Art. 10 
 
 
           Criteri e modalita' generali per la concessione 
             dei contributi per la ricostruzione privata 
 
  1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili
privati situati nei territori  dei  comuni  di  cui  all'allegato  1,
distrutti o danneggiati dagli eventi, da attuarsi  nel  rispetto  dei
limiti, dei parametri, delle soglie e delle modalita'  stabiliti  con
atti adottati dal Commissario ai  sensi  dell'articolo  7,  comma  2,
possono essere concessi, nel limite delle risorse  disponibili  sulla
contabilita' speciale, di cui all'articolo 8, dei contributi  per  le
seguenti tipologie di immobili: 
  a) per gli immobili distrutti, un contributo fino al 100 per  cento
del costo delle strutture,  degli  elementi  architettonici  esterni,
comprese le finiture interne ed esterne e gli impianti, e delle parti
comuni  dell'intero  edificio  per  la  ricostruzione  da  realizzare
nell'ambito dello stesso insediamento,  nel  rispetto  delle  vigenti
norme tecniche che prevedono l'adeguamento sismico e nel limite delle
superfici   preesistenti,   aumentabili   esclusivamente   ai    fini
dell'adeguamento  igienico-sanitario,  antincendio   ed   energetico,
nonche' dell'eliminazione delle barriere architettoniche; 
  b)  per  gli  immobili  gravemente  danneggiati,  con  livelli   di
danneggiamento e vulnerabilita' superiori alla  soglia  appositamente
stabilita, un contributo fino  al  100  per  cento  del  costo  degli
interventi sulle strutture, con miglioramento sismico o demolizione e
ricostruzione, compresi l'adeguamento igienico-sanitario,  energetico
ed    antincendio,    nonche'    l'eliminazione    delle     barriere
architettoniche,  e  del  ripristino  degli  elementi  architettonici
esterni, comprese le rifiniture interne ed  esterne,  e  delle  parti
comuni dell'intero edificio; 
  c) per gli immobili con livelli di danneggiamento e  vulnerabilita'
inferiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo fino  al
100 per cento del costo della riparazione con rafforzamento locale  o
del ripristino con miglioramento  sismico  delle  strutture  e  degli
elementi architettonici esterni, comprese le  rifiniture  interne  ed
esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio. 
  2. I contributi di cui  al  comma  1  possono  essere  concessi,  a
domanda del soggetto interessato, a favore: 
  a) dei proprietari ovvero degli  usufruttuari  o  dei  titolari  di
diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari  delle
unita' immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma  e  classificate
con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento  ordinario
n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio  2011,  che  alla
data degli eventi, con riferimento ai comuni di cui  all'allegato  1,
risultavano adibite ad abitazione principale ai  sensi  dell'articolo
13, comma 2, terzo, quarto e  quinto  periodo,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214; 
  b) dei proprietari ovvero degli  usufruttuari  o  dei  titolari  di
diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari  delle
unita' immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma  e  classificate
con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri del 5 maggio 2011, che,  alla  data  degli  eventi,  con
riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, risultavano concesse  in
locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato ai sensi
del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di  registro
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,  n.
131, ovvero concesse in comodato o assegnate a soci di cooperative  a
proprieta' indivisa, e adibite a residenza anagrafica del conduttore,
del comodatario o dell'assegnatario; 
  c) dei proprietari ovvero degli  usufruttuari  o  dei  titolari  di
diritti reali di godimento o dei familiari che  si  sostituiscano  ai
proprietari delle unita'  immobiliari  danneggiate  o  distrutte  dal
sisma e classificate con esito B, C o E  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011,  diverse  da
quelle di cui alle lettere a) e b); 
  d) dei proprietari ovvero degli  usufruttuari  o  dei  titolari  di
diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari, e per
essi al soggetto mandatario dagli stessi incaricato, delle  strutture
e delle parti comuni degli edifici danneggiati o distrutti dal  sisma
e classificati con  esito  B,  C  o  E,  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011,  nei  quali,
alla data degli eventi, con riferimento ai comuni di cui all'allegato
1 era presente un'unita' immobiliare di cui alle lettere a), b) e c); 
  e) dei titolari di attivita' produttive o commerciali ovvero di chi
per legge o per contratto o sulla  base  di  altro  titolo  giuridico
valido alla data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la
riparazione o ricostruzione delle unita' immobiliari, degli  impianti
e beni mobili strumentali all'attivita' danneggiati dal sisma, e  che
alla data degli relativi eventi sismici, con riferimento ai comuni di
cui all'allegato 1, risultavano adibite all'esercizio  dell'attivita'
produttiva o ad essa strumentali. 
