(( Art. 10 bis 
 
Modifiche alla disciplina degli incentivi per la rottamazione  e  per
  l'acquisto di veicoli non inquinanti 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 1057 e' sostituito dal seguente: 
  «1057. A coloro che, nell'anno 2019, acquistano, anche in locazione
finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o  ibrido
nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e  L7e
e che consegnano per la rottamazione un veicolo, appartenente  a  una
delle suddette categorie, di cui siano proprietari o  intestatari  da
almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario,  da
almeno dodici mesi,  un  familiare  convivente,  e'  riconosciuto  un
contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto,  fino  ad  un
massimo di 3.000 euro nel caso in cui il veicolo  consegnato  per  la
rottamazione sia della categoria euro 0, 1, 2 o 3, ovvero  sia  stato
oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei  trasporti  2  febbraio  2011,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 2011 »; 
  b) al comma 1062, lettera c), sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
parole: «, ovvero del certificato di  cessazione  dalla  circolazione
rilasciato dall'ufficio della motorizzazione civile.». ))