Art. 10 
 
                       Commissione consultiva 
 
  1. Entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, il direttore generale educazione e ricerca, sentite
la Conferenza delle regioni e delle province autonome e le  direzioni
generali competenti sulle specifiche materie istituisce  con  proprio
decreto una commissione paritetica che svolge  attivita'  consultiva,
di  osservazione  e  monitoraggio  sull'applicazione   del   presente
decreto. 
  2.  All'esito  del  monitoraggio,  la  commissione  puo'  formulare
proposte di integrazione o modifica del presente decreto  e  proposte
di interventi normativi in funzione dell'evoluzione della materia. 
  3. La commissione paritetica e' composta da: 
    (i) un rappresentante del Ministero con funzioni di presidente; 
    (ii) un rappresentante delle Regioni designato  dalla  Conferenza
delle regioni e delle province autonome; 
    (iii) un rappresentante per ciascuno  dei  profili  professionali
indicati negli allegati  da  1  a  7  nominato  tra  le  associazioni
professionali di cui all'art. 4 comma 7,  laddove  esistenti,  ed  in
assenza di queste un esperto di chiara fama sulla  materia  designato
dal direttore generale competente; 
  4. I componenti durano in carica tre anni; 
  5. Il Ministero supporta la commissione mediante  l'istituzione  di
un   ufficio   di   segreteria   con   funzioni   organizzative.   La
partecipazione alla commissione e' a titolo gratuito; e non  comporta
alcun onere a carico del Ministero; 
  6. La commissione si riunisce, anche in via telematica, con cadenza
almeno semestrale nel primo biennio e annuale nel periodo successivo.