  3.  Nessun  contributo  puo'  essere  concesso  per  gli   immobili
danneggiati oggetto di ordine di demolizione o  ripristino  impartito
dal giudice penale o dall'autorita' amministrativa ai sensi di quanto
stabilito dall'articolo 181 del codice di cui al decreto  legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, e dall'articolo 31 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, se non  previa  revoca  dello
stesso da parte  del  giudice  competente  dell'esecuzione  penale  o
dell'autorita' amministrativa competente. 
  4. Il contributo concesso e' al netto di altri contributi  pubblici
percepiti dall'interessato per le medesime finalita' di quelli di cui
al presente Capo. 
  5. Rientrano tra le spese  ammissibili  a  finanziamento  le  spese
relative alle prestazioni tecniche e amministrative,  nei  limiti  di
quanto determinato all'articolo 17, comma 3. 
  6. Le spese sostenute per  tributi  o  canoni  di  qualsiasi  tipo,
dovuti  per  l'occupazione  di  suolo  pubblico   determinata   dagli
interventi di  ricostruzione,  sono  inserite  nel  quadro  economico
relativo alla richiesta di contributo. 
  7.  Le  domande  di  concessione  dei  contributi   contengono   la
dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, in ordine al possesso dei requisiti  necessari
per la concessione dei contributi di cui al comma 1  e  all'eventuale
spettanza  di  ulteriori  contributi   pubblici   o   di   indennizzi
assicurativi per la copertura dei medesimi danni. 
  8.  La  concessione  del  contributo  e'  annotata   nei   registri
immobiliari, su richiesta del Commissario straordinario, in esenzione
da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione,
senza alcun'altra formalita'. 
  9. In deroga agli articoli 1120,  1121  e  1136,  quarto  e  quinto
comma, del codice civile, gli interventi di recupero relativi  ad  un
unico immobile composto da piu'  unita'  immobiliari  possono  essere
disposti dalla maggioranza dei  condomini  che  comunque  rappresenti
almeno la  meta'  del  valore  dell'edificio  e  gli  interventi  ivi
previsti  devono  essere  approvati  con  un  numero  di   voti   che
rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno  un  terzo  del
valore dell'edificio. 
  10.  Ferma  restando  l'esigenza  di   assicurare   il   controllo,
l'economicita'  e  la   trasparenza   nell'utilizzo   delle   risorse
pubbliche,  i  contratti  stipulati  dai   privati   beneficiari   di
contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni  e
servizi connessi agli interventi di cui al presente articolo non sono
ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 1, comma 2,  del  codice
dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile  2016,
n. 50. 
  11. La selezione dell'impresa esecutrice da parte del  beneficiario
dei contributi e' compiuta tra  le  imprese  che  risultano  iscritte
nell'Anagrafe di cui all'articolo 16. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          del  5  maggio  2011  (Approvazione  del  modello  per   il
          rilevamento dei danni, pronto intervento e  agibilita'  per
          edifici ordinari nell'emergenza post-sismica e del relativo
          manuale di  compilazione),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, S.O. n. 123. 
              - Si riporta l'art. 13, comma 2,  del  decreto-legge  6
          dicembre  2011,  n.  201  (Disposizioni  urgenti   per   la
          crescita,  l'equita'  e   il   consolidamento   dei   conti
          pubblici), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  6  dicembre
          2011,  n.  284,  S.O.,   e   convertito   in   legge,   con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: 
                «Art.  13  (Anticipazione  sperimentale  dell'imposta
          municipale propria). - (Omissis). 
                2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il
          possesso di immobili; restano ferme le definizioni  di  cui
          all'art. 2 del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.
          504. I soggetti richiamati dall'art. 2,  comma  1,  lettera
          b), secondo periodo, del decreto  legislativo  n.  504  del
          1992, sono individuati  nei  coltivatori  diretti  e  negli
          imprenditori agricoli professionali di cui all'art.  1  del
          decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.  99,  e  successive
          modificazioni,   iscritti   nella   previdenza    agricola.
