Art. 10 Contrassegno mediante IU a livello aggregato 1. Qualora gli operatori economici scelgano di adempiere agli obblighi di registrazione di cui all'art. 15, paragrafo 5, della direttiva n. 2014/40/UE mediante la registrazione di imballaggi aggregati, essi contrassegnano le confezioni aggregate contenenti prodotti del tabacco con un identificativo univoco («IU a livello aggregato»). 2. Gli IU a livello aggregato sono generati ed emessi sulla base di una richiesta inviata all'emittente di identificativi competente oppure direttamente dagli operatori economici. 3. Se l'IU a livello aggregato e' generato sulla base di una richiesta inviata all'emittente di identificativi competente, esso e' conforme alla struttura di cui all'art. 11, comma 1. 4. Se l'IU a livello aggregato e' generato direttamente dall'operatore economico, esso consiste in un codice dell'unita' individuale generato in conformita' alle norme ISO/IEC 15459-1:2014 o ISO/IEC 15459-4:2014 o loro equivalente piu' recente.