Art. 10 Sospensione e decadenza dell'operativita' degli STED 1. Nel caso previsto dall'articolo 8, comma 5, accertato il rilascio di certificazioni non veritiere da parte degli STED, l'UCON dispone la sospensione dell'operativita' degli STED attivi presso i raccomandatari e gli studi di consulenza abilitati per un periodo di trenta giorni; in caso di irregolarita' contestate successivamente alla prima, dispone la sospensione per un periodo di novanta giorni. L'UCON dispone la cessazione dell'operativita' degli STED, nel caso di una terza violazione nell'arco temporale di un anno. 2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano anche nel caso di irregolarita' accertate, a norma dell'articolo 9, in sede di vigilanza sul corretto funzionamento degli STED attivi presso i raccomandatari e gli studi di consulenza abilitati. 3. Nel caso di sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto disposta dall'autorita' competente ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 264, e' sospesa l'operativita' degli STED. Nel caso di revoca dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della medesima legge n. 264 del 1991, termina l'operativita' degli STED. Analogamente e' sospesa o terminata l'operativita' degli STED presso i raccomandatari marittimi in caso, rispettivamente, di sospensione o di radiazione dall'esercizio dell'attivita' disposta ai sensi dell'articolo 13 della legge 4 aprile 1977, n. 135. 4. I raccomandatari e gli studi di consulenza interessati possono richiedere l'abilitazione decorso un periodo non inferiore a due anni dalla data di avvenuta notifica della cessazione dell'operativita' disposta dall'UCON a norma del presente articolo.
Note all'art. 10: - Si riporta l'art. 9, commi 2 e 3, della citata legge 8 agosto 1991, n. 264: «Art. 9 (Vigilanza e sanzioni). - Omissis. 2. Il presidente della provincia, anche su iniziativa dei comuni, emana, in caso di accertate irregolarita' nell'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o di inosservanza delle tariffe minime e massime stabilite ai sensi dell'art. 8, atto di diffida. Ove siano accertate irregolarita' persistenti o ripetute, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni e l'autorizzazione di cui all'art. 3 e' sospesa per un periodo da uno a sei mesi. 3. Oltre che nel caso di cui al comma 4 dell'art. 7, l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e' revocata quando vengano meno i requisiti di cui all'art. 3 e quando siano accertati gravi abusi. In quest'ultimo caso si applica altresi' la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dieci milioni, salva l'eventuale responsabilita' civile e penale. Omissis.». - Per il testo dell'art. 13 della legge 4 aprile 1977, n. 135, si veda nelle note all'art. 8.