Art. 10 Termini del procedimento dell'esame analitico e dell'esame organolettico 1. Il procedimento relativo all'esame analitico del campione si conclude, con il rilascio dell'idoneita' chimico-fisica, entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di presa in carico del campione stesso da parte del laboratorio autorizzato. 2. L'intero procedimento dell'esame analitico ed organolettico del campione si conclude, con la certificazione della relativa partita da parte dell'organismo di controllo, dalla data di ricevimento della richiesta di prelievo: a) entro dodici giorni lavorativi per i vini novelli; b) entro quindici giorni lavorativi per tutti gli altri vini. 3. Il procedimento relativo al solo esame organolettico dei vini DO, nei casi previsti dal presente decreto, si conclude con la certificazione della corrispondente partita da parte dell'organismo di controllo, dalla data di ricevimento della richiesta di prelievo: a) entro sette giorni lavorativi per i vini novelli; b) entro dieci giorni lavorativi per tutti gli altri vini.