Art. 10 
 
Persone  fisiche  e  imprese  soggette  all'iscrizione  al   Registro
  telematico  nazionale  esenti  dall'obbligo  di  certificazione   e
  attestazione. 
 
  1. Non sono sottoposti all'obbligo di certificazione  di  cui  agli
articoli 7 e 8 e agli obblighi di attestazione di cui all'articolo 9: 
    a)  le  persone  fisiche  addette  al  controllo  di  sistemi  di
rilevamento delle perdite dalle apparecchiature  a  ciclo  Rankine  a
fluido organico contenenti gas fluorurati a effetto serra; 
    b)  le  imprese  che   svolgono   attivita'   di   installazione,
riparazione, manutenzione, assistenza e disattivazione di commutatori
elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra o di recupero  di
gas fluorurati ad effetto serra da dette apparecchiature; 
    c) le imprese che svolgono attivita' di recupero  di  solventi  a
base di gas fluorurati ad effetto serra dalle  apparecchiature  fisse
che li contengono; 
    d)  le  imprese  che  svolgono  attivita'  di  recupero  di   gas
fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento  d'aria
dei veicoli a motore che rientrano  nel  campo  d'applicazione  della
direttiva 2006/40/CE; 
    e)  le  imprese  che   svolgono   attivita'   di   installazione,
riparazione,  manutenzione,  assistenza  o  smantellamento  di  celle
frigorifero  di  autocarri  e  rimorchi  frigorifero  contenenti  gas
fluorurati a effetto serra; 
    f) le imprese che svolgono attivita' di controllo dei sistemi  di
rilevamento delle perdite dalle apparecchiature  a  ciclo  Rankine  a
fluido organico. 
  2. Le persone fisiche e  le  imprese  di  cui  al  comma  1  devono
iscriversi per via telematica nelle  apposite  sezioni  del  Registro
telematico nazionale. 
  3. All'iscrizione provvede la Camera di commercio competente, sulla
base delle domande presentate con le modalita'  di  cui  all'articolo
15, comma 4. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Per i riferimenti normativi alla direttiva 2006/40/CE
          si veda nelle note all'art. 9.