Art. 10 
 
Modifiche alla disciplina  degli  incentivi  per  gli  interventi  di
               efficienza energetica e rischio sismico 
 
  1.  All'articolo  14  del  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo
il comma 3, e' inserito il seguente: 
    «3.1. Per gli interventi  di  efficienza  energetica  di  cui  al
presente articolo, il soggetto avente diritto  alle  detrazioni  puo'
optare,  in  luogo  dell'utilizzo  diretto  delle  stesse,   per   un
contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo
dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a
quest'ultimo  rimborsato  sotto  forma  di   credito   d'imposta   da
utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque  quote  annuali
di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo  9
luglio  1997,  n.  241,  senza  l'applicazione  dei  limiti  di   cui
all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e  all'articolo
1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.». 
  2.  All'articolo  16  del  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo
il comma 1-septies, e' inserito il seguente: 
    «1-octies. Per gli interventi di adozione di misure  antisismiche
di  cui  al  presente  articolo,  il  soggetto  avente  diritto  alle
detrazioni puo' optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle  stesse,
per un contributo di  pari  ammontare,  sotto  forma  di  sconto  sul
corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato  gli
interventi  e  a  quest'ultimo  rimborsato  sotto  forma  di  credito
d'imposta da utilizzare esclusivamente in  compensazione,  in  cinque
quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di
cui  all'articolo  34  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  e
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.». 
  3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da
emanare entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita'
attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2,  comprese  quelle
relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi  d'intesa  con  il
fornitore.