(Allegato A-art. 10)
 
                              Art. 10. 
 
                           Enti attuatori 
 
    1.  Per  la  realizzazione  delle  attivita'  disciplinate  dalle
presenti Linee guida, l'ente locale puo' avvalersi di uno o piu' enti
attuatori, selezionati attraverso procedure  espletate  nel  rispetto
del codice degli appalti di cui  al  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50 e successive modificazioni e della normativa regionale di
settore. 
    2. Gli  enti  attuatori  devono  possedere  un'esperienza  almeno
biennale e consecutiva nell'ultimo quinquennio nell'accoglienza degli
stranieri e una specifica esperienza nell'accoglienza  di  minori  in
stato di abbandono per i progetti dedicati ai  minori  stranieri  non
accompagnati, debitamente documentate. 
    3. L'ente locale  che  intende  avvalersi  di  uno  o  piu'  enti
attuatori comunica alla Direzione  centrale,  entro  sessanta  giorni
dalla  data  di  pubblicazione   del   decreto   di   ammissione   al
finanziamento, l'avvio della procedura ad evidenza pubblica. 
    4. Nel caso  in  cui  gli  enti  attuatori  si  costituiscono  in
consorzio,  ovvero  in  ATI/ATS/RTI   (associazione   temporanea   di
impresa/associazione temporanea di scopo/raggruppamento temporaneo di
impresa), il requisito della pluriennale e consecutiva esperienza nel
settore di attivita' assegnata deve ricorrere per ciascuno degli enti
consorziati, associati o raggruppati. 
    5.  L'associazione  o  il  raggruppamento  degli  enti  attuatori
possono  essere  formalizzati  anche  successivamente  all'ammissione
dell'ente locale al finanziamento, nel rispetto delle disposizioni di
cui al decreto legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  e  successive
modificazioni.