 
  1. Le delibere adottate dal Comitato, dopo la sottoscrizione,  sono
numerate  in  ordine  progressivo   e   inoltrate,   ricorrendone   i
presupposti, alla Corte dei conti per il controllo di cui all'art.  3
della  legge  n.  20/1994,  unitamente  agli  esiti  delle  verifiche
effettuate ai sensi dell'art. 5, comma 7, e  successivamente  inviate
alla  Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica   italiana   per   la
pubblicazione. 
  2.  Le  delibere  sono  ritirate  dal   controllo   preventivo   di
legittimita' su richiesta dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2. Le
medesime  delibere,  ove  non  reinviate  alla  Corte  dei  conti  su
richiesta dei soggetti di cui all'art. 2, comma  2,  entro  sei  mesi
dalla data  del  ritiro,  si  intendono  definitivamente  revocate  e
possono essere riproposte all'esame del Comitato con le procedure del
presente regolamento. Della revoca delle delibere si da  informazione
al CIPE nella prima seduta utile. 
  3. Nelle more della registrazione da parte della  Corte  dei  conti
copia delle delibere adottate puo'  essere  rilasciata,  su  espressa
richiesta scritta  dei  soggetti  interessati,  solo  ove  sussistano
precise e motivate condizioni  di  pubblico  interesse.  Nelle  copie
rilasciate deve essere data puntuale indicazione che il provvedimento
e' in corso di registrazione.