Art. 10 
 
            Contrassegno mediante IU a livello aggregato 
 
  1. Qualora gli  operatori  economici  scelgano  di  adempiere  agli
obblighi di registrazione di cui  all'art.  15,  paragrafo  5,  della
direttiva n.  2014/40/UE  mediante  la  registrazione  di  imballaggi
aggregati, essi contrassegnano  le  confezioni  aggregate  contenenti
prodotti del tabacco con un identificativo  univoco  («IU  a  livello
aggregato»). 
  2. Gli IU a livello aggregato sono generati ed emessi sulla base di
una richiesta  inviata  all'emittente  di  identificativi  competente
oppure direttamente dagli operatori economici. 
  3. Se l'IU a livello  aggregato  e'  generato  sulla  base  di  una
richiesta inviata all'emittente di identificativi competente, esso e'
conforme alla struttura di cui all'art. 11, comma 1. 
  4.  Se  l'IU  a  livello   aggregato   e'   generato   direttamente
dall'operatore economico, esso  consiste  in  un  codice  dell'unita'
individuale generato in conformita' alle norme ISO/IEC 15459-1:2014 o
ISO/IEC 15459-4:2014 o loro equivalente piu' recente.