(Regolamento-art. 10)
 
                              Art. 10. 
 
                       Istruttoria preliminare 
 
    1. Il reclamo regolarmente presentato non comporta la  necessaria
adozione di un provvedimento del Collegio  ai  sensi  dell'art.  143,
comma 1, del codice. 
    2. Il dipartimento, servizio o altra unita' organizzativa cui  il
reclamo  e'  assegnato  avvia  un'istruttoria  preliminare  e,  fermo
restando quanto previsto dall'art. 8,  commi  1  e  2,  del  presente
articolo informa l'istante dello stato o dell'esito del reclamo entro
tre mesi dalla data della sua ricezione o della sua regolarizzazione. 
    3.  Il  dipartimento,  servizio  o  altra  unita'   organizzativa
verifica se  sussistono  idonei  elementi  in  ordine  alle  presunte
violazioni e alle misure  richieste  dall'istante.  A  tal  fine,  il
dipartimento,  servizio  o  altra  unita'  organizzativa  esamina  la
documentazione pervenuta e puo' curare l'acquisizione di precisazioni
e informazioni in ordine ai fatti e alle circostanze cui si riferisce
il reclamo, anche sentendo personalmente o a mezzo di procuratore  il
titolare o il responsabile del  trattamento,  mediante  richiesta  di
informazioni o di esibizione di documenti ai sensi dell'art. 157  del
codice sottoscritta dal dirigente competente, nonche'  procedendo  ai
sensi dell'art. 22. In tale  contesto  il  dipartimento,  servizio  o
unita' organizzativa puo' invitare il titolare o il  responsabile  ad
eseguire spontaneamente le  misure  richieste  con  il  reclamo  e  a
comunicare all'Ufficio, entro il termine da  quest'ultimo  richiesto,
la propria eventuale adesione. 
    4. Al fine di promuovere l'esame  organico  di  questioni,  anche
pervenute in tempi diversi, che possono rendere opportuna  l'adozione
di un eventuale provvedimento di  carattere  generale,  l'istruttoria
preliminare puo' essere svolta contestualmente in  relazione  a  piu'
reclami aventi il medesimo  oggetto  o  che  riguardano  il  medesimo
titolare o responsabile del trattamento, oppure trattamenti  di  dati
tra  loro  correlati.   L'eventuale   riunione   o   separazione   di
procedimenti e' disposta dal dirigente del dipartimento,  servizio  o
unita' organizzativa competente. Per i procedimenti di pertinenza  di
piu' unita' organizzative la riunione o separazione e'  disposta  dal
segretario generale.