Art. 10 Persone fisiche e imprese soggette all'iscrizione al Registro telematico nazionale esenti dall'obbligo di certificazione e attestazione. 1. Non sono sottoposti all'obbligo di certificazione di cui agli articoli 7 e 8 e agli obblighi di attestazione di cui all'articolo 9: a) le persone fisiche addette al controllo di sistemi di rilevamento delle perdite dalle apparecchiature a ciclo Rankine a fluido organico contenenti gas fluorurati a effetto serra; b) le imprese che svolgono attivita' di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra o di recupero di gas fluorurati ad effetto serra da dette apparecchiature; c) le imprese che svolgono attivita' di recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature fisse che li contengono; d) le imprese che svolgono attivita' di recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE; e) le imprese che svolgono attivita' di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra; f) le imprese che svolgono attivita' di controllo dei sistemi di rilevamento delle perdite dalle apparecchiature a ciclo Rankine a fluido organico. 2. Le persone fisiche e le imprese di cui al comma 1 devono iscriversi per via telematica nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale. 3. All'iscrizione provvede la Camera di commercio competente, sulla base delle domande presentate con le modalita' di cui all'articolo 15, comma 4.
Note all'art. 10: - Per i riferimenti normativi alla direttiva 2006/40/CE si veda nelle note all'art. 9.