((Art. 10 ter 
 
Sistema  di  anticipazione  delle  somme  dovute   agli   agricoltori
  nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola
  comune. 
 
  1. Allo scopo di alleviare le gravi difficolta'  finanziarie  degli
agricoltori  determinate  dalle  avverse  condizioni  meteorologiche,
dalle gravi patologie fitosanitarie e dalla crisi di alcuni  settori,
e' autorizzata la corresponsione, entro il 31 luglio di ciascun anno,
fino al  persistere  della  situazione  di  crisi  determinatasi,  di
un'anticipazione da parte degli organismi pagatori riconosciuti sulle
somme oggetto di domanda nell'ambito dei regimi di sostegno  previsti
dalla politica agricola comune (PAC). 
  2. L'importo dell'anticipazione e' stabilito in misura pari  al  50
per cento dell'importo richiesto  per  i  pagamenti  diretti  di  cui
all'allegato I del  regolamento  (UE)  n.  1307/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre  2013.  Gli  aiuti  connessi
all'anticipazione di cui al presente articolo si  intendono  concessi
ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de  minimis
nel settore agricolo, e alle relative disposizioni attuative. 
  3. Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione di  cui  al  presente
articolo si applicano le  disposizioni  dell'art.  3,  comma  4,  del
decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74. 
  4.  Per  la  verifica  dei  requisiti  soggettivi  dei  beneficiari
dell'anticipazione  di  cui  al  presente  articolo  si  applica   la
disciplina dell'Unione europea e  nazionale  vigente  in  materia  di
erogazione degli aiuti nell'ambito della PAC.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si segnala che il regolamento (UE) n.  1307/2013  del
          Parlamento europeo e del Consiglio reca norme sui pagamenti
          diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno
          previsti dalla politica agricola comune  e  che  abroga  il
          regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento
          (CE) n. 73/2009 del Consiglio. L'allegato I  reca  l'elenco
          dei regimi di sostegno. 
              - Si segnala che il regolamento (UE) n. 1408/2013 della
          Commissione e' relativo all'applicazione degli articoli 107
          e 108 del trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea
          agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  3   del   decreto
          legislativo 21 maggio 2018, n. 74 recante «Riorganizzazione
          dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e  per
          il  riordino  del  sistema  dei   controlli   nel   settore
          agroalimentare, in attuazione dell'art. 15, della legge  28
          luglio 2016, n. 154»: 
              «Art. 3. (Funzioni dell'organismo di coordinamento).  -
          1. All'Agenzia, in qualita' di organismo di  coordinamento,
          ferma restando l'attivita' di indirizzo del Ministro  delle
          politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  di  seguito
          denominato Ministro, sono attribuiti: 
                a) i compiti di carattere tecnico-operativo  relativi
          al coordinamento  di  cui  all'art.  7,  paragrafo  4,  del
          regolamento (UE) n. 1306/2013 ed all'art. 4 del regolamento
          di esecuzione (UE) n. 908/2014  della  Commissione,  del  6
          agosto  2014.   A   tal   fine,   l'Agenzia   agisce   come
          interlocutore unico nei confronti della Commissione europea
          per tutte le questioni relative al FEAGA ed al FEASR. Resta
          ferma  la  competenza  del  Ministero  nella  gestione  dei
          rapporti con la Commissione europea afferenti, in  seno  al
          Comitato dei fondi agricoli, alle attivita' di monitoraggio
          dell'evoluzione della spesa, di cui ai  citati  regolamenti
          (UE) n. 1306/2013 e n. 908/2014, sul  finanziamento,  sulla
          gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune,
          nonche' alle fasi successive alla decisione di liquidazione
          dei  conti  adottata  ai  sensi  della  vigente   normativa
          europea. L'Agenzia assicura il necessario supporto  tecnico
          per l'esercizio delle competenze del Ministero; 
                b)  la   rendicontazione   all'Unione   europea   dei
          pagamenti  effettuati  da  tutti  gli  organismi   pagatori
          riconosciuti. Alle eventuali rettifiche negative  apportate
          dall'Unione alle spese dichiarate dagli organismi  pagatori
          si fa fronte mediante  assegnazione  dei  fondi  occorrenti
          all'apposito  conto   corrente   di   tesoreria   intestato
          «Ministero dell'economia e delle finanze - FEAGA», da parte
          del Ministero dell'economia e delle finanze; 
                c)  le  funzioni  di  coordinamento,  di  gestione  e
          sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale  (SIAN)
          di cui all'art. 15, di seguito SIAN, fatti salvi i  compiti
          di indirizzo e monitoraggio del Ministero; 
                d) i compiti di definizione del modello organizzativo
          e delle regole tecniche per l'interscambio ed il tempestivo
          aggiornamento dei dati tra il SIAN ed i sistemi informativi
          degli organismi pagatori, delle regioni  e  delle  province
          autonome di Trento e di Bolzano, previo parere del Comitato
          tecnico di cui all'art. 9. 
