Art. 10 
 
Aziende sanitarie sciolte ai  sensi  dell'articolo  146  del  decreto
                 legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
 
  1. Nel caso in cui siano  adottati  i  provvedimenti  di  cui  agli
articoli 143, 144, 145 e 146 del decreto legislativo 18 agosto  2000,
n. 267, si applicano, in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  del
presente decreto. In tali casi, la Commissione straordinaria  per  la
gestione dell'ente di  cui  all'articolo  144  del  medesimo  decreto
legislativo  n.  267  del  2000,  fermi  restando  i  compiti  e   le
prerogative ad essa assegnati dalla legislazione  vigente,  opera  in
coerenza con l'attuazione degli obiettivi del piano  di  rientro  dal
disavanzo nel settore sanitario,  nonche'  di  quelli  dei  piani  di
riqualificazione dei servizi sanitari. 
  2. Per le finalita' di cui al  presente  articolo,  la  Commissione
straordinaria di cui all'articolo 144 del decreto legislativo n.  267
del 2000, oltre al personale in posizione di sovraordinazione di  cui
all'articolo 145, primo comma, del medesimo decreto legislativo, puo'
avvalersi, in via  temporanea,  anche  in  deroga  alle  disposizioni
vigenti, in posizione di  comando  o  di  distacco,  di  esperti  nel
settore pubblico sanitario,  nominati  dal  prefetto  competente  per
territorio su proposta del Ministro della salute, con oneri a  carico
del   bilancio   dell'azienda   sanitaria   locale   od   ospedaliera
interessata. 
  3. Per le finalita' di cui all'articolo 3 del presente  decreto,  i
termini di cui al comma 6 del medesimo articolo e di cui all'articolo
4,   comma   1,   decorrono   dall'insediamento   della   Commissione
straordinaria  di  cui  all'articolo  144  del   menzionato   decreto
legislativo n. 267 del  2000,  ovvero,  se  la  Commissione  e'  gia'
insediata, dalla data di entrata in vigore del presente  decreto.  In
tali  casi  la  Commissione  straordinaria  adotta  i   provvedimenti
previsti dall'articolo 3, comma 6,  e  dall'articolo  4,  sentito  il
Commissario ad acta. 
  4. Nel caso in cui gli enti del Servizio sanitario regionale  siano
interessati dai provvedimenti di cui agli articoli 143,  144,  145  e
146  del  decreto  legislativo  n.  267  del  2000,  la   Commissione
straordinaria di cui all'articolo 144 del decreto legislativo n.  267
del  2000  segnala  al  Commissario  ad  acta  la   sussistenza   dei
presupposti  per  l'applicazione  della   disciplina   del   dissesto
finanziario di cui all'articolo 5. Il termine previsto  dall'articolo
5, comma 1, decorre dalla  data  di  insediamento  della  Commissione
ovvero, se gia' insediata,  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 143,  144,  145  e
          146 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 
                «Art.  143  (Scioglimento  dei  consigli  comunali  e
          provinciali conseguente a fenomeni di  infiltrazione  e  di
          condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilita'
          dei dirigenti e dipendenti). - 1. Fuori dai  casi  previsti
          dall'art. 141,  i  consigli  comunali  e  provinciali  sono
          sciolti quando, anche a seguito di accertamenti  effettuati
          a norma dell'art. 59, comma 7, emergono concreti, univoci e
          rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti  con
          la criminalita' organizzata  di  tipo  mafioso  o  similare
          degli amministratori di cui all'art. 77, comma 2, ovvero su
          forme di condizionamento degli stessi, tali da  determinare
          un'alterazione  del  procedimento   di   formazione   della
          volonta' degli  organi  elettivi  ed  amministrativi  e  da
          compromettere il buon  andamento  o  l'imparzialita'  delle
          amministrazioni comunali e provinciali, nonche' il regolare
          funzionamento dei servizi  ad  esse  affidati,  ovvero  che
          risultino tali da arrecare grave e  perdurante  pregiudizio
          per lo stato della sicurezza pubblica. 