          L'imposta municipale propria non  si  applica  al  possesso
          dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa,
          ad  eccezione  di  quelle  classificate   nelle   categorie
          catastali A/1, A/8  e  A/9,  per  le  quali  continuano  ad
          applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione  di
          cui al comma  10.  Per  abitazione  principale  si  intende
          l'immobile, iscritto o  iscrivibile  nel  catasto  edilizio
          urbano  come  unica  unita'  immobiliare,  nel   quale   il
          possessore e il suo nucleo familiare dimorano  abitualmente
          e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui  i  componenti
          del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e
          la residenza anagrafica in  immobili  diversi  situati  nel
          territorio  comunale,  le  agevolazioni  per   l'abitazione
          principale e per le relative  pertinenze  in  relazione  al
          nucleo familiare si applicano per  un  solo  immobile.  Per
          pertinenze   dell'abitazione   principale   si    intendono
          esclusivamente   quelle   classificate   nelle    categorie
          catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita'
          pertinenziale  per  ciascuna  delle   categorie   catastali
          indicate,  anche  se   iscritte   in   catasto   unitamente
          all'unita' ad uso abitativo. I comuni  possono  considerare
          direttamente  adibita  ad  abitazione  principale  l'unita'
          immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
          da anziani o disabili  che  acquisiscono  la  residenza  in
          istituti di ricovero  o  sanitari  a  seguito  di  ricovero
          permanente, a condizione che la stessa non risulti  locata.
          In  caso  di   piu'   unita'   immobiliari,   la   predetta
          agevolazione puo'  essere  applicata  ad  una  sola  unita'
          immobiliare.  A  partire  dall'anno  2015  e'   considerata
          direttamente adibita ad abitazione principale  una  ed  una
          sola unita' immobiliare posseduta  dai  cittadini  italiani
          non  residenti  nel  territorio  dello  Stato  e   iscritti
          all'Anagrafe degli italiani  residenti  all'estero  (AIRE),
          gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo
          di proprieta' o di usufrutto in Italia,  a  condizione  che
          non risulti locata o  data  in  comodato  d'uso.  L'imposta
          municipale propria non si applica, altresi': 
                  a)  alle  unita'  immobiliari   appartenenti   alle
          cooperative edilizie  a  proprieta'  indivisa,  adibite  ad
          abitazione  principale  e  relative  pertinenze  dei   soci
          assegnatari, ivi incluse le unita' immobiliari appartenenti
          alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa destinate a
          studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga  al
          richiesto requisito della residenza anagrafica; 
                  b) ai fabbricati di civile abitazione destinati  ad
          alloggi sociali come  definiti  dal  decreto  del  Ministro
          delle  infrastrutture  22  aprile  2008,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 
                  c) alla casa  coniugale  assegnata  al  coniuge,  a
          seguito   di   provvedimento   di    separazione    legale,
          annullamento,  scioglimento  o  cessazione  degli   effetti
          civili del matrimonio; 
                  d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile  nel
          catasto edilizio  urbano  come  unica  unita'  immobiliare,
          posseduto, e non concesso in locazione,  dal  personale  in
          servizio permanente appartenente alle Forze armate  e  alle
          Forze di  polizia  ad  ordinamento  militare  e  da  quello
          dipendente delle Forze di polizia  ad  ordinamento  civile,
          nonche' dal personale del Corpo nazionale  dei  vigili  del
          fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art.  28,  comma
          1, del decreto legislativo 19  maggio  2000,  n.  139,  dal
          personale appartenente alla carriera  prefettizia,  per  il
          quale  non  sono  richieste  le  condizioni  della   dimora
          abituale e della residenza anagrafica.» 
                  (Omissis).». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 26  aprile
          1986,  n.  131  (Approvazione   del   testo   unico   delle
          disposizioni  concernenti  l'imposta   di   registro),   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  99  del  30  aprile
          1986, S.O. n. 34. 
              - Si riporta l'art. 181,  del  decreto  legislativo  22
          gennaio 2004, n.  42  (Codice  dei  beni  culturali  e  del
          paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002,
          n. 137): 
                «Art.   181   (Opere   eseguite   in    assenza    di
          autorizzazione o in difformita' da essa).  -  1.  Chiunque,
          senza la prescritta  autorizzazione  o  in  difformita'  di
          essa,  esegue  lavori   di   qualsiasi   genere   su   beni
          paesaggistici e' punito con le pene previste dall'art.  44,
          lettera c), del decreto del Presidente della  Repubblica  6
          giugno 2001, n. 380. 
