Art. 10 
 
                        Graduatorie di merito 
 
  1. All'esito delle procedure concorsuali i candidati sono collocati
in una graduatoria generale di merito distinta per ciascuna procedura
concorsuale, nel limite massimo di posizioni corrispondente ai  posti
banditi con una maggiorazione non superiore al  dieci  per  cento  ai
sensi dell'art. 400, comma 15, del testo unico. 
  2. Per le procedure concorsuali per le quali,  ai  sensi  dell'art.
400, comma 02 del testo unico,  in  ragione  dell'esiguo  numero  dei
posti conferibili,  e'  disposta  l'aggregazione  territoriale  delle
procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione. 
  3. Le graduatorie, approvate con  decreto  dal  dirigente  preposto
all'USR entro il 30 luglio  di  ciascun  anno  di  riferimento,  sono
trasmesse al sistema informativo  del  Ministero  e  sono  pubblicate
nell'albo e sul sito internet dell'USR, nonche' sul sito internet del
Ministero. 
  4. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, nei  limiti  di  cui
all'art. 4, comma 1-quater lettera  c)  del  decreto-legge,  ai  fini
dell'immissione in ruolo per due turni di nomina, fermo  restando  il
diritto al  ruolo,  in  anni  successivi,  dei  candidati  dichiarati
vincitori. I posti rimasti eventualmente vacanti e  disponibili  sono
messi a bando nella procedura concorsuale successiva. 
  5. I docenti immessi in ruolo sono sottoposti, per la conferma,  al
periodo  di  formazione  e  di  prova  disciplinato  ai  sensi  della
normativa vigente, ad eccezione dei docenti che abbiano gia' superato
positivamente il predetto periodo, a pieno titolo o con riserva,  per
il posto specifico. 
  6.  Lo  scorrimento  delle  graduatorie  di  merito  regionali   e'
subordinato alla procedura autorizzatoria di cui  all'art.  39  della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni. 
  7. L'immissione  in  ruolo  da  una  delle  graduatorie  di  merito
regionali comporta la decadenza dalle graduatorie  a  esaurimento  di
cui all'art. 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre  2006,
n. 296. 
  8. La  rinuncia  al  ruolo  da  una  delle  graduatorie  di  merito
regionali comporta  esclusivamente  la  decadenza  dalla  graduatoria
relativa.