              2. Al fine di verificare la sussistenza degli  elementi
          di cui al comma  1  anche  con  riferimento  al  segretario
          comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti
          ed ai dipendenti dell'ente locale, il  prefetto  competente
          per territorio  dispone  ogni  opportuno  accertamento,  di
          norma promuovendo l'accesso presso l'ente  interessato.  In
          tal caso, il prefetto nomina  una  commissione  d'indagine,
          composta da tre funzionari della pubblica  amministrazione,
          attraverso la quale esercita  i  poteri  di  accesso  e  di
          accertamento di cui e' titolare  per  delega  del  Ministro
          dell'interno ai sensi  dell'art.  2,  comma  2-quater,  del
          decreto-legge 29 ottobre  1991,  n.  345,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410.  Entro
          tre mesi dalla data di accesso, rinnovabili una  volta  per
          un ulteriore periodo massimo di tre  mesi,  la  commissione
          termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le  proprie
          conclusioni. 
              3.  Entro  il  termine  di  quarantacinque  giorni  dal
          deposito delle conclusioni  della  commissione  d'indagine,
          ovvero quando abbia  comunque  diversamente  acquisito  gli
          elementi  di  cui  al  comma  1  ovvero  in   ordine   alla
          sussistenza  di  forme  di  condizionamento  degli   organi
          amministrativi  ed  elettivi,  il  prefetto,   sentito   il
          comitato provinciale per l'ordine e la  sicurezza  pubblica
          integrato  con  la  partecipazione  del  procuratore  della
          Repubblica competente per  territorio,  invia  al  Ministro
          dell'interno una relazione nella quale si da'  conto  della
          eventuale sussistenza degli elementi  di  cui  al  comma  1
          anche con riferimento al segretario comunale o provinciale,
          al  direttore  generale,  ai  dirigenti  e  ai   dipendenti
          dell'ente locale. Nella relazione sono, altresi',  indicati
          gli appalti,  i  contratti  e  i  servizi  interessati  dai
          fenomeni  di   compromissione   o   interferenza   con   la
          criminalita'   organizzata   o   comunque   connotati    da
          condizionamenti o da una condotta antigiuridica.  Nei  casi
          in cui per i fatti oggetto degli  accertamenti  di  cui  al
          presente  articolo  o  per  eventi  connessi  sia  pendente
          procedimento   penale,   il   prefetto   puo'    richiedere
          preventivamente   informazioni   al    procuratore    della
          Repubblica competente, il quale, in deroga all'art. 329 del
          codice di procedura penale, comunica tutte le  informazioni
          che non ritiene debbano rimanere segrete  per  le  esigenze
          del procedimento. 
              4. Lo scioglimento di cui al comma 1  e'  disposto  con
          decreto del Presidente della Repubblica,  su  proposta  del
          Ministro dell'interno, previa deliberazione  del  Consiglio
          dei  ministri  entro  tre  mesi  dalla  trasmissione  della
          relazione di cui al comma 3, ed e' immediatamente trasmesso
          alle Camere. Nella proposta di scioglimento  sono  indicati
          in  modo   analitico   le   anomalie   riscontrate   ed   i
          provvedimenti necessari per rimuovere  tempestivamente  gli
          effetti  piu'  gravi  e  pregiudizievoli  per   l'interesse
          pubblico; la proposta indica, altresi', gli  amministratori
          ritenuti responsabili delle condotte che hanno  dato  causa
          allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o
          provinciale  comporta  la  cessazione   dalla   carica   di
          consigliere, di sindaco, di presidente della provincia,  di
          componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico
          comunque  connesso  alle  cariche   ricoperte,   anche   se
          diversamente disposto dalle leggi  vigenti  in  materia  di
          ordinamento e funzionamento degli organi predetti. 