                1-bis. La pena e' della reclusione da uno  a  quattro
          anni qualora i lavori di cui al comma 1: 
                  a) ricadano su immobili od aree che,  per  le  loro
          caratteristiche paesaggistiche siano  stati  dichiarati  di
          notevole  interesse  pubblico  con  apposito  provvedimento
          emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; 
                  b) ricadano su immobili od aree tutelati per  legge
          ai sensi dell'art. 142 ed abbiano comportato un aumento dei
          manufatti superiore al trenta per  cento  della  volumetria
          della  costruzione  originaria  o,   in   alternativa,   un
          ampliamento della medesima superiore a  settecentocinquanta
          metri cubi, ovvero  ancora  abbiano  comportato  una  nuova
          costruzione con una volumetria  superiore  ai  mille  metri
          cubi. 
                1-ter. Ferma restando l'applicazione  delle  sanzioni
          amministrative pecuniarie  di  cui  all'art.  167,  qualora
          l'autorita'   amministrativa    competente    accerti    la
          compatibilita' paesaggistica secondo le procedure di cui al
          comma 1-quater, la disposizione di cui al comma  1  non  si
          applica: 
                  a)  per  i  lavori,   realizzati   in   assenza   o
          difformita'  dall'autorizzazione  paesaggistica,  che   non
          abbiano determinato creazione di superfici utili  o  volumi
          ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; 
                  b)  per  l'impiego  di  materiali  in   difformita'
          dall'autorizzazione paesaggistica; 
                  c) per i lavori configurabili quali  interventi  di
          manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'art. 3
          del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,
          n. 380. 
                1-quater. Il proprietario, possessore o  detentore  a
          qualsiasi  titolo  dell'immobile  o  dell'area  interessati
          dagli interventi di cui al comma  1-ter  presenta  apposita
          domanda all'autorita' preposta alla gestione del vincolo ai
          fini dell'accertamento della  compatibilita'  paesaggistica
          degli  interventi  medesimi.  L'autorita'   competente   si
          pronuncia sulla domanda  entro  il  termine  perentorio  di
          centottanta  giorni,   previo   parere   vincolante   della
          soprintendenza da rendersi entro il termine  perentorio  di
          novanta giorni. 
                1-quinquies. La rimessione in pristino delle  aree  o
          degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici,  da  parte
          del  trasgressore,  prima  che  venga  disposta   d'ufficio
          dall'autorita'  amministrativa,  e   comunque   prima   che
          intervenga la condanna, estingue il reato di cui  al  comma
          1. 
                2. Con la sentenza  di  condanna  viene  ordinata  la
          rimessione in pristino dello stato dei luoghi a  spese  del
          condannato. Copia della sentenza e' trasmessa alla  regione
          ed al comune  nel  cui  territorio  e'  stata  commessa  la
          violazione.». 
              - Si riporta l'art.  31,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  e   regolamentari   in   materia
          edilizia (Testo A): 
                «Art. 31 ( (L) (Interventi  eseguiti  in  assenza  di
          permesso  di  costruire,  in  totale  difformita'   o   con
          variazioni essenziali (legge 28 febbraio 1985, n. 47,  art.
          7;  decreto-legge  23  aprile  1985,  n.   146,   art.   2,
          convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985,  n.
          298; decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  articoli
          107 e 109) ). -  1.  Sono  interventi  eseguiti  in  totale
          difformita' dal permesso di costruire quelli che comportano
          la realizzazione di  un  organismo  edilizio  integralmente
          diverso per caratteristiche tipologiche, plano-volumetriche
          o di utilizzazione da quello oggetto del  permesso  stesso,
          ovvero  l'esecuzione  di  volumi  edilizi  oltre  i  limiti
          indicati nel progetto e tali  da  costituire  un  organismo
          edilizio  o  parte  di  esso  con  specifica  rilevanza  ed
          autonomamente utilizzabile. 
                2. Il dirigente  o  il  responsabile  del  competente
          ufficio comunale, accertata l'esecuzione di  interventi  in
          assenza di permesso, in totale  difformita'  dal  medesimo,
          ovvero con  variazioni  essenziali,  determinate  ai  sensi
          dell'art. 32, ingiunge al proprietario  e  al  responsabile
          dell'abuso la rimozione o  la  demolizione,  indicando  nel
          provvedimento l'area che viene  acquisita  di  diritto,  ai
          sensi del comma 3. 
