Art. 10 Commissione consultiva 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il direttore generale educazione e ricerca, sentite la Conferenza delle regioni e delle province autonome e le direzioni generali competenti sulle specifiche materie istituisce con proprio decreto una commissione paritetica che svolge attivita' consultiva, di osservazione e monitoraggio sull'applicazione del presente decreto. 2. All'esito del monitoraggio, la commissione puo' formulare proposte di integrazione o modifica del presente decreto e proposte di interventi normativi in funzione dell'evoluzione della materia. 3. La commissione paritetica e' composta da: (i) un rappresentante del Ministero con funzioni di presidente; (ii) un rappresentante delle Regioni designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; (iii) un rappresentante per ciascuno dei profili professionali indicati negli allegati da 1 a 7 nominato tra le associazioni professionali di cui all'art. 4 comma 7, laddove esistenti, ed in assenza di queste un esperto di chiara fama sulla materia designato dal direttore generale competente; 4. I componenti durano in carica tre anni; 5. Il Ministero supporta la commissione mediante l'istituzione di un ufficio di segreteria con funzioni organizzative. La partecipazione alla commissione e' a titolo gratuito; e non comporta alcun onere a carico del Ministero; 6. La commissione si riunisce, anche in via telematica, con cadenza almeno semestrale nel primo biennio e annuale nel periodo successivo.