              5.  Anche  nei  casi  in  cui  non  sia   disposto   lo
          scioglimento, qualora la relazione  prefettizia  rilevi  la
          sussistenza  degli  elementi  di  cui  al   comma   1   con
          riferimento  al  segretario  comunale  o  provinciale,   al
          direttore  generale,  ai  dirigenti  o  ai   dipendenti   a
          qualunque titolo dell'ente locale, con decreto del Ministro
          dell'interno, su proposta del prefetto,  e'  adottato  ogni
          provvedimento  utile  a  far  cessare   immediatamente   il
          pregiudizio in atto e ricondurre alla  normalita'  la  vita
          amministrativa  dell'ente,  ivi  inclusa   la   sospensione
          dall'impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione  ad
          altro ufficio o altra mansione con  obbligo  di  avvio  del
          procedimento   disciplinare   da    parte    dell'autorita'
          competente. 
              6. A decorrere dalla data di pubblicazione del  decreto
          di scioglimento sono risolti di diritto  gli  incarichi  di
          cui all'art. 110, nonche' gli  incarichi  di  revisore  dei
          conti e  i  rapporti  di  consulenza  e  di  collaborazione
          coordinata e continuativa che  non  siano  stati  rinnovati
          dalla commissione straordinaria di cui all'art.  144  entro
          quarantacinque giorni dal suo insediamento. 
              7. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per  lo
          scioglimento o l'adozione di altri provvedimenti di cui  al
          comma 5, il Ministro dell'interno,  entro  tre  mesi  dalla
          trasmissione della relazione  di  cui  al  comma  3,  emana
          comunque un decreto di conclusione del procedimento in  cui
          da' conto degli esiti dell'attivita'  di  accertamento.  Le
          modalita' di pubblicazione dei provvedimenti emessi in caso
          di  insussistenza  dei  presupposti  per  la  proposta   di
          scioglimento sono disciplinate  dal  Ministro  dell'interno
          con proprio decreto. 
              7-bis. Nell'ipotesi di cui al comma  7,  qualora  dalla
          relazione del prefetto emergano, riguardo  ad  uno  o  piu'
          settori amministrativi, situazioni sintomatiche di condotte
          illecite   gravi   e   reiterate,   tali   da   determinare
          un'alterazione delle procedure e da compromettere  il  buon
          andamento e l'imparzialita' delle amministrazioni  comunali
          o  provinciali,  nonche'  il  regolare  funzionamento   dei
          servizi ad esse affidati, il  prefetto,  sulla  base  delle
          risultanze  dell'accesso,  al  fine  di  far   cessare   le
          situazioni riscontrate  e  di  ricondurre  alla  normalita'
          l'attivita'  amministrativa  dell'ente,  individua,   fatti
          salvi  i  profili  di  rilevanza   penale,   i   prioritari
          interventi di risanamento indicando gli atti  da  assumere,
          con la  fissazione  di  un  termine  per  l'adozione  degli
          stessi,     e     fornisce     ogni     utile      supporto
          tecnico-amministrativo a mezzo dei propri  uffici.  Decorso
          inutilmente  il  termine  fissato,  il   prefetto   assegna
          all'ente un ulteriore termine, non superiore a  20  giorni,
          per la loro adozione,  scaduto  il  quale  si  sostituisce,
          mediante   commissario   ad    acta,    all'amministrazione
          inadempiente. Ai relativi oneri gli enti locali  provvedono
          con le  risorse  disponibili  a  legislazione  vigente  sui
          propri bilanci. 
              8. Se dalla relazione  prefettizia  emergono  concreti,
          univoci e rilevanti elementi su  collegamenti  tra  singoli
          amministratori  e  la  criminalita'  organizzata  di   tipo
          mafioso, il Ministro dell'interno trasmette la relazione di
          cui al comma 3  all'autorita'  giudiziaria  competente  per
          territorio,  ai  fini  dell'applicazione  delle  misure  di
          prevenzione previste nei  confronti  dei  soggetti  di  cui
          all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575. 
              9. Il  decreto  di  scioglimento  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale. Al decreto sono  allegate  la  proposta
          del Ministro dell'interno  e  la  relazione  del  prefetto,
          salvo che il Consiglio dei ministri disponga  di  mantenere
          la riservatezza su parti della proposta o  della  relazione
          nei casi in cui lo ritenga strettamente necessario. 
