Art. 10 
 
Operativita' in  Italia  degli  intermediari  assicurativi,  anche  a
  titolo accessorio, o riassicurativi del Regno Unito dopo la data di
  recesso 
 
  1. Gli intermediari assicurativi,  anche  a  titolo  accessorio,  o
riassicurativi del Regno Unito che, alla  data  di  recesso,  operano
l'attivita'  di  distribuzione  assicurativa  o  riassicurativa   nel
territorio della  Repubblica  in  regime  di  stabilimento  o  libera
prestazione dei servizi, ai sensi del  Titolo  IX  del  Codice  delle
assicurazioni private, cessano tale attivita' entro tale data e  sono
cancellati dall'elenco annesso al Registro degli intermediari di  cui
all'art. 109, comma 2, del Codice. Al fine di evitare pregiudizio  ai
contraenti,  assicurati  e  altri  aventi   diritto   a   prestazioni
assicurative, sono fatte salve le operazioni necessarie  all'ordinata
chiusura dei rapporti di distribuzione gia' in essere, nel piu' breve
tempo possibile, e comunque non oltre il termine massimo di sei  mesi
dalla data di recesso. Nel predetto termine di sei mesi tali soggetti
non possono avviare nuove attivita' di  distribuzione  ne'  rinnovare
anche tacitamente  i  rapporti  gia'  esistenti.  Della  prosecuzione
temporanea di tale operativita'  l'IVASS  da'  adeguata  evidenza  al
pubblico. 
  2. Entro quindici giorni dalla data di recesso gli intermediari  di
cui al comma 1 informano, anche mediante  comunicazione  sul  proprio
sito web, contraenti, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni
assicurative del regime di  operativita'  ad  essi  applicabile.  Gli
intermediari di cui al comma 1 effettuano  tale  comunicazione  anche
qualora  abbiano  provveduto,  prima  della  data  di  recesso,  agli
adempimenti informativi richiesti dalle autorita' di settore. 
  3. Gli intermediari di cui al comma 1, nel periodo transitorio  ivi
previsto, continuano ad essere soggetti al regime di  cui  al  Titolo
IX, Capo II, Sezione IV del Codice delle assicurazioni private  ((  e
ad  ogni  altra  disposizione  ))  in   materia   assicurativa   loro
applicabile al giorno antecedente alla data di recesso. L'IVASS  puo'
applicare le sanzioni di cui al Titolo XVIII del medesimo Codice. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il Titolo IX (ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA
          E RIASSICURATIVA) del citato decreto legislativo n. 209 del
          2005 comprende gli articoli  da  106  a  121-octies  ed  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  13  ottobre  2005,  n.
          239, supplemento ordinario. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 109
          del citato decreto legislativo n. 209 del 2005: 
              "Art. 109. Registro  degli  intermediari  assicurativi,
          anche a titolo accessorio, e riassicurativi 
              1. - 1-ter. (Omissis). 
              2. Nel registro sono iscritti in sezioni distinte: 
                a)  gli  agenti  di  assicurazione,  in  qualita'  di
          intermediari che agiscono in nome o per conto di una o piu'
          imprese di assicurazione o di riassicurazione; 
                b) i mediatori di assicurazione o di riassicurazione,
          altresi' denominati broker, in qualita' di intermediari che
          agiscono  su  incarico  del  cliente  e  senza  poteri   di
          rappresentanza   di   imprese   di   assicurazione   o   di
          riassicurazione; 
                c) i produttori diretti che, anche in via sussidiaria
          rispetto  all'attivita'   svolta   a   titolo   principale,
          esercitano l'intermediazione assicurativa nei rami  vita  e
          nei rami infortuni e malattia per conto e  sotto  la  piena
          responsabilita'  di  un'impresa  di  assicurazione  e   che
          operano  senza  obblighi   di   orario   o   di   risultato
          esclusivamente per l'impresa medesima; 
                d) le banche autorizzate ai sensi  dell'art.  14  del
          testo unico bancario, gli intermediari finanziari  inseriti
          nell'elenco speciale di cui all'art. 106 e 114-septies  del
          testo  unico  bancario,  le  societa'  di   intermediazione
          mobiliare autorizzate ai sensi dell'art. 19 del testo unico
          dell'intermediazione   finanziaria,   la   societa'   Poste
          Italiane - Divisione servizi di bancoposta, autorizzata  ai
          sensi  dell'art.  2  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 14 marzo 2001, n. 144; 
                e) i soggetti addetti  all'intermediazione,  quali  i
          dipendenti, i  collaboratori,  i  produttori  e  gli  altri
          incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni di  cui
          alle lettere a), b) e d) per l'attivita' di intermediazione
          svolta al di fuori dei locali dove l'intermediario opera; 
                f) gli intermediari assicurativi a titolo accessorio,
          come definiti dall'art. 1, comma 1, lettera cc-septies). 
              Non e' consentita  la  contemporanea  iscrizione  dello
          stesso intermediario in piu' sezioni del registro. 
              (Omissis).". 
              - Il Titolo IX, Capo II, Sezione IV (Violazioni in caso
          di esercizio dell'attivita' in regime di libera prestazione
          di  servizi  o  di   stabilimento)   del   citato   decreto
          legislativo n. 209  del  2005  comprende  gli  articoli  da
          116-septies a 116-undecies ed  e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 13 ottobre  2005,  n.  239,  supplemento
          ordinario. 
              - Il riferimento al testo del Titolo XVIII  del  citato
          decreto legislativo n. 209 del 2005 e' riportato nelle Note
          all'art. 9.