Art. 10 Disposizioni per i microbirrifici che operano senza detenere birra in sospensione di accisa 1. Fermo restando l'obbligo di adempiere a quanto previsto dall'art. 7, comma 1, lettere a) e b) e commi 3 e 4, l'esercente il microbirrificio che ha espresso, ai sensi dell'art. 2, comma 5, la volonta' di non detenere presso il microbirrificio birra condizionata in sospensione di accisa, redige e custodisce il registro di cui al medesimo art. 7, comma 1, lettera c) conformemente al modello semplificato di cui all'Allegato III, provvedendo a riportare in esso i quantitativi di birra condizionata nonche' tutti gli altri dati richiesti dal medesimo modello. 2. Ai fini della liquidazione dell'accisa sulla birra prodotta dai microbirrifici di cui al presente articolo, la medesima e' immessa in consumo a conclusione delle operazioni di condizionamento e contabilizzazione; tale contabilizzazione e' effettuata con le modalita' di cui al comma 1 nella stessa giornata in cui avviene il condizionamento. La medesima birra e' detenuta ad imposta assolta al di fuori della delimitazione del deposito fiscale.