Art. 10 
 
Disposizioni per i microbirrifici che operano senza detenere birra in
                        sospensione di accisa 
 
  1.  Fermo  restando  l'obbligo  di  adempiere  a  quanto   previsto
dall'art. 7, comma 1, lettere a) e b) e commi 3 e 4,  l'esercente  il
microbirrificio che ha espresso, ai sensi dell'art. 2,  comma  5,  la
volonta' di non detenere presso il microbirrificio birra condizionata
in sospensione di accisa, redige e custodisce il registro di  cui  al
medesimo art.  7,  comma  1,  lettera  c)  conformemente  al  modello
semplificato di cui all'Allegato III, provvedendo a riportare in esso
i quantitativi di birra condizionata nonche'  tutti  gli  altri  dati
richiesti dal medesimo modello. 
  2. Ai fini della liquidazione dell'accisa sulla birra prodotta  dai
microbirrifici di cui al presente articolo, la medesima e' immessa in
consumo  a  conclusione  delle  operazioni   di   condizionamento   e
contabilizzazione;  tale  contabilizzazione  e'  effettuata  con   le
modalita' di cui al comma 1 nella stessa giornata in cui  avviene  il
condizionamento. La medesima birra e' detenuta ad imposta assolta  al
di fuori della delimitazione del deposito fiscale.