Art. 10 
 
 
                      Comunicazioni telematiche 
 
    1. Le comunicazioni poste a  carico  degli  organi  di  gestione,
controllo o assistenza  delle  procedure  disciplinate  dal  presente
codice  sono  effettuate  con  modalita'  telematiche  al   domicilio
digitale risultante dall'Indice nazionale degli  indirizzi  di  posta
elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti,
quando i destinatari hanno l'obbligo di munirsene. 
    2. Gli organi di cui al  comma  1  attivano,  dandone  tempestiva
comunicazione agli interessati, un domicilio digitale, da  utilizzare
esclusivamente per le comunicazioni inerenti alla procedura: 
    a) ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che  non  hanno
l'obbligo di munirsene; 
    b) ai soggetti che hanno sede o che risiedono all'estero; 
    c) al debitore e al legale rappresentante della societa'  o  ente
sottoposti a una delle procedure disciplinate dal presente codice. 
    3. Le comunicazioni ai soggetti per  i  quali  la  legge  prevede
l'obbligo di munirsi  di  un  domicilio  digitale  e  che  non  hanno
provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono  eseguite  esclusivamente
mediante deposito in cancelleria. Si procede con le stesse  modalita'
nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause
imputabili al destinatario. Le disposizioni di cui al secondo periodo
si applicano anche ai soggetti cui e' stato  assegnato  un  domicilio
digitale ai sensi del comma 2. 
    4. Per  tutta  la  durata  della  procedura  e  per  i  due  anni
successivi alla relativa chiusura, gli organi di cui al comma 1  sono
tenuti a conservare i messaggi elettronici inviati e ricevuti. 
    5.  Ai  fini  della  validita'  ed   efficacia   delle   predette
comunicazioni, alla posta elettronica certificata  e'  equiparato  il
servizio di recapito certificato  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma
1-ter, del codice dell'amministrazione digitale  di  cui  al  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
    6. Le spese per l'attivazione del domicilio digitale previsto dal
comma 2 sono a carico della massa. 
 
          Note all'art. 10: 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1-ter  del
          citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: 
              "Art. 1. Definizioni. 
              Commi 1 e 1-bis Omissis. 
              1-ter. Ove la legge  consente  l'utilizzo  della  posta
          elettronica certificata  e'  ammesso  anche  l'utilizzo  di
          altro  servizio   elettronico   di   recapito   certificato
          qualificato ai sensi degli articoli 3, numero 37), e 44 del
          Regolamento eIDAS.".