                3. Se il responsabile dell'abuso  non  provvede  alla
          demolizione e al ripristino  dello  stato  dei  luoghi  nel
          termine di  novanta  giorni  dall'ingiunzione,  il  bene  e
          l'area di sedime, nonche'  quella  necessaria,  secondo  le
          vigenti prescrizioni urbanistiche,  alla  realizzazione  di
          opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti  di  diritto
          gratuitamente al patrimonio del  comune.  L'area  acquisita
          non  puo'  comunque  essere  superiore  a  dieci  volte  la
          complessiva superficie utile abusivamente costruita. 
                4.    L'accertamento     dell'inottemperanza     alla
          ingiunzione a demolire, nel termine di  cui  al  precedente
          comma  3,  previa  notifica  all'interessato,   costituisce
          titolo per l'immissione nel possesso e per la  trascrizione
          nei  registri  immobiliari,  che   deve   essere   eseguita
          gratuitamente. 
                4-bis.     L'autorita'     competente,     constatata
          l'inottemperanza,  irroga   una   sanzione   amministrativa
          pecuniaria di importo compreso  tra  2.000  euro  e  20.000
          euro, salva  l'applicazione  di  altre  misure  e  sanzioni
          previste da norme vigenti. La sanzione, in  caso  di  abusi
          realizzati sulle aree e sugli edifici di  cui  al  comma  2
          dell'art. 27, ivi  comprese  le  aree  soggette  a  rischio
          idrogeologico elevato o molto elevato, e'  sempre  irrogata
          nella misura massima. La mancata o tardiva  emanazione  del
          provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilita'
          penali,   costituisce   elemento   di   valutazione   della
          performance   individuale   nonche'   di    responsabilita'
          disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del
          funzionario inadempiente. 
                4-ter. I proventi delle  sanzioni  di  cui  al  comma
          4-bis spettano al comune e  sono  destinati  esclusivamente
          alla demolizione  e  rimessione  in  pristino  delle  opere
          abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate
          a verde pubblico. 
                4-quater. Ferme restando le competenze delle  regioni
          a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
          Bolzano, le regioni a statuto ordinario  possono  aumentare
          l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste
          dal  comma  4-bis  e  stabilire  che  siano  periodicamente
          reiterabili qualora permanga l'inottemperanza all'ordine di
          demolizione. 
                5. L'opera acquisita e' demolita  con  ordinanza  del
          dirigente  o  del  responsabile  del   competente   ufficio
          comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con
          deliberazione consiliare non  si  dichiari  l'esistenza  di
          prevalenti interessi pubblici  e  sempre  che  l'opera  non
          contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o
          di rispetto dell'assetto idrogeologico. 
                6.  Per  gli  interventi  abusivamente  eseguiti   su
          terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali,  a
          vincolo di inedificabilita', l'acquisizione  gratuita,  nel
          caso di inottemperanza all'ingiunzione di  demolizione,  si
          verifica di diritto  a  favore  delle  amministrazioni  cui
          compete la  vigilanza  sull'osservanza  del  vincolo.  Tali
          amministrazioni provvedono  alla  demolizione  delle  opere
          abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei
          responsabili dell'abuso.  Nella  ipotesi  di  concorso  dei
          vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio
          del comune. 
                7.  Il  segretario   comunale   redige   e   pubblica
          mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, i dati
          relativi   agli   immobili   e   alle   opere    realizzati
          abusivamente,  oggetto  dei  rapporti  degli  ufficiali  ed
          agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di
          sospensione e  trasmette  i  dati  anzidetti  all'autorita'
          giudiziaria  competente,   al   presidente   della   giunta
          regionale e, tramite l'ufficio territoriale del governo, al
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 
                8. In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni
          dalla  data  di  constatazione  della  inosservanza   delle
          disposizioni  di  cui  al  comma  1  dell'art.  27,  ovvero
          protrattasi oltre il termine  stabilito  dal  comma  3  del
          medesimo art.  27,  il  competente  organo  regionale,  nei
          successivi   trenta   giorni,   adotta   i    provvedimenti
          eventualmente necessari dandone  contestuale  comunicazione
          alla   competente    autorita'    giudiziaria    ai    fini
          dell'esercizio dell'azione penale. 
