Art. 10 
 
                      Obbligo di comunicazione 
 
  1. La  Cassa  per  i  servizi  energetici  ed  ambientali  comunica
periodicamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  al
Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dello  sviluppo
economico e all'ARERA  le  garanzie  concesse  e  lo  sviluppo  degli
investimenti. 
  2. La comunicazione indica l'elenco dei soggetti ammessi,  il  tipo
di garanzia fornita e il relativo valore,  le  condizioni  applicate,
l'elenco degli interventi ammessi a garanzia. 
  3. La CSEA fornisce semestralmente  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e all'ARERA una relazione  di  monitoraggio  in  ordine
alla rischiosita' del portafoglio garantito ed alla adeguatezza degli
accantonamenti e delle risorse disponibili sul Fondo. 
  4.  A  far  data  dal  31  dicembre  2019,   il   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti e ARERA, sulla base dei dati di cui al
comma 1, relazionano annualmente alla  Conferenza  unificata  di  cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  sulle
garanzie concesse e lo sviluppo degli investimenti. 
  Il presente  decreto  sara'  sottoposto  ai  competenti  organi  di
controllo  e  sara'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 30 maggio 2019 
 
                                                 Il Presidente        
                                           del Consiglio dei ministri 
                                                      Conte           

Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 2019 
Ufficio controllo atti  P.C.M.  Ministeri  della  giustizia  e  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale,  reg.ne  succ.  n.
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