Art. 10 
 
        Sospensione e decadenza dell'operativita' degli STED 
 
  1. Nel  caso  previsto  dall'articolo  8,  comma  5,  accertato  il
rilascio di certificazioni non veritiere da parte degli STED,  l'UCON
dispone la sospensione dell'operativita' degli STED attivi  presso  i
raccomandatari e gli studi di consulenza abilitati per un periodo  di
trenta giorni; in caso di  irregolarita'  contestate  successivamente
alla prima, dispone la sospensione per un periodo di novanta  giorni.
L'UCON dispone la cessazione dell'operativita' degli STED,  nel  caso
di una terza violazione nell'arco temporale di un anno. 
  2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano anche nel caso
di irregolarita' accertate, a  norma  dell'articolo  9,  in  sede  di
vigilanza sul corretto  funzionamento  degli  STED  attivi  presso  i
raccomandatari e gli studi di consulenza abilitati. 
  3.  Nel  caso  di  sospensione  dell'autorizzazione   all'esercizio
dell'attivita'  di  consulenza  per  la  circolazione  dei  mezzi  di
trasporto disposta dall'autorita' competente ai  sensi  dell'articolo
9,  comma  2,  della  legge  8  agosto  1991,  n.  264,  e'   sospesa
l'operativita' degli STED. Nel caso di revoca dell'autorizzazione, ai
sensi dell'articolo 9, comma 3, della medesima legge n. 264 del 1991,
termina  l'operativita'  degli  STED.  Analogamente  e'   sospesa   o
terminata l'operativita' degli STED presso i raccomandatari marittimi
in  caso,   rispettivamente,   di   sospensione   o   di   radiazione
dall'esercizio dell'attivita'  disposta  ai  sensi  dell'articolo  13
della legge 4 aprile 1977, n. 135. 
  4. I raccomandatari e gli studi di consulenza  interessati  possono
richiedere l'abilitazione decorso un periodo non inferiore a due anni
dalla data di avvenuta notifica  della  cessazione  dell'operativita'
disposta dall'UCON a norma del presente articolo. 
 
          Note all'art. 10: 
 
              - Si riporta l'art. 9, commi 2 e 3, della citata  legge
          8 agosto 1991, n. 264: 
              «Art. 9 (Vigilanza e sanzioni). - Omissis. 
              2. Il presidente della provincia, anche  su  iniziativa
          dei comuni,  emana,  in  caso  di  accertate  irregolarita'
          nell'esercizio  dell'attivita'   di   consulenza   per   la
          circolazione dei mezzi di trasporto o di inosservanza delle
          tariffe minime e massime stabilite ai  sensi  dell'art.  8,
          atto  di  diffida.  Ove   siano   accertate   irregolarita'
          persistenti   o   ripetute,   si   applica   la    sanzione
          amministrativa del  pagamento  di  una  somma  da  lire  un
          milione a lire cinque milioni  e  l'autorizzazione  di  cui
          all'art. 3 e' sospesa per un periodo da uno a sei mesi. 
              3. Oltre che nel caso di cui al comma  4  dell'art.  7,
          l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di consulenza
          per la circolazione dei  mezzi  di  trasporto  e'  revocata
          quando vengano meno i requisiti di cui all'art. 3 e  quando
          siano  accertati  gravi  abusi.  In  quest'ultimo  caso  si
          applica altresi' la sanzione amministrativa  del  pagamento
          di una somma da lire due  milioni  a  lire  dieci  milioni,
          salva l'eventuale responsabilita' civile e penale. 
              Omissis.». 
              - Per il testo dell'art. 13 della legge 4 aprile  1977,
          n. 135, si veda nelle note all'art. 8.