                9. Per le opere abusive di cui al presente  articolo,
          il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui
          all'art. 44, ordina la demolizione delle  opere  stesse  se
          ancora non sia stata altrimenti eseguita. 
                9-bis.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si
          applicano anche agli interventi edilizi di cui all'art. 23,
          comma 01.». 
              - Si riportano gli articoli 46 e 47,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di documentazione amministrativa (Testo A): 
                «Art.  46  (  (R)   (Dichiarazioni   sostitutive   di
          certificazioni) ). - 1. Sono comprovati con  dichiarazioni,
          anche      contestuali      all'istanza,       sottoscritte
          dall'interessato e prodotte in sostituzione  delle  normali
          certificazioni  i  seguenti  stati,  qualita'  personali  e
          fatti: 
                  a) data e il luogo di nascita; 
                  b) residenza; 
                  c) cittadinanza; 
                  d) godimento dei diritti civili e politici; 
                  e) stato  di  celibe,  coniugato,  vedovo  o  stato
          libero; 
                  f) stato di famiglia; 
                  g) esistenza in vita; 
                  h)  nascita  del  figlio,  decesso   del   coniuge,
          dell'ascendente o discendente; 
                  i)  iscrizione  in  albi,  in  elenchi  tenuti   da
          pubbliche amministrazioni; 
                  l) appartenenza a ordini professionali; 
                  m) titolo di studio, esami sostenuti; 
                  n) qualifica  professionale  posseduta,  titolo  di
          specializzazione,  di  abilitazione,  di   formazione,   di
          aggiornamento e di qualificazione tecnica; 
                  o) situazione reddituale o economica anche ai  fini
          della concessione dei benefici di qualsiasi  tipo  previsti
          da leggi speciali; 
                  p) assolvimento di specifici obblighi  contributivi
          con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; 
                  q) possesso e  numero  del  codice  fiscale,  della
          partita IVA e  di  qualsiasi  dato  presente  nell'archivio
          dell'anagrafe tributaria; 
                  r) stato di disoccupazione; 
                  s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; 
                  t) qualita' di studente; 
                  u) qualita' di  legale  rappresentante  di  persone
          fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 
                  v)  iscrizione  presso  associazioni  o  formazioni
          sociali di qualsiasi tipo; 
                  z) tutte  le  situazioni  relative  all'adempimento
          degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate  nel
          foglio matricolare dello stato di servizio; 
                  aa) di non aver riportato condanne penali e di  non
          essere  destinatario  di   provvedimenti   che   riguardano
          l'applicazione di  misure  di  sicurezza  e  di  misure  di
          prevenzione,  di  decisioni  civili  e   di   provvedimenti
          amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai  sensi
          della vigente normativa; 
                  bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto
          a procedimenti penali; 
                  bb-bis)  di  non  essere  l'ente  destinatario   di
          provvedimenti  giudiziari   che   applicano   le   sanzioni
          amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
          n. 231; 
                  cc) qualita' di vivenza a carico; 
                  dd)   tutti   i   dati   a    diretta    conoscenza
          dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; 
                  ee) di non trovarsi in stato di liquidazione  o  di
          fallimento e di non aver presentato domanda di  concordato.
          (R)». 
                «Art. 47 ( (R) (Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto
          di notorieta').  -  1.  L'atto  di  notorieta'  concernente
          stati, qualita' personali  o  fatti  che  siano  a  diretta
          conoscenza dell'interessato e' sostituito da  dichiarazione
          resa e sottoscritta dal medesimo con  la  osservanza  delle
          modalita' di cui all'art. 38. (R). 
                2. La dichiarazione resa nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. (R) 
                3. Fatte salve le  eccezioni  espressamente  previste
          per legge, nei rapporti con la pubblica  amministrazione  e
          con i concessionari di pubblici servizi, tutti  gli  stati,
          le qualita' personali e i fatti non espressamente  indicati
          nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato  mediante  la
          dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R) 
                4.  Salvo  il  caso   in   cui   la   legge   preveda
          espressamente che  la  denuncia  all'Autorita'  di  Polizia
          Giudiziaria  e'  presupposto  necessario  per  attivare  il
          procedimento amministrativo di rilascio  del  duplicato  di
          documenti di riconoscimento o comunque attestanti  stati  e
          qualita' personali  dell'interessato,  lo  smarrimento  dei
          documenti medesimi e' comprovato  da  chi  ne  richiede  il
          duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)». 
