Art. 10 
 
                     Coordinamento, monitoraggio 
                        e valutazione del Rdc 
 
  1.  Il  Ministero  del  lavoro  e  delle   politiche   sociali   e'
responsabile del monitoraggio dell'attuazione del Rdc  e  predispone,
sulla base delle  informazioni  rilevate  sulle  piattaforme  di  cui
all'articolo 6, di quelle fornite  dall'INPS  e  dall'ANPAL,  nonche'
delle altre informazioni disponibili in materia, il Rapporto  annuale
sull'attuazione del Rdc, pubblicato nel sito  internet  istituzionale
del medesimo Ministero. 
  1-bis. Il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e'
responsabile della valutazione del Rdc.  La  valutazione  e'  operata
secondo un progetto di ricerca, redatto in conformita' all'articolo 3
delle regole deontologiche per trattamenti a  fini  statistici  o  di
ricerca  scientifica,  di  cui  alla  delibera  del  Garante  per  la
protezione dei dati personali  n.  515/2018  del  19  dicembre  2018,
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  11  del  14  gennaio  2019,
approvato  nell'ambito  di  un  Comitato  scientifico,  appositamente
istituito con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, presieduto dal medesimo Ministro o da un suo  rappresentante
e composto, oltre  che  da  un  rappresentante  dell'ANPAL  e  da  un
rappresentante dell'Istituto nazionale per l'analisi delle  politiche
pubbliche (INAPP), da esperti indipendenti. Ai fini della valutazione
della misura con metodologia controfattuale, con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche  sociali,  sentito  il  Garante  per  la
protezione dei dati personali, puo' essere  individuato  un  campione
rappresentativo di beneficiari, corrispondente a non piu' del  5  per
cento dei nuclei beneficiari, all'interno del  quale  possono  essere
selezionati  gruppi  di  controllo  tramite  procedura  di  selezione
casuale,  per  i  quali  prevedere  deroghe  agli  obblighi  di   cui
all'articolo 4 per tutta la durata della valutazione, fatti salvi gli
obblighi di dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro e  di
accettazione  di  un'offerta  di  lavoro  congrua.  Al  campione   di
beneficiari identificati ai fini della valutazione  del  Rdc  possono
essere somministrati questionari di valutazione, il cui contenuto  e'
approvato con il decreto di cui al secondo periodo. I  dati  raccolti
mediante i questionari di valutazione sono utilizzati al solo fine di
elaborazione  statistica  per  lo  svolgimento  delle  attivita'   di
valutazione previste dal  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali. Ai fini della valutazione, il Ministero del lavoro  e  delle
politiche sociali utilizza le informazioni di cui al  comma  1.  Sono
altresi' messe a  disposizione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali da parte  dell'INPS,  dell'ANPAL  e  del  Ministero
dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca   ulteriori
informazioni, riguardanti  la  condizione  economica  e  sociale,  le
esperienze educative, formative e lavorative, nonche' le  prestazioni
economiche e sociali, individuate con il decreto di  cui  al  secondo
periodo. Una volta entrata a pieno regime la misura del Rdc,  i  dati
individuali anonimizzati, privi di ogni riferimento che  ne  permetta
il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalita'  che
rendono questi ultimi non  identificabili,  raccolti  ai  fini  della
valutazione,  potranno  essere  altresi'  messi  a  disposizione   di
universita' ed enti di  ricerca,  ai  soli  scopi  di  ricerca  e  di
valutazione, previa  presentazione  di  un  documentato  progetto  di
ricerca autorizzato  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali.  Ai  componenti  del  Comitato  non  e'  corrisposto   alcun
compenso,  indennita'  o  rimborso  di  spese.   Le   amministrazioni
interessate provvedono  all'attuazione  del  presente  comma  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. 
  1-ter. Il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e'
responsabile del coordinamento per l'attuazione del Rdc e a tal  fine
istituisce,  nell'ambito  della  direzione  generale  competente,  un
apposito servizio di informazione, promozione, consulenza e  supporto
tecnico. Il servizio svolge, in particolare, le seguenti funzioni: 
  a) e' responsabile,  sentita  l'ANPAL,  del  monitoraggio  e  della
predisposizione del Rapporto annuale di cui al comma 1, nonche' della
valutazione di cui al comma 1-bis; 
  b) favorisce la diffusione delle conoscenze e promuove la  qualita'
degli interventi, anche mediante  atti  di  coordinamento  operativo,
ferme restando le competenze dell'ANPAL in materia  di  coordinamento
dei centri per l'impiego; 
  c) predispone protocolli formativi e operativi; 
  d) identifica gli ambiti  territoriali  lavorativi  e  sociali  che
presentano particolari criticita' nell'attuazione del Rdc, sulla base
delle evidenze emerse in sede di monitoraggio e di analisi dei  dati,
segnala  i  medesimi  alle  regioni  interessate  e,   su   richiesta
dell'ambito  territoriale  e  d'intesa  con  la   regione,   sostiene
interventi di tutoraggio. 
  2. Ai compiti di cui al presente articolo il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali provvede, anche avvalendosi  dell'INAPP,  nel
limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali gia' previste a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
pubblica.