Art. 10 Bandi 1. Con decreto del direttore generale per la politica industriale, la competitivita' e le piccole e medie imprese, sulla base di quanto previsto dal presente decreto, sono attivati appositi bandi contenenti criteri e modalita' di presentazione dei progetti. 2. Con i bandi sono anche definite le percentuali di finanziamento dei costi del progetto nei limiti di cui all'art. 4, tenuto conto delle disponibilita' finanziarie; criteri e modalita' di calcolo dei costi ammissibili di cui all'art. 4; specifiche modalita' di valutazione dei progetti in relazione ai criteri di cui all'art. 6. 3. Con direttive del Ministro sono definite le priorita' nell'attuazione degli interventi, nella destinazione delle risorse finanziarie, nell'attivazione di specifici bandi di cui al presente articolo, anche con riferimento alle aree tecnologiche o con riguardo alle PMI.