              - Si riportano gli articoli  1120,  1121  e  1136,  del
          codice civile: 
                «Art. 1120  (Innovazioni).  -  I  condomini,  con  la
          maggioranza  indicata  dal  quinto  comma  dell'art.  1136,
          possono  disporre   tutte   le   innovazioni   dirette   al
          miglioramento o all'uso piu' comodo o al maggior rendimento
          delle cose comuni. 
                I condomini, con la maggioranza indicata dal  secondo
          comma dell'art. 1136, possono disporre le innovazioni  che,
          nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto: 
                  1) le opere e gli interventi volti a migliorare  la
          sicurezza e la salubrita' degli edifici e degli impianti; 
                  2) le opere e gli interventi previsti per eliminare
          le  barriere  architettoniche,  per  il  contenimento   del
          consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi
          destinati   a   servizio   delle   unita'   immobiliari   o
          dell'edificio,  nonche'  per  la  produzione   di   energia
          mediante l'utilizzo di  impianti  di  cogenerazione,  fonti
          eoliche,  solari  o  comunque  rinnovabili  da  parte   del
          condominio o di terzi che conseguano a  titolo  oneroso  un
          diritto reale o personale di godimento del lastrico  solare
          o di altra idonea superficie comune; 
                  3) l'installazione di impianti centralizzati per la
          ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro
          genere di flusso informativo,  anche  da  satellite  o  via
          cavo, e i relativi collegamenti fino alla  diramazione  per
          le singole utenze, ad esclusione  degli  impianti  che  non
          comportano modifiche in grado di alterare  la  destinazione
          della cosa comune e di impedire  agli  altri  condomini  di
          farne uso secondo il loro diritto. 
                L'amministratore e' tenuto  a  convocare  l'assemblea
          entro trenta  giorni  dalla  richiesta  anche  di  un  solo
          condomino interessato all'adozione delle  deliberazioni  di
          cui  al  precedente  comma.  La  richiesta  deve  contenere
          l'indicazione del contenuto specifico e delle modalita'  di
          esecuzione  degli   interventi   proposti.   In   mancanza,
          l'amministratore deve invitare senza indugio  il  condomino
          proponente a fornire le necessarie integrazioni. 
                Sono  vietate  le  innovazioni  che  possano   recare
          pregiudizio  alla   stabilita'   o   alla   sicurezza   del
          fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o  che
          rendano  talune  parti  comuni  dell'edificio   inservibili
          all'uso o al godimento anche di un solo condomino.». 
                «Art. 1121 (Innovazioni  gravose  o  voluttuarie).  -
          Qualora l'innovazione importi una  spesa  molto  gravosa  o
          abbia  carattere  voluttuario  rispetto  alle   particolari
          condizioni e all'importanza dell'edificio,  e  consista  in
          opere, impianti o manufatti suscettibili  di  utilizzazione
          separata, i condomini che non  intendono  trarne  vantaggio
          sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa. 
                Se  l'utilizzazione  separata   non   e'   possibile,
          l'innovazione non e' consentita, salvo che  la  maggioranza
          dei condomini  che  l'ha  deliberata  o  accettata  intenda
          sopportarne integralmente la spesa. 
                Nel caso previsto dal primo comma  i  condomini  e  i
          loro eredi o aventi causa possono  tuttavia,  in  qualunque
          tempo,   partecipare    ai    vantaggi    dell'innovazione,
          contribuendo nelle spese di esecuzione  e  di  manutenzione
          dell'opera.». 
                «Art. 1136 (Costituzione dell'assemblea  e  validita'
          delle deliberazioni). - L'assemblea in  prima  convocazione
          e'  regolarmente  costituita  con  l'intervento  di   tanti
          condomini  che  rappresentino  i  due  terzi   del   valore
          dell'intero edificio e la maggioranza dei  partecipanti  al
          condominio. 
                Sono valide le deliberazioni approvate con un  numero
          di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti  e
          almeno la meta' del valore dell'edificio. 
                Se  l'assemblea  in  prima  convocazione   non   puo'
          deliberare per mancanza di numero  legale,  l'assemblea  in
          seconda convocazione delibera in  un  giorno  successivo  a
          quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci  giorni
          dalla medesima.  L'assemblea  in  seconda  convocazione  e'
          regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini
          che rappresentino almeno un terzo  del  valore  dell'intero
          edificio e un terzo  dei  partecipanti  al  condominio.  La
          deliberazione e'  valida  se  approvata  dalla  maggioranza
          degli intervenuti con un numero  di  voti  che  rappresenti
          almeno un terzo del valore dell'edificio. 
                Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca
          dell'amministratore o le liti attive e passive  relative  a
          materie     che     esorbitano      dalle      attribuzioni
          dell'amministratore   medesimo,   le   deliberazioni    che
          concernono la  ricostruzione  dell'edificio  o  riparazioni
          straordinarie di notevole entita' e le deliberazioni di cui
          agli articoli 1117-quater, 1120,  secondo  comma,  1122-ter
          nonche' 1135, terzo comma, devono essere  sempre  approvate
          con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente
          articolo. 
                Le deliberazioni di cui all'art. 1120, primo comma, e
          all'art. 1122-bis, terzo  comma,  devono  essere  approvate
          dall'assemblea con un numero di  voti  che  rappresenti  la
          maggioranza degli intervenuti ed almeno  i  due  terzi  del
          valore dell'edificio. 
                L'assemblea non puo' deliberare, se  non  consta  che
          tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati. 
                Delle  riunioni  dell'assemblea  si  redige  processo
          verbale    da    trascrivere    nel     registro     tenuto
          dall'amministratore.». 
              - Si riporta l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
          18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici): 
                «Art.  1  (Oggetto  e  ambito  di  applicazione).   -
          (Omissis). 
                2. Le disposizioni del presente codice si  applicano,
          altresi', all'aggiudicazione dei seguenti contratti: 
                  a) appalti di lavori, di  importo  superiore  ad  1
          milione  di  euro,  sovvenzionati  direttamente  in  misura
          superiore   al   50   per    cento    da    amministrazioni
          aggiudicatrici, nel caso in cui tali appalti comportino una
          delle seguenti attivita': 
                    1) lavori di genio civile di cui all'allegato I; 
                    2)  lavori  di  edilizia  relativi  a   ospedali,
          impianti  sportivi,  ricreativi  e  per  il  tempo  libero,
          edifici scolastici e universitari  e  edifici  destinati  a
          funzioni pubbliche; 
                  b) appalti di servizi  di  importo  superiore  alle
          soglie di cui all'art.  35  sovvenzionati  direttamente  in
          misura  superiore  al  50  per  cento  da   amministrazioni
          aggiudicatrici, allorche' tali appalti siano connessi a  un
          appalto di lavori di cui alla lettera a). 
                  c) lavori pubblici affidati  dai  concessionari  di
          lavori    pubblici    che    non    sono    amministrazioni
          aggiudicatrici; 
                  d) lavori pubblici affidati  dai  concessionari  di
          servizi, quando essi  sono  strettamente  strumentali  alla
          gestione del servizio e le  opere  pubbliche  diventano  di
          proprieta' dell'amministrazione aggiudicatrice; 
                  e) lavori  pubblici  da  realizzarsi  da  parte  di
          soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un
          altro titolo  abilitativo,  che  assumono  in  via  diretta
          l'esecuzione  delle  opere  di  urbanizzazione  a  scomputo
          totale o parziale del contributo previsto per  il  rilascio
          del permesso, ai sensi dell'art. 16, comma 2,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.  380,  e
          dell'art. 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150,
          ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione.
          L'amministrazione che rilascia il permesso di  costruire  o
          altro titolo abilitativo, puo' prevedere che, in  relazione
          alla realizzazione delle opere di urbanizzazione,  l'avente
          diritto a richiedere il titolo presenti all'amministrazione
          stessa, in  sede  di  richiesta  del  suddetto  titolo,  un
          progetto di fattibilita' tecnica ed economica  delle  opere
          da eseguire, con l'indicazione del  tempo  massimo  in  cui
          devono essere completate, allegando lo schema del  relativo
          contratto di appalto.  L'amministrazione,  sulla  base  del
          progetto di fattibilita' tecnica ed economica,  indice  una
          gara con le modalita' previste dall'art. 60 o  61.  Oggetto
          del contratto, previa acquisizione del progetto  definitivo
          in sede di  offerta,  sono  la  progettazione  esecutiva  e
          l'esecuzione di lavori. L'offerta relativa al prezzo indica
          distintamente   il   corrispettivo   richiesto    per    la
          progettazione esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e  per
          i costi della sicurezza. 
                (Omissis).».