Art. 10 
 
Operativita' in  Italia  degli  intermediari  assicurativi,  anche  a
  titolo accessorio, o riassicurativi del Regno Unito dopo la data di
  recesso. 
 
  1. Gli intermediari assicurativi,  anche  a  titolo  accessorio,  o
riassicurativi del Regno Unito che, alla  data  di  recesso,  operano
l'attivita'  di  distribuzione  assicurativa  o  riassicurativa   nel
territorio della  Repubblica  in  regime  di  stabilimento  o  libera
prestazione dei servizi, ai sensi del  Titolo  IX  del  Codice  delle
assicurazioni private, cessano tale attivita' entro tale data e  sono
cancellati dall'elenco annesso al Registro degli intermediari di  cui
all'articolo 109, comma 2, del Codice. Al fine di evitare pregiudizio
ai contraenti,  assicurati  e  altri  aventi  diritto  a  prestazioni
assicurative, sono fatte salve le operazioni necessarie  all'ordinata
chiusura dei rapporti di distribuzione gia' in essere, nel piu' breve
tempo possibile, e comunque non oltre il termine massimo di sei  mesi
dalla data di recesso. Nel predetto termine di sei mesi tali soggetti
non possono avviare nuove attivita' di  distribuzione  ne'  rinnovare
anche tacitamente  i  rapporti  gia'  esistenti.  Della  prosecuzione
temporanea di tale operativita'  l'IVASS  da'  adeguata  evidenza  al
pubblico. 
  2. Entro quindici giorni dalla data di recesso gli intermediari  di
cui al comma 1 informano, anche mediante  comunicazione  sul  proprio
sito web, contraenti, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni
assicurative del regime di  operativita'  ad  essi  applicabile.  Gli
intermediari di cui al comma 1 effettuano  tale  comunicazione  anche
qualora  abbiano  provveduto,  prima  della  data  di  recesso,  agli
adempimenti informativi richiesti dalle autorita' di settore. 
  3. Gli intermediari di cui al comma 1, nel periodo transitorio  ivi
previsto, continuano ad essere soggetti al regime di  cui  al  Titolo
IX, Capo II, Sezione IV del Codice delle assicurazioni private e ogni
altra disposizione in materia assicurativa loro applicabile al giorno
antecedente alla data di recesso. L'IVASS puo' applicare le  sanzioni
di cui al Titolo XVIII del medesimo Codice.