Art. 10 Durata e cessazione dell'Accordo 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 1 e dall'art. 6, commi 7 e 8, l'autorizzazione ha durata di quattro anni a partire dalla data del presente decreto. L'amministrazione si riserva di valutare se confermare o meno la delega all'American Bureau of Shipping delle attivita' autorizzate di cui all'art. 2, comma 1, in base alle esigenze della propria flotta. 2. Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione l'American Bureau of Shipping, almeno sei mesi prima della scadenza dell'autorizzazione in vigore, presenta apposita domanda di rinnovo con le stesse modalita' previste dalla nota n. 6453 del 23 aprile 2012 citata in premessa, relativa alla domanda di rilascio dell'autorizzazione.