Art. 10 Monitoraggio del Rdc 1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' responsabile del monitoraggio dell'attuazione del Rdc e predispone, sulla base delle informazioni rilevate sulle piattaforme di cui all'articolo 6, di quelle fornite dall'INPS e dall'ANPAL, nonche' delle altre informazioni disponibili in materia, il Rapporto annuale sull'attuazione del Rdc, pubblicato sul sito internet istituzionale. 2. Ai compiti di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali gia' previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.