              2. L'Agenzia  promuove  l'applicazione  uniforme  delle
          norme  dell'Unione  europea  e  a  tal  fine  verifica   la
          conformita' e i tempi  delle  procedure  istruttorie  e  di
          controllo seguite dagli organismi pagatori ed  effettua  il
          monitoraggio delle attivita' svolte dagli stessi  anche  ai
          sensi del regolamento (UE)  n.  1306/2013,  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio,  del  17  dicembre  2013  e  delle
          relative norme di attuazione. 
              3. In caso di inadempimento  o  ritardo  nell'esercizio
          delle  attivita'  svolte  dagli   organismi   pagatori   si
          applicano, su segnalazione dell'Agenzia al Ministro ed alle
          regioni interessate, le procedure di cui all'art.  8  della
          legge 5 giugno 2003, n. 131. 
              4.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato, sentita l'Agenzia,  previa  espressa  motivata
          richiesta  degli  organismi   pagatori   riconosciuti,   ad
          effettuare a favore degli  stessi  anticipazioni  di  cassa
          entro sessanta giorni dalla richiesta, per far fronte  alle
          esigenze   di    pagamento    degli    aiuti    comunitari.
          Nell'effettuare    le    anticipazioni,    il     Ministero
          dell'economia e delle  finanze  tiene  conto  dell'avvenuta
          utilizzazione  da  parte  di  ciascun  organismo   pagatore
          riconosciuto delle anticipazioni  concesse.  Gli  organismi
          pagatori  riconosciuti  sono  inseriti  nella  tabella   A,
          allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, istitutiva del
          sistema di tesoreria unica. 
              5.  L'Agenzia,   nell'esercizio   delle   funzioni   di
          coordinamento, svolge  inoltre,  avvalendosi  del  SIAN,  i
          seguenti compiti a carattere nazionale: 
                a) gestione, quale autorita' competente, del  sistema
          integrato di gestione e controllo (SIGC)  ivi  compreso  il
          sistema informativo geografico (GIS); 
                b) gestione del Fascicolo aziendale di  cui  all'art.
          13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, costituito
          dalle  informazioni  contenute  nei   fascicoli   aziendali
          attualmente detenuti da tutti gli organismi pagatori; 
                c) implementazione  e  gestione  dell'anagrafe  delle
          aziende agricole di cui alle vigenti disposizioni; 
                d)  gestione  del  Registro  nazionale   dei   titoli
          all'aiuto di cui al  regolamento  (UE)  n.  1307/2013,  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013; 
                e) gestione del Registro nazionale dei debiti di  cui
          all'art. 8-ter del decreto-legge 10 febbraio  2009,  n.  5,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  aprile  2009,
          n. 33; 
                f) vigilanza sulla esecuzione dei  controlli  ex-post
          previsti dal regolamento (UE) n. 1306/2013  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013; 
                g) esecuzione dei  controlli  ex  post  di  cui  alla
          lettera f), gia' svolti da Agecontrol  S.p.A.,  assicurando
          la  necessaria  segregazione  rispetto  alle  funzioni   di
          vigilanza di cui alla medesima lettera; 
                h)  coordinamento  dei  controlli,  in  qualita'   di
          autorita'  nazionale  competente,  al  fine  di  assicurare
          l'osservanza delle normative dell'Unione europea in materia
          di  conformita'  alle  norme  di  commercializzazione   nel
          settore degli ortofrutticoli freschi e delle banane; 
                i) esecuzione dei controlli di conformita' alle norme
          di commercializzazione di cui alla lettera h), sia  per  il
          mercato interno che per  l'importazione  e  l'esportazione,
          gia' svolti da Agecontrol S.p.A., assicurando la necessaria
          segregazione anche rispetto alle funzioni di  coordinamento
          di cui alla medesima lettera; 
                l)   predisposizione   dei   dati   concernenti    le
          comunicazioni con la  Commissione  europea  riguardanti  le
          organizzazioni  dei  produttori  ortofrutticoli,  le   loro
          associazioni ed i gruppi  di  produttori,  in  qualita'  di
          unica autorita' nazionale; 
                m) aggiornamento della  Banca  nazionale  dati  degli
          operatori ortofrutticoli e gestione  dei  relativi  aspetti
          sanzionatori,   gia'   operati   da   Agecontrol    S.p.A.,
          assicurando la necessaria segregazione anche rispetto  alle
          funzioni di cui alla lettera l); 
                n)   predisposizione   dei   dati   concernenti    le
          comunicazioni  periodiche,   previste   dall'art.   9   del
          regolamento delegato n. 2016/1238 della Commissione del  18
          maggio 2016; 
                o)  attuazione   degli   adempimenti   previsti   dal
          regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 17 dicembre 2013 in materia di autorita'  di
          audit del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
          (FEAMP); 
                p)  promozione   dell'applicazione   uniforme   delle
          attivita' di competenza  delle  regioni  e  delle  province
          autonome  di  cui  all'art.  6  e  tal  fine  monitora   la
          conformita' e i tempi  delle  procedure  istruttorie  e  di
          controllo e lo svolgimento delle relative attivita'; 
                q) ogni altro compito  attribuito  all'Agenzia  dalla
          normativa  nazionale,  anche  in   attuazione   di   quella
          dell'Unione europea e che gli organismi pagatori  intendano
          delegare all'organismo di coordinamento.».