              10. Il decreto di scioglimento conserva i suoi  effetti
          per un periodo da dodici mesi a diciotto  mesi  prorogabili
          fino  ad  un  massimo  di   ventiquattro   mesi   in   casi
          eccezionali,   dandone   comunicazione   alle   Commissioni
          parlamentari competenti, al fine di assicurare il  regolare
          funzionamento dei servizi  affidati  alle  amministrazioni,
          nel rispetto  dei  principi  di  imparzialita'  e  di  buon
          andamento dell'azione  amministrativa.  Le  elezioni  degli
          organi sciolti ai sensi del presente articolo  si  svolgono
          in occasione del turno annuale ordinario di cui all'art.  1
          della  legge  7  giugno  1991,   n.   182,   e   successive
          modificazioni. Nel caso in cui  la  scadenza  della  durata
          dello scioglimento cada nel secondo semestre dell'anno,  le
          elezioni si svolgono in un turno straordinario  da  tenersi
          in una  domenica  compresa  tra  il  15  ottobre  e  il  15
          dicembre. La  data  delle  elezioni  e'  fissata  ai  sensi
          dell'art.  3  della  citata  legge  n.  182  del  1991,   e
          successive  modificazioni.  L'eventuale  provvedimento   di
          proroga della durata dello  scioglimento  e'  adottato  non
          oltre il cinquantesimo  giorno  antecedente  alla  data  di
          scadenza della durata dello scioglimento stesso, osservando
          le procedure e le modalita' stabilite nel comma 4. 
              11. Fatta  salva  ogni  altra  misura  interdittiva  ed
          accessoria  eventualmente  prevista,   gli   amministratori
          responsabili delle  condotte  che  hanno  dato  causa  allo
          scioglimento di cui al presente articolo non possono essere
          candidati alle elezioni per la Camera dei deputati, per  il
          Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo nonche'
          alle   elezioni   regionali,   provinciali,   comunali    e
          circoscrizionali, in  relazione  ai  due  turni  elettorali
          successivi  allo  scioglimento  stesso,  qualora  la   loro
          incandidabilita'   sia   dichiarata    con    provvedimento
          definitivo. Ai fini della dichiarazione  d'incandidabilita'
          il Ministro dell'interno invia senza ritardo la proposta di
          scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente  per
          territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui
          al comma 1 con  riferimento  agli  amministratori  indicati
          nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili,
          le procedure di cui al libro IV, titolo II,  capo  VI,  del
          codice di procedura civile. 
              12. Quando ricorrono motivi di urgente  necessita',  il
          prefetto, in attesa del decreto di  scioglimento,  sospende
          gli organi dalla carica ricoperta, nonche'  da  ogni  altro
          incarico  ad  essa  connesso,  assicurando  la  provvisoria
          amministrazione dell'ente mediante invio di commissari.  La
          sospensione non puo' eccedere la durata di sessanta  giorni
          e il termine del decreto di cui al comma 10  decorre  dalla
          data del provvedimento di sospensione. 
              13.  Si  fa  luogo  comunque  allo  scioglimento  degli
          organi, a norma del presente articolo, quando sussistono le
          condizioni indicate nel comma  1,  ancorche'  ricorrano  le
          situazioni previste dall'art. 141. 
                Art. 144 (Commissione  straordinaria  e  Comitato  di
          sostegno  e  monitoraggio).  -  1.  Con   il   decreto   di
          scioglimento  di  cui  all'art.   143   e'   nominata   una
          commissione straordinaria per  la  gestione  dell'ente,  la
          quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il
          decreto stesso. La commissione e' composta  di  tre  membri
          scelti  tra  funzionari  dello  Stato,  in  servizio  o  in
          quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione  ordinaria
          o amministrativa in quiescenza. La  commissione  rimane  in
          carica fino allo svolgimento  del  primo  turno  elettorale
          utile. 
              2. Presso il Ministero dell'interno e'  istituito,  con
          personale della amministrazione, un comitato di sostegno  e
          di monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie
          di cui al  comma  1  e  dei  comuni  riportati  a  gestione
          ordinaria. 
              3. Con decreto del Ministro  dell'interno,  adottato  a
          norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400, sono determinate  le  modalita'  di  organizzazione  e
          funzionamento   della   commissione    straordinaria    per
          l'esercizio  delle  attribuzioni  ad  essa  conferite,   le
          modalita' di pubblicizzazione  degli  atti  adottati  dalla
          commissione stessa, nonche' le modalita' di  organizzazione
          e funzionamento del comitato di cui al comma 2. 
                Art. 145 (Gestione straordinaria).  -  1.  Quando  in
          relazione alle situazioni indicate nel  comma  1  dell'art.
          143  sussiste  la  necessita'  di  assicurare  il  regolare
          funzionamento dei servizi degli enti nei cui  confronti  e'
          stato disposto lo scioglimento, il prefetto,  su  richiesta
          della commissione straordinaria di cui al comma 1 dell'art.
          144, puo' disporre, anche in  deroga  alle  norme  vigenti,
          l'assegnazione in via temporanea, in posizione di comando o
          distacco,  di  personale  amministrativo   e   tecnico   di
          amministrazioni ed enti pubblici,  previa  intesa  con  gli
          stessi, ove occorra anche in posizione di sovraordinazione.
          Al personale assegnato spetta  un  compenso  mensile  lordo
          proporzionato alle prestazioni da  rendere,  stabilito  dal
          prefetto in  misura  non  superiore  al  50%(percento)  del
          compenso  spettante  a  ciascuno   dei   componenti   della
          commissione  straordinaria,   nonche',   ove   dovuto,   il
          trattamento economico di missione stabilito dalla legge per
          i  dipendenti  dello  Stato  in  relazione  alla  qualifica
          funzionale posseduta nell'amministrazione di  appartenenza.
          Tali  competenze  sono  a  carico  dello   Stato   e   sono
          corrisposte  dalla  prefettura,  sulla   base   di   idonea
          documentazione giustificativa, sugli accreditamenti emessi,
          in deroga alle vigenti disposizioni di legge, dal Ministero
          dell'interno.   La   prefettura,   in   caso   di   ritardo
          nell'emissione  degli  accreditamenti  e'   autorizzata   a
          prelevare le somme occorrenti sui  fondi  in  genere  della
          contabilita' speciale.  Per  il  personale  non  dipendente
          dalle amministrazioni centrali o periferiche  dello  Stato,
          la prefettura provvede al  rimborso  al  datore  di  lavoro
          dello  stipendio  lordo,  per  la  parte  proporzionalmente
          corrispondente alla durata  delle  prestazioni  rese.  Agli
          oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede con
          una quota parte del 10%(percento)  delle  somme  di  denaro
          confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.  575,  e
          successive  modificazioni,  nonche'  del   ricavato   delle
          vendite disposte a norma dell'art. 4,  commi  4  e  6,  del
          decreto-legge 14  giugno  1989,  n.  230,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282,  relative
          ai beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in  azienda
          confiscati ai sensi della medesima legge n. 575  del  1965.
          Alla scadenza del periodo di assegnazione,  la  commissione
          straordinaria   potra'   rilasciare,   sulla   base   della
          valutazione   dell'attivita'   prestata    dal    personale
          assegnato, apposita certificazione di lodevole servizio che
          costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di
          carriera  e  nei  concorsi   interni   e   pubblici   nelle
          amministrazioni dello Stato, delle  regioni  e  degli  enti
          locali. 
              2. Per far fronte a situazioni di  gravi  disservizi  e
          per avviare la sollecita realizzazione di  opere  pubbliche
          indifferibili, la commissione straordinaria di cui al comma
          1 dell'art.  144,  entro  il  termine  di  sessanta  giorni
          dall'insediamento,  adotta  un  piano  di  priorita'  degli
          interventi, anche con riferimento a progetti gia' approvati
          e non eseguiti. Gli atti relativi devono essere  nuovamente
          approvati  dalla  commissione  straordinaria.  La  relativa
          deliberazione, esecutiva a norma di legge, e' inviata entro
          dieci giorni al prefetto  il  quale,  sentito  il  comitato
          provinciale della pubblica  amministrazione  opportunamente
          integrato con i  rappresentanti  di  uffici  tecnici  delle
          amministrazioni statali, regionali o locali, trasmette  gli
          atti   all'amministrazione    regionale    territorialmente
          competente per il tramite del commissario  del  Governo,  o
          alla  Cassa  depositi  e  prestiti,  che  provvedono   alla
          dichiarazione di  priorita'  di  accesso  ai  contributi  e
          finanziamenti  a   carico   degli   stanziamenti   comunque
          destinati  agli  investimenti   degli   enti   locali.   Le
          disposizioni del presente comma si  applicano  ai  predetti
          enti anche in deroga  alla  disciplina  sugli  enti  locali
          dissestati,   limitatamente   agli    importi    totalmente
          ammortizzabili con contributi statali o regionali  ad  essi
          effettivamente assegnati. 
              3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si  applicano,
          a far tempo dalla data di insediamento degli organi e  fino
          alla   scadenza   del   mandato   elettivo,   anche    alle
          amministrazioni comunali e provinciali, i cui organi  siano
          rinnovati al termine del periodo di  scioglimento  disposto
          ai sensi del comma 1 dell'art. 143. 
              4. Nei casi in cui lo scioglimento  e'  disposto  anche
          con  riferimento  a  situazioni  di  infiltrazione   o   di
          condizionamento     di     tipo      mafioso,      connesse
          all'aggiudicazione di appalti di opere o di lavori pubblici
          o  di  pubbliche   forniture,   ovvero   l'affidamento   in
          concessione di  servizi  pubblici  locali,  la  commissione
          straordinaria di cui al comma 1 dell'art. 144 procede  alle
          necessarie  verifiche  con  i  poteri  del  collegio  degli
          ispettori di cui all'art. 14 del  decreto-legge  13  maggio
          1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
          luglio 1991, n. 203. A conclusione degli  accertamenti,  la
          commissione  straordinaria  adotta  tutti  i  provvedimenti
          ritenuti necessari e puo' disporre  d'autorita'  la  revoca
          delle deliberazioni gia' adottate, in qualunque  momento  e
          fase della procedura contrattuale,  o  la  rescissione  del
          contratto gia' concluso. 
              5. Ferme restando le forme di  partecipazione  popolare
          previste dagli statuti in attuazione dell'art. 8, comma  3,
          la commissione straordinaria di cui al  comma  1  dell'art.
          144,  allo  scopo  di  acquisire  ogni  utile  elemento  di
          conoscenza e valutazione in ordine a rilevanti questioni di
          interesse generale  si  avvale,  anche  mediante  forme  di
          consultazione diretta, dell'apporto di rappresentanti delle
          forze politiche  in  ambito  locale,  dell'Anci,  dell'Upi,
          delle organizzazioni di volontariato e di  altri  organismi
          locali  particolarmente  interessati  alle   questioni   da
          trattare. 
                Art. 146 (Norma finale). - 1. Le disposizioni di  cui
          agli articoli 143, 144, 145 si applicano anche  agli  altri
          enti locali di cui all'art. 2, comma 1, nonche' ai consorzi
          di comuni e province, agli organi comunque denominati delle
          aziende  sanitarie  locali  ed  ospedaliere,  alle  aziende
          speciali  dei  comuni  e  delle  province  e  ai   consigli
          circoscrizionali, in  quanto  compatibili  con  i  relativi
          ordinamenti. 
              2. Il Ministro dell'interno presenta al Parlamento  una
          relazione  annuale  sull'attivita'  svolta  dalla  gestione
          straordinaria dei singoli comuni.».