((Art. 10 ter Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune. 1. Allo scopo di alleviare le gravi difficolta' finanziarie degli agricoltori determinate dalle avverse condizioni meteorologiche, dalle gravi patologie fitosanitarie e dalla crisi di alcuni settori, e' autorizzata la corresponsione, entro il 31 luglio di ciascun anno, fino al persistere della situazione di crisi determinatasi, di un'anticipazione da parte degli organismi pagatori riconosciuti sulle somme oggetto di domanda nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (PAC). 2. L'importo dell'anticipazione e' stabilito in misura pari al 50 per cento dell'importo richiesto per i pagamenti diretti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. Gli aiuti connessi all'anticipazione di cui al presente articolo si intendono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, e alle relative disposizioni attuative. 3. Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74. 4. Per la verifica dei requisiti soggettivi dei beneficiari dell'anticipazione di cui al presente articolo si applica la disciplina dell'Unione europea e nazionale vigente in materia di erogazione degli aiuti nell'ambito della PAC.))
Riferimenti normativi - Si segnala che il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio reca norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio. L'allegato I reca l'elenco dei regimi di sostegno. - Si segnala che il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione e' relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo. - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154»: «Art. 3. (Funzioni dell'organismo di coordinamento). - 1. All'Agenzia, in qualita' di organismo di coordinamento, ferma restando l'attivita' di indirizzo del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato Ministro, sono attribuiti: a) i compiti di carattere tecnico-operativo relativi al coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 ed all'art. 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014. A tal fine, l'Agenzia agisce come interlocutore unico nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEAGA ed al FEASR. Resta ferma la competenza del Ministero nella gestione dei rapporti con la Commissione europea afferenti, in seno al Comitato dei fondi agricoli, alle attivita' di monitoraggio dell'evoluzione della spesa, di cui ai citati regolamenti (UE) n. 1306/2013 e n. 908/2014, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, nonche' alle fasi successive alla decisione di liquidazione dei conti adottata ai sensi della vigente normativa europea. L'Agenzia assicura il necessario supporto tecnico per l'esercizio delle competenze del Ministero; b) la rendicontazione all'Unione europea dei pagamenti effettuati da tutti gli organismi pagatori riconosciuti. Alle eventuali rettifiche negative apportate dall'Unione alle spese dichiarate dagli organismi pagatori si fa fronte mediante assegnazione dei fondi occorrenti all'apposito conto corrente di tesoreria intestato «Ministero dell'economia e delle finanze - FEAGA», da parte del Ministero dell'economia e delle finanze; c) le funzioni di coordinamento, di gestione e sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'art. 15, di seguito SIAN, fatti salvi i compiti di indirizzo e monitoraggio del Ministero; d) i compiti di definizione del modello organizzativo e delle regole tecniche per l'interscambio ed il tempestivo aggiornamento dei dati tra il SIAN ed i sistemi informativi degli organismi pagatori, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere del Comitato tecnico di cui all'art. 9. 2. L'Agenzia promuove l'applicazione uniforme delle norme dell'Unione europea e a tal fine verifica la conformita' e i tempi delle procedure istruttorie e di controllo seguite dagli organismi pagatori ed effettua il monitoraggio delle attivita' svolte dagli stessi anche ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e delle relative norme di attuazione. 3. In caso di inadempimento o ritardo nell'esercizio delle attivita' svolte dagli organismi pagatori si applicano, su segnalazione dell'Agenzia al Ministro ed alle regioni interessate, le procedure di cui all'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. 4. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, sentita l'Agenzia, previa espressa motivata richiesta degli organismi pagatori riconosciuti, ad effettuare a favore degli stessi anticipazioni di cassa entro sessanta giorni dalla richiesta, per far fronte alle esigenze di pagamento degli aiuti comunitari. Nell'effettuare le anticipazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze tiene conto dell'avvenuta utilizzazione da parte di ciascun organismo pagatore riconosciuto delle anticipazioni concesse. Gli organismi pagatori riconosciuti sono inseriti nella tabella A, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, istitutiva del sistema di tesoreria unica. 5. L'Agenzia, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento, svolge inoltre, avvalendosi del SIAN, i seguenti compiti a carattere nazionale: a) gestione, quale autorita' competente, del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) ivi compreso il sistema informativo geografico (GIS); b) gestione del Fascicolo aziendale di cui all'art. 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, costituito dalle informazioni contenute nei fascicoli aziendali attualmente detenuti da tutti gli organismi pagatori; c) implementazione e gestione dell'anagrafe delle aziende agricole di cui alle vigenti disposizioni; d) gestione del Registro nazionale dei titoli all'aiuto di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013; e) gestione del Registro nazionale dei debiti di cui all'art. 8-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; f) vigilanza sulla esecuzione dei controlli ex-post previsti dal regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013; g) esecuzione dei controlli ex post di cui alla lettera f), gia' svolti da Agecontrol S.p.A., assicurando la necessaria segregazione rispetto alle funzioni di vigilanza di cui alla medesima lettera; h) coordinamento dei controlli, in qualita' di autorita' nazionale competente, al fine di assicurare l'osservanza delle normative dell'Unione europea in materia di conformita' alle norme di commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli freschi e delle banane; i) esecuzione dei controlli di conformita' alle norme di commercializzazione di cui alla lettera h), sia per il mercato interno che per l'importazione e l'esportazione, gia' svolti da Agecontrol S.p.A., assicurando la necessaria segregazione anche rispetto alle funzioni di coordinamento di cui alla medesima lettera; l) predisposizione dei dati concernenti le comunicazioni con la Commissione europea riguardanti le organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, le loro associazioni ed i gruppi di produttori, in qualita' di unica autorita' nazionale; m) aggiornamento della Banca nazionale dati degli operatori ortofrutticoli e gestione dei relativi aspetti sanzionatori, gia' operati da Agecontrol S.p.A., assicurando la necessaria segregazione anche rispetto alle funzioni di cui alla lettera l); n) predisposizione dei dati concernenti le comunicazioni periodiche, previste dall'art. 9 del regolamento delegato n. 2016/1238 della Commissione del 18 maggio 2016; o) attuazione degli adempimenti previsti dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 in materia di autorita' di audit del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP); p) promozione dell'applicazione uniforme delle attivita' di competenza delle regioni e delle province autonome di cui all'art. 6 e tal fine monitora la conformita' e i tempi delle procedure istruttorie e di controllo e lo svolgimento delle relative attivita'; q) ogni altro compito attribuito all'Agenzia dalla normativa nazionale, anche in attuazione di quella dell'Unione europea e che gli organismi pagatori intendano delegare all'organismo